La Corte di Cassazione, con ordinanza del 1 settembre 2021, n. 23723, ha dichiarato nullo il recesso dal patto di non concorrenza dichiarato dal datore di lavoro (anche) in costanza di rapporto.

La fattispecie trae origine dalla domanda di una lavoratrice diretta ad ottenere il compenso pattuito nell’ambito di un patto di non concorrenza “per i due anni successivi alla cessazione del rapporto”. Sul presupposto che il datore di lavoro aveva dichiarato il recesso sei anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro, la Corte territoriale ha escluso potesse configurarsi alcun pregiudizio per la lavoratrice e dichiarato la legittimità del diritto di recesso, ove esercitato per il periodo antecedente la cessazione del rapporto di lavoro. L’ordinanza in commento ha cassato il provvedimento.

La pronuncia dichiara di voler dar seguito all’insegnamento della sentenza n. 3 del 2018, che aveva dichiarato la nullità, per violazione dell’art. 2125 c.c., della clausola che attribuiva al datore di lavoro il diritto di recesso dal patto di non concorrenza alla data di cessazione del rapporto, o per il periodo successivo, nell’arco temporale di vigenza dell’obbligo di non concorrenza. Nel precedente citato, la Corte aveva ritenuto che l’unilaterale libertà di recesso vanificherebbe le valutazioni sulla base delle quali il lavoratore ha accettato una limitazione alla libertà di lavoro, privandolo – in un momento nel quale si è predisposto per adempiere all’obbligo già vigente - del corrispettivo (il diritto alla erogazione del quale era sorto, nei casi decisi dal Supremo Collegio, solo al momento della cessazione del rapporto).

In epoca ancor più recente, la Cassazione, con ordinanza del 3 giugno 2020, n. 10535 (per un commento alla quale si rimanda al nostro “Il diritto di recesso in favore del datore di lavoro nel patto di non concorrenza ex art. 2125 C.C. (CASS., ORD. 3.6.2020, N. 10535/20)”), si è spinta oltre, ritenendo applicabile il medesimo principio anche alla (diversa) ipotesi in cui “il recesso dal patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro” .

Nel solco di quest’ultimo precedente l’ordinanza in commento, ha ritenuto irrilevante “il fatto che, nella fattispecie, il recesso dal patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro” poichè “i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà”. Rileva la Corte che “detta compressione, … ai sensi dell'art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella specie, finerebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo”.

Sotto un primo profilo, è invero opinabile che “i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto”. In realtà, il vincolo concorrenziale a carico del lavoratore sorge solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

E questo pare anche l’assunto da cui muovono i precedenti, di cui la stessa ordinanza si dichiara tributaria (in particolare, Cass. n. 212 del 2013 e Cass. 3 del 2018), concludendo che il recesso esercitato al momento della cessazione del rapporto (o in epoca successiva) opera su un obbligo di non concorrenza già sorto. Al contrario, il diritto di recesso attribuito al datore in costanza di rapporto non potrebbe spiegare alcun effetto sulle valutazioni di convenienza operate dal lavoratore al momento della sottoscrizione del patto, incidendo su un obbligo non ancora sorto.

Una riflessione forse più approfondita merita poi l’affermazione secondo cui la limitazione della libertà del lavoratore, dalla sottoscrizione del patto al recesso del datore, sarebbe rimasta priva di corrispettivo.

Anche a voler ammettere che la sola sottoscrizione del patto di non concorrenza comprometta la libertà del lavoratore “di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo”, il riferimento alla assenza di corrispettivo, a fronte di tale limitazione, sarebbe pertinente alle sole fattispecie (come in effetti sembrerebbe essere quella decisa dalla Corte) in cui il pagamento del corrispettivo del patto di non concorrenza sia previsto in epoca successiva alla cessazione del rapporto.

Ragionando nei medesimi termini proposti dall’ordinanza in esame, a diverse conclusioni dovrebbe, invece, giungersi nelle ipotesi – largamente diffuse nella prassi - in cui sia previsto il pagamento del corrispettivo in costanza di rapporto. In questo caso, a seguito dello scioglimento del patto in costanza di rapporto, il lavoratore si troverebbe nella – assai vantaggiosa – situazione di acquisire comunque il corrispettivo erogato e di essere ancora titolare di un rapporto di lavoro, senza dover veder limitata la propria libertà di ricollocamento anche in caso di (futura) cessazione del rapporto di lavoro.

È, anzi, dotata di intrinseca ragionevolezza la previsione di un corrispettivo (per il vincolo scaturente dalla sottoscrizione del patto) direttamente proporzionale alla durata del sacrificio derivante al lavoratore alla libertà di progettare il proprio futuro per il periodo successivo alla sottoscrizione del patto.

È auspicabile, dunque, che – anche ove si ritenga che il vincolo contrattuale sorga già con la sottoscrizione del patto – si operi una disamina della concreta regolamentazione pattizia, distinguendo le clausole che attribuiscano al datore di lavoro il diritto di recedere dal patto al momento della cessazione del rapporto, o in epoca successiva (quando, in effetti, il lavoratore si sia già predisposto ad adempiere) da quelle in cui il recesso sia esercitabile in epoca antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro e il corrispettivo pagato in costanza di rapporto.

Strada spianata, dunque, per i lavoratori desiderosi di svincolarsi da un patto di non concorrenza per poter cominciare a lavorare con un competitor dell’ex – datore di lavoro, dunque? In realtà no, perché qui, come detto, la pretesa fatta valere dalla lavoratrice era relativa al pagamento del corrispettivo per il patto, pur essendo intervenuto il recesso datoriale dallo stesso; nel caso in cui la prospettazione di nullità della clausola relativa al recesso fosse funzionale ad ottenere l’invalidazione dell’intero patto di non concorrenza, si porrebbe il problema della – niente affatto scontata ed anzi sovente implausibile – essenzialità della clausola relativa al diritto di recesso, la quale soltanto potrebbe condurre alla declaratoria di nullità, ex art. 1419, 1° co. c.c., dell’intero patto di non concorrenza.

È valido il patto di non concorrenza che vieta per 12 mesi l’attività di private banker in una regione e lo storno dei clienti, a fronte di un corrispettivo annuo pari al 10% della R.A.L.

In questi termini si è espressa la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 4 giugno 2021.

1. La natura del patto di non concorrenza

Il patto di non concorrenza è un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, in forza del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di danaro o altra utilita al lavoratore e questi si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attivita concorrenziale con quella del datore (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 01/03/2021, n. 5540).

L’art. 2125 c.c. dispone che “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.

2. La determinabilità del corrispettivo

Come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, il patto di non concorrenza è una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta rispetto al contratto di lavoro (cfr. Cass. n. 16489/2009). Pertanto, il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere ex se i requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c., deve essere cioè “determinato o determinabile”.

Opera invece su un diverso piano, rispetto a quello generale dell’oggetto del contratto, la necessaria previsione di un corrispettivo posta dall’art. 2125 c.c.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “un requisito di adeguatezza sia implicito nella formulazione dell'art. 2125, e risponda alla stessa ratio sottesa alla imposizione di limiti di oggetto, tempo e luogo” così che “salva sempre la possibