In tema di contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere dal contratto in tempo utile, salvo per il giudice il potere di stabilire il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia.
Questo il principio affermato dalla Cassazione, con ordinanza del 11 marzo 2025, n. 6487.
Il caso
La vicenda trae origine dal recesso esercitato da una azienda di trasporti locale dal contratto di affidamento del servizio di guardiania notturna del parcheggio, privo di un termine di durata.
Il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia del recesso esercitato dall'appaltante e la conseguente persistenza del contratto intercorso tra le parti, per incongruità del termine di preavviso concesso (3 giorni), condannando la società resistente al pagamento del corrispettivo dovuto.
La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, pur confermando il giudizio di incongruità del termine di preavviso accordato, ha ritenuto che il diritto potestativo esercitato restasse comunque valido, pur operando solo alla scadenza del termine di preavviso, la cui durata congrua è stata determinata dalla Corte, avuto riguardo alla natura del servizio, in 60 giorni.
Il quadro normativo di riferimento e gli orientamenti in campo
L’ordinanza in esame muove dall’art. 1677 c.c., a norma del quale “se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione”.
La Corte dà quindi conto del dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, in materia di disciplina del recesso dal contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, a tempo indeterminato:
La sentenza in esame ritiene invece doversi dare seguito a un indirizzo mediano, nel solco della giurisprudenza di legittimità, discriminando l'individuazione del regime applicabile in relazione alla natura determinata o indeterminata della durata dell'appalto continuativo o periodico di servizi. In particolare:
A) “trova applicazione l'art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l'appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione)”;
B) viceversa, “allorché la durata del contratto d'appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in tempo utile a norma dell'art. 1569 c.c., altrimenti esso si rinnoverà per il tempo previsto nel contratto stesso o dagli usi oppure a tempo indeterminato”
E ciò perché “nei contratti di prestazione, in appalto, di servizi continuativi o periodici a tempo indeterminato il peso dell'elemento fiduciario è ben minore rispetto all'appalto d'opera (o di servizi a tempo determinato) e, pertanto, la figura è assimilabile alla somministrazione, con l'effetto che l'inapplicabilità dell'art. 1671 c.c. ai contratti di appalto di servizi senza limite di durata discende dalla sua stessa ratio”.
Il recesso nell’appalto di servizi a tempo determinato
Rileva quindi la Corte che “con riferimento all'appalto di servizi a tempo determinato, la previsione di un termine di durata, scaduto il quale senza disdetta l'appalto si rinnova, non impedisce di esercitare il diverso diritto potestativo di recesso ad nutum ex art. 1671 c.c.”.
D’altronde, sia l’appalto d’opera che l’appalto di servizi (a tempo determinato) sono caratterizzati dalla scelta del contraente secondo l'intuitus personae, con la conseguenza che “nessun valido motivo consente di escludere, per l'appalto di prestazione continuativa di servizi (a tempo determinato), l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1671 c.c. (dichiarazione di recesso del committente), non rilevando, appunto, in proposito, l'esistenza di una clausola convenzionale che attribuisca la facoltà della disdetta al committente entro un tempo predeterminato rispetto ad ogni scadenza contrattuale”.
Infatti, il rinnovo automatico, in mancanza di disdetta entro il termine pattuito, produce i suoi effetti solo sulla durata del rapporto, ma lascia inalterata la facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche in corso di esecuzione, con l'obbligo di indennizzo verso l'appaltatore” (in questi termini, Cass., n. 29675 del 19 novembre 2024; Cass., Ord. n. 15335 del 31 maggio 2024).
Con riguardo all’appalto di servizi a tempo determinato, la Corte conclude che “il recesso ex art. 1671 c.c. assolve all'utile funzione di porre fine, col minor danno per le parti, ad un rapporto ormai inutile o dannoso, mentre sarebbe irrazionale costringere il committente a ricevere la prestazione del servizio (con aggravio di tutte le spese relative) sino alla fine naturale del contratto (ossia alla conclusione prefissata della sua durata)”.
