In materia di interposizione di manodopera, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 8 aprile 2026 n. 1093 individua gli elementi che debbono sussistere affinché possa configurarsi un appalto genuino e traccia i confini della prova a carico dell'appaltante.
Un gruppo di lavori avevano dedotto l’illiceità di un appalto di servizio di facchinaggio e chiesto accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’appaltante, deducendo l’assenza di validi contratti di appalto e l’esercizio del potere direttivo da parte dei dipendenti dell’appaltante.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda sulla base delle risultanze della prova orale che aveva accertato la genuinità dell’appalto, confermando l’autonomia del servizio oggetto di appalto ed escludendo una effettiva eterodirezione riferibile a dipendenti dell’appaltante.
La Corte d’Appello, adita dai lavoratori, muove dalla premessa che è onere della società appaltante, convenuta in giudizio, “allegare e provare, fin dalla data di inizio dell’attività lavorativa degli appellanti tutti , il contenuto dei contratti di appalto conclusi, ed evidenziare i fatti da cui desumere l’effettiva gestione di un servizio autonomo così come l’effettivo esercizio dei poteri direttivi sui ricorrenti da parte delle società appaltatrici, le capacità imprenditoriali di queste ultime nonché l’effettiva assunzione di rischio di impresa, desumibile, tra l’altro, dalle modalità attraverso cui è stato di volta in volta convenuto il corrispettivo, in modo non coincidente con il solo costo orario della manodopera impiegata nell’appalto”.
Quanto alla censura, proposta dai ricorrenti, attinente alla carenza di contratti di appalto tra l’utilizzatrice e i formali datori di lavoro di alcuni essi, la Corte evidenzia come la documentazione in atti (consistente nell’assenso dell’appaltate al subappalto) fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza di un titolo legittimante l’esecuzione della prestazione lavorativa presso i localidell’appaltante. In ogni caso, il collegio sottolinea che l’eventuale inadempimento al divieto contrattuale di subappalto non avrebbe certamente determinato la costituzione in capo alla committente del rapporto di lavoro con gli ausiliari dell’appaltante, e ciò per il principio di relatività di efficacia dei contratti ai sensi del quale “tra le parti il contratto ha forza di legge, ma nei confronti dei terzi non produce effetti se non nei casi previsti tassativamente dal legislatore”.
In merito alla copertura contrattuale per l’intero periodo in cui i lavoratori erano stati impiegati presso l’appaltante, la Corte – richiamata la sequenza dei contratti di appalto relativi al servizio in controversia - disattende la censura di interposizione fittizia di manodopera, proposta in ragione della inesistenza di un valido titolo nel periodo intercorso tra la cessazione di efficacia di uno dei contratti di appalto (30 settembre 2018) e la formalizzazione del nuovo contratto (25 ottobre 2018), non potendo il negozio giuridico produrre effetti retroattivamente. Premesso che “la stipula del contratto di appalto non richiede l’assolvimento di oneri formali”, il Collegio conclude che “la clausola che fissa una decorrenza anticipata può ben essere interpretata con valenza ricognitiva dell’effettiva volontà dei contraenti, considerato altresì che il contratto si inserisce in una catena di accordi negoziali senza soluzione di continuità tra le parti”.
Risulta poi dirimente la considerazione della presenza nell’articolato contrattuale, di una clausola c.d. di migrazione che oneraval’appaltatore di “proseguire nella gestione del servizio appaltato anche dopo la formale cessazione del contratto e fino al subentro del nuovo appaltatore o al rinnovo del titolo negoziale”.
Su queste premesse, la Corte ritiene accertato “il titolo in base al quale gli appellanti, formalmente dipendenti di diversa società, avessero reso la propria opera all’interno della (…) e nell’interesse di quest’ultima”.
Il titolo, infatti, è ritenuto “indispensabile al fine di verificare la genuinità e liceità della scissione tra datore di lavoro formale e utilizzatore delle prestazioni lavorative” e “l’eventuale assenza di accordi tra le Società, effettive utilizzatrici delle prestazioni dei lavoratori, e le Società, intermediarie che hanno proceduto alle assunzioni, ai fini dell'affidamento della gestione di particolari settori di attività interni al ciclo produttivo, si sarebbe diversamente risolta nella conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c., che si riferisce alla collaborazione “nell'impresa” alle dipendenze dell'“imprenditore”, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione”.