E il recesso nell’appalto di servizi a tempo indeterminato
Per converso, nel contratto d'appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi continuativi o periodici, senza predeterminazione della sua durata (ossia a tempo indeterminato), “il recesso che ciascuna delle parti (non solo l'appaltante ma anche l'appaltatore) intenda esercitare dal rapporto postula che esso avvenga previo avviso nel termine pattuito in contratto o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo (secondo valutazione rimessa all'apprezzamento del giudicante), avuto riguardo alla natura del servizio appaltato (senza la previsione di alcun indennizzo)”.
In tal caso, rileva la Corte, “non ha un fondamento logico il riconoscimento del recesso con la prestazione di un indennizzo in favore dell'assuntore, poiché la prestazione del servizio senza alcuna delimitazione di durata non rende preventivabile il mancato guadagno, né, d'altronde, è esigibile che la liberazione dell'appaltante da un vincolo di durata indeterminata sia controbilanciata dalla liquidazione di un ristoro in favore dell'artefice del servizio”.
Conclusione, questa, conforme al principio immanente al sistema della libera recedibilità dai contratti conclusi a tempo indeterminato.
A garanzia dell'appaltatore, “la manifestazione della volontà del committente di liberarsi dal rapporto obbligatorio deve essere preceduta da un adeguato preavviso, allo scopo di consentire al prestatore di organizzare per tempo tale cessazione”.
Mancato rispetto di un termine di preavviso congruo
La Corte di Cassazione indaga quindi le conseguenze che discendono dall'esercizio, nell'appalto di servizi a tempo indeterminato, del diritto potestativo di recesso con un termine di preavviso non congruo.
L’ordinanza in commento muove dall’assunto che “il termine "congruo" di preavviso attiene al quomodo dell'esercizio del diritto potestativo e non ne rappresenta un indefettibile elemento costitutivo (quid)”. Ne consegue che (sempre nei contratti d'appalto a tempo indeterminato), “ove una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato o con un preavviso inadeguato, il rapporto si risolve comunque, benché la sua efficacia si protragga sino al decorso del termine, reputato congruo, del periodo di preavviso”.
In altri termini, “a fronte di contratto di appalto di servizi a tempo indeterminato, il recesso esercitato in violazione del termine di preavviso pattuito o stabilito dagli usi o congruo, avuto riguardo alla natura del servizio, è comunque valido (in quanto espressione della volontà legittimamente manifestata di risolvere il rapporto), benché la sua efficacia sia differita alla scadenza del termine di preavviso”.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha quindi confermato la sentenza d’appello secondo cui l'inadeguatezza del preavviso concesso non avrebbe determinato l’invalidità del recesso ma avrebbe inciso solo sulla determinazione del momento di efficacia dello stesso, posticipato alla data di scadenza del termine congruo (valutato in 60 giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata a.r. con cui il recesso era stato esercitato), con la conseguente spettanza del corrispettivo dovuto sino a tale scadenza.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17 gennaio 2025, n. 4302 è tornata ad occuparsi degli elementi in presenza dei quali si configura un trasferimento di ramo d’azienda nell’ipotesi di affidamento del medesimo servizio ad altro appaltatore.
La vicenda sullo sfondo della pronuncia in commento è rappresentata dal subentro di un nuovo appaltatore (nel caso di specie, un raggruppamento temporaneo di imprese) nella gestione del servizio di prenotazione di visite mediche per una azienda sanitaria locale, con suddivisione del personale tra le imprese dalla RTI.
La sentenza, rigettate le eccezioni pregiudiziali proposte dalle imprese appellanti, si incentra sulla verifica della sussistenza degli elementi tali da integrare la cessione di un ramo d’azienda in luogo di un cambio di appalto.
Rammenta la Corte che l’art. 29, co. 3, n. 276 del 2003, come novellato dall’art. 30, Legge n. 122 del 2016, emanato in ossequio alla Direttiva 2001/23/CE, “introduce una presunzione semplice di trasferimento di ramo di azienda tutte le volte in cui il personale dipendente dall’appaltatore cessato sia assunto dal nuovo aggiudicatario”.