Ciò premesso, “poiché la diversità dei soggetti datori di lavoro risulta legittimata dagli accordi in atti, essendo gli appellanti assunti alle dipendenze di soggetto riconducibile ai contraenti individuabili nei contratti prodotti dall’appellante incidentale, e considerato in ogni caso che l’eventuale violazione del patto contrattuale contenente il divieto del subappalto non produce l’effetto auspicato dagli appellanti, e cioè la costituzione del rapporto di lavoro degli ausiliari dell’appaltatore in capo al committente”, la Corte passa a verificare la “riconducibilità del rapporto di fatto, al formale datore di lavoro, anche in relazione alle mansioni affidate e alla loro riconducibilità o meno all’oggetto del contratto di appalto”.
In tale indagine, il Collegio richiama i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua dei quali, “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente” (Cass. Sez. Lav. n. 25 giugno 2020, n. 12551).
Sui c.d. appalti leggeri la giurisprudenza di legittimità – v. Cass. n. 23615 del 27 ottobre 2020 (con commento sul nostro sito, Appalti "leggeri": se vi è l’effettiva gestione dei dipendenti l’appalto è genuino) - ha chiarito che, se negli appalti che richiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali, cd. "pesanti", il requisito dell’autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi; negli appalti cd. "leggeri", nei quali l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è invece sufficiente che sussista, in capo all'appaltatore, una effettiva gestione dei propri dipendenti.
La stessa Corte d’Appello di Roma, in vicenda analoga, con sentenza sentenza n. 1733 del 16 maggio 2024 (commentata sul nostro sito, Appalto endoaziendale: lecito se la gestione dei lavoratori rimane in capo all’appaltatrice) ha chiarito che “in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto”.
In applicazione di tali principi, passate in rassegna le risultanze della prova orale, la sentenza in commento ritiene che “la prestazione lavorativa, oltre che formalizzata con le ditte appaltatrici fosse anche di fatto, diretta e organizzata dalle stesse”.
In particolare, è emerso che:
Sulla base di tali argomenti la Corte afferma la genuinità dell’appalto e rigetta la domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’appaltante.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 12 gennaio 2026 n. 4260 è tornata ad occuparsi del discrimine tra cambio appalto e trasferimento di ramo d’azienda.
La vicenda trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto da una lavoratrice al fine di vedersi riconosciuto il TFR, maturato nel corso dell’intero rapporto di lavoro, dalla società da ultimo appaltatrice del servizio di pulizia nel settore scolastico, cui la stessa ricorrente è stata addetta alle dipendenze di numerose appaltatrici succedutesi nel tempo nella titolarità del predetto appalto.
La tesi proposta dalla società in sede di opposizione a decreto ingiuntivo è stata che non potrebbe trovare applicazione l’art. 2112 c.c., e il conseguente regime di responsabilità solidale, in ragione della volontà delle società appaltante e appaltatrice di escludere qualsiasi trasferimento d’azienda e comunque in ragione della sussistenza degli indici di discontinuità propri della fattispecie del cambio appalto.
Rileva la Corte d’Appello che se in forza dell’art. 29, co. 3, n. 276 del 2003, nella formulazione previgente, “il cambio d'appalto con assorbimento del personale già occupato non costituiva trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.”, a seguito della modifica della disposizione in questione per effetto dell’art. 30, L. n. 122 del 2016, emanato in ossequio alla Direttiva 2001/23/CE, “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.
Secondo l’interpretazione del dato normativo offerta dal più recente orientamento di legittimità (Cass., 24 ottobre 2024, n. 27607, commentata sul nostro sito: Cambio appalto o cessione d’azienda: quando si applica l’art. 2112?), il legislatore ha “ribaltato la prospettiva precedente (ossia la formulazione originale dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, ove si escludeva che il cambio di appalto integrasse un trasferimento di azienda), ed ha ritenuto che - in caso di appalto genuino da parte di un nuovo appaltatore ossia di un imprenditore che abbia propria struttura organizzativa ed operativa - opera una sorta di presunzione di operatività dell'art. 2112 c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da "elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa"”.
La sentenza in commento sottolinea quindi che “l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 2112 c.c. è subordinata alla ricorrenza di due elementi sostanziali:
- che il nuovo appaltatore abbia "una propria struttura organizzativa e produttiva" autonoma rispetto al gruppo di dipendenti che viene ad essere assorbito;
- che lo svolgimento del servizio sia caratterizzato da chiari "elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa".