Secondo l’interpretazione del dato normativo offerta dal più recente orientamento di legittimità (Cass., 24 ottobre 2024, n. 27607, commentata sul nostro sito: Cambio appalto o cessione d’azienda: quando si applica l’art. 2112?), legislatore ha “ribaltato la prospettiva precedente (ossia la formulazione originale dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, ove si escludeva che il cambio di appalto integrasse un trasferimento di azienda), ed ha ritenuto che - in caso di appalto genuino da parte di un nuovo appaltatore ossia di un imprenditore che abbia propria struttura organizzativa ed operativa - opera una sorta di presunzione di operatività dell'art. 2112 c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da "elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa"”.
Dunque, solo in presenza di circostanze tali da determinare una discontinuità fra la precedente organizzazione produttiva e quella nuova si potrà escludere l'applicabilità dell'art. 2112 c.c.
Ciò premesso in punto di diritto, la sentenza disattende la doglianza proposta dagli appellanti secondo cui “i lavoratori addetti all’appalto non configuravano un ramo di azienda autonomo”.
La Corte muove dalla ricognizione della giurisprudenza unionale, da cui emerge che “è entità economica, ai sensi dell’art. 1, § 1 della direttiva 23/2001, qualsiasi complesso organizzato di persone e di elementi, il quale consenta l’esercizio di un’attività economica che sia finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sia sufficientemente strutturato ed autonomo (CGUE sentenza 16.11.2023, NC e a,, C-583/21, punto 60; CGUE, sentenza 27.2.2020, Grafe e Pohle, C‑298/18, punto 22) CGUE sentenza 6.3.2014, Amatori e a., C‑458/12, punto 31)”.
In particolare, nei settori produttivi in cui l’attività si fonda essenzialmente sulla manodopera, ossia quando l’attività non necessita di specifici elementi materiali oppure quando questi ultimi non sono essenziali al buon funzionamento dell’entità economica organizzata, “anche un gruppo organizzato di lavoratori che assolva stabilmente ad un’attività comune può costituire entità economica ai sensi del diritto dell’Unione”.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte afferma la sussistenza di un’azienda in capo alla cedente, posto che “il gruppo di lavoratori adibito al servizio appaltato … si caratterizzava non solo per una propria generica professionalità di partenza (rappresentata dal grado di istruzione e da spiccate capacità umane e relazionali), ma anche per conoscenze specifiche relative alla peculiare attività da svolgere - riguardanti appunto al funzionamento delle applicazioni informatiche della committente ed alla conoscenza anche amministrativa delle procedure concernenti le attività comprese nello Sportello Unico Integrato e nei Servizi di back e front office … - e quindi di un particolare know how che, secondo quanto si legge nel più volte citato capitolato, aveva costituito oggetto di specifica e preventiva attività formativa da parte della committente e che, a ben vedere, rendeva tale gruppo di lavoratori particolarmente idoneo e qualificato a prestare il servizio”.
La Corte, dunque, rinvenuta un’azienda nel senso sopra precisato, e accertato che:
conclude che nella fattispecie non può reputarsi vinta “la presunzione di trasferimento di azienda che il giudice di legittimità ha ritenuto insita nell’art. 29, comma 2 d.lgs., 276/2003”.
A supporto di tale conclusione richiama “l’insegnamento della Corte di Giustizia per cui nelle attività basate essenzialmente sulla manodopera” la cessione del ramo d’azienda “ricorre anche quando «il nuovo titolare dell’impresa non si limiti a proseguire l’attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti», perché in tale evenienza «il nuovo imprenditore acquisisce infatti l’insieme organizzato di elementi che gli consentirà il proseguimento in forma stabile delle attività o di talune attività dell’impresa cedente» (CGUE sentenza 24.6.2021, Obras y Servicios Públicos e Acciona Agua, C-550/19, punto 93; CGUE sentenza 11.7. 2018, Somoza Hermo e Ilunión Seguridad, C‑60/17, punti 34 e 35)”.