In questi stessi termini si è già espressa la stessa Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17 gennaio 2025, n. 4302, commentata sul nostro sito, Quando il cambio appalto cela un trasferimento di ramo d’azienda, la quale ha evidenziato che la discontinuità dell’impresa subentrante sussiste solo se “il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarità precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano ’esecuzione dell’appalto … mentre, per contro, la discontinuità dovrà reputarsi insussistente tutte le volte in cui si rilevi che l’entità trasferita – senza la necessità di integrazioni di rilievo da parte dell’impresa subentrante – sia idonea ad eseguire l’appalto in tendenziali condizioni di autonomia operativa”.
Sul piano probatorio, dunque, il vigente art. 29 cit. ha introdotto “un'inversione dell'onere della prova in ordine agli elementi costitutivi della ricorrenza di una cessione di azienda, incombendo sulla parte che la nega (in genere, l'imprenditore subentrante) la relativa prova (della sopravvenuta discontinuità)”.
Dando seguito a questo orientamento la sentenza in esame conclude che la società convenuta, in primo grado, non ha offerto alcuna “allegazione (e tanto meno prova) in ordine agli elementi di fatto idonei a configurare quella discontinuità nell'organizzazione del servizio e nei beni strumentali utilizzati per l'esecuzione dello stesso che costituisce condizione per la non assimilabilità della successione nell'appalto al trasferimento di azienda".
Non valgono a impedire la piena operatività delle richiamate previsioni normative i vari atti negoziali sottoscritti con le organizzazioni sindacali, disciplinanti l'oggetto dell'appalto.
Sul medesimo tema, v. sul nostro sito:
Ancora su cambio appalto e trasferimento d'azienda
Quando il cambio appalto cela un trasferimento di ramo d’azienda
Cambio appalto o cessione d’azienda: quando si applica l’art. 2112?
In tema di contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere dal contratto in tempo utile, salvo per il giudice il potere di stabilire il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia.
Questo il principio affermato dalla Cassazione, con ordinanza del 11 marzo 2025, n. 6487.
Il caso
La vicenda trae origine dal recesso esercitato da una azienda di trasporti locale dal contratto di affidamento del servizio di guardiania notturna del parcheggio, privo di un termine di durata.
Il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia del recesso esercitato dall'appaltante e la conseguente persistenza del contratto intercorso tra le parti, per incongruità del termine di preavviso concesso (3 giorni), condannando la società resistente al pagamento del corrispettivo dovuto.
La Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, pur confermando il giudizio di incongruità del termine di preavviso accordato, ha ritenuto che il diritto potestativo esercitato restasse comunque valido, pur operando solo alla scadenza del termine di preavviso, la cui durata congrua è stata determinata dalla Corte, avuto riguardo alla natura del servizio, in 60 giorni.
Il quadro normativo di riferimento e gli orientamenti in campo
L’ordinanza in esame muove dall’art. 1677 c.c., a norma del quale “se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione”.
La Corte dà quindi conto del dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, in materia di disciplina del recesso dal contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, a tempo indeterminato:
La sentenza in esame ritiene invece doversi dare seguito a un indirizzo mediano, nel solco della giurisprudenza di legittimità, discriminando l'individuazione del regime applicabile in relazione alla natura determinata o indeterminata della durata dell'appalto continuativo o periodico di servizi. In particolare:
A) “trova applicazione l'art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l'appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione)”;
B) viceversa, “allorché la durata del contratto d'appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in tempo utile a norma dell'art. 1569 c.c., altrimenti esso si rinnoverà per il tempo previsto nel contratto stesso o dagli usi oppure a tempo indeterminato”
E ciò perché “nei contratti di prestazione, in appalto, di servizi continuativi o periodici a tempo indeterminato il peso dell'elemento fiduciario è ben minore rispetto all'appalto d'opera (o di servizi a tempo determinato) e, pertanto, la figura è assimilabile alla somministrazione, con l'effetto che l'inapplicabilità dell'art. 1671 c.c. ai contratti di appalto di servizi senza limite di durata discende dalla sua stessa ratio”.
Il recesso nell’appalto di servizi a tempo determinato
Rileva quindi la Corte che “con riferimento all'appalto di servizi a tempo determinato, la previsione di un termine di durata, scaduto il quale senza disdetta l'appalto si rinnova, non impedisce di esercitare il diverso diritto potestativo di recesso ad nutum ex art. 1671 c.c.”.
D’altronde, sia l’appalto d’opera che l’appalto di servizi (a tempo determinato) sono caratterizzati dalla scelta del contraente secondo l'intuitus personae, con la conseguenza che “nessun valido motivo consente di escludere, per l'appalto di prestazione continuativa di servizi (a tempo determinato), l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1671 c.c. (dichiarazione di recesso del committente), non rilevando, appunto, in proposito, l'esistenza di una clausola convenzionale che attribuisca la facoltà della disdetta al committente entro un tempo predeterminato rispetto ad ogni scadenza contrattuale”.
Infatti, il rinnovo automatico, in mancanza di disdetta entro il termine pattuito, produce i suoi effetti solo sulla durata del rapporto, ma lascia inalterata la facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche in corso di esecuzione, con l'obbligo di indennizzo verso l'appaltatore” (in questi termini, Cass., n. 29675 del 19 novembre 2024; Cass., Ord. n. 15335 del 31 maggio 2024).
Con riguardo all’appalto di servizi a tempo determinato, la Corte conclude che “il recesso ex art. 1671 c.c. assolve all'utile funzione di porre fine, col minor danno per le parti, ad un rapporto ormai inutile o dannoso, mentre sarebbe irrazionale costringere il committente a ricevere la prestazione del servizio (con aggravio di tutte le spese relative) sino alla fine naturale del contratto (ossia alla conclusione prefissata della sua durata)”.
E il recesso nell’appalto di servizi a tempo indeterminato
Per converso, nel contratto d'appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi continuativi o periodici, senza predeterminazione della sua durata (ossia a tempo indeterminato), “il recesso che ciascuna delle parti (non solo l'appaltante ma anche l'appaltatore) intenda esercitare dal rapporto postula che esso avvenga previo avviso nel termine pattuito in contratto o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo (secondo valutazione rimessa all'apprezzamento del giudicante), avuto riguardo alla natura del servizio appaltato (senza la previsione di alcun indennizzo)”.
In tal caso, rileva la Corte, “non ha un fondamento logico il riconoscimento del recesso con la prestazione di un indennizzo in favore dell'assuntore, poiché la prestazione del servizio senza alcuna delimitazione di durata non rende preventivabile il mancato guadagno, né, d'altronde, è esigibile che la liberazione dell'appaltante da un vincolo di durata indeterminata sia controbilanciata dalla liquidazione di un ristoro in favore dell'artefice del servizio”.
Conclusione, questa, conforme al principio immanente al sistema della libera recedibilità dai contratti conclusi a tempo indeterminato.
A garanzia dell'appaltatore, “la manifestazione della volontà del committente di liberarsi dal rapporto obbligatorio deve essere preceduta da un adeguato preavviso, allo scopo di consentire al prestatore di organizzare per tempo tale cessazione”.
Mancato rispetto di un termine di preavviso congruo
La Corte di Cassazione indaga quindi le conseguenze che discendono dall'esercizio, nell'appalto di servizi a tempo indeterminato, del diritto potestativo di recesso con un termine di preavviso non congruo.
L’ordinanza in commento muove dall’assunto che “il termine "congruo" di preavviso attiene al quomodo dell'esercizio del diritto potestativo e non ne rappresenta un indefettibile elemento costitutivo (quid)”. Ne consegue che (sempre nei contratti d'appalto a tempo indeterminato), “ove una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato o con un preavviso inadeguato, il rapporto si risolve comunque, benché la sua efficacia si protragga sino al decorso del termine, reputato congruo, del periodo di preavviso”.
In altri termini, “a fronte di contratto di appalto di servizi a tempo indeterminato, il recesso esercitato in violazione del termine di preavviso pattuito o stabilito dagli usi o congruo, avuto riguardo alla natura del servizio, è comunque valido (in quanto espressione della volontà legittimamente manifestata di risolvere il rapporto), benché la sua efficacia sia differita alla scadenza del termine di preavviso”.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha quindi confermato la sentenza d’appello secondo cui l'inadeguatezza del preavviso concesso non avrebbe determinato l’invalidità del recesso ma avrebbe inciso solo sulla determinazione del momento di efficacia dello stesso, posticipato alla data di scadenza del termine congruo (valutato in 60 giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata a.r. con cui il recesso era stato esercitato), con la conseguente spettanza del corrispettivo dovuto sino a tale scadenza.