La sentenza evidenzia poi come la discontinuità dell’impresa subentrante sussiste solo se “il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarità precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano ’esecuzione dell’appalto … mentre, per contro, la discontinuità dovrà reputarsi insussistente tutte le volte in cui si rilevi che l’entità trasferita – senza la necessità di integrazioni di rilievo da parte dell’impresa subentrante – sia idonea ad eseguire l’appalto in tendenziali condizioni di autonomia operativa”.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte capitolina esclude, infine, che gli elementi asseritamente innovativi rispetto al precedente appalto fossero idonei a costituire effettivi elementi di discontinuità secondo l’insegnamento del Supremo Collegio.
Nell’appalto (endoaziendale) di servizi sono fisiologiche interlocuzioni derivanti dall’esecuzione del contrato di appalto, purché non sfocino nella gestione e nel coordinamento delle risorse umane.
In questi termini si è espressa la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1733 del 16 maggio 2024, al cospetto di un appalto avente ad oggetto il servizio di gestione dell’archivio di un istituto di credito.
La Corte d’Appello muove dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, “è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente” (v., tra le tante, Cass. Sez. Lav. n. 25 giugno 2020, n. 12551).
Dunque, l’appalto può ritenersi genuino, e come tale lecito, tutte le volte in cui sussistano in capo all’appaltatore
In questo senso, si configura un appalto lecito anche nelle ipotesi in cui il rapporto si esaurisca essenzialmente in prestazioni di opera (altamente qualificate, come ad esempio assistenza sistemistica, o anche non particolarmente qualificate: si pensi ad appalti di facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria, già espressamente presi in considerazione dall’art. 3 della legge n. 1369/1960), “qualora l’appaltatore provveda effettivamente ad organizzare, dirigere e controllare il lavoro del proprio personale in modo tale che l’effetto complessivo delle prestazioni lavorative soddisfi l’interesse dell’appaltante dedotto in contratto”.
Sui c.d. appalti leggeri si è già soffermata la nostra Maria Santina Panarella, nella nota di commento alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 23615 del 27 ottobre 2020 (Appalti "leggeri": se vi è l’effettiva gestione dei dipendenti l’appalto è genuino), la quale ha chiarito che, se negli appalti che richiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali, cd. "pesanti", il requisito dell’autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi; negli appalti cd. "leggeri", nei quali l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è invece sufficiente che sussista, in capo all'appaltatore, una effettiva gestione dei propri dipendenti.
Come osservato ancora di recente dal Supremo Collegio, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera “il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto”. Sono dunque leciti gli appalti di opere e servizi che “costituiscano un servizio in sé svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto” (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1403).
Quanto alla interlocuzione tra dipendenti dell’appaltante e dell’appaltatore, la sentenza in commento chiarisce che “in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto”.
Applicando correttamente tali principi e ripercorrendo le risultanze istruttorie, la sentenza in commento ritiene sussistere un’effettiva attività organizzativa svolta dalla appaltatrice (tramite un proprio referente) grazie alla quale i servizi oggetto di appalto venivano eseguiti e controllati dalla appaltante relativamente al loro buon risultato.
Quanto ai contatti tra i dipendenti dell’appaltatrice e quelli dell’appaltante, la sentenza in esame accerta che gli stessi sono rimasti limitati a situazioni particolari, connotate dal carattere dell’urgenza. Conseguentemente, conclude che tali contatti non siano sintomatici di una fittizia interposizione di manodopera in quanto “riconducibili a fisiologiche interlocuzioni derivanti dall’esecuzione del contrato di appalto – specie se di natura c.d. endoaziendale - che non superano l’ambito della necessaria collaborazione mediante indebita ingerenza nelle modalità di adempimento della prestazione lavorativa del dipendente delle società appaltatrici, rimanendo in capo alle medesime la gestione e il coordinamento delle proprie risorse umane”.
La Corte d’Appello, dunque, ritiene di aderire alle conclusioni della sentenza di primo grado (che avevamo commentato sul nostro sito: “L’appalto di manodopera è genuino anche se l’appaltante ha contatti diretti con i dipendenti dell’appaltatore al fine di garantire l’utilità del servizio”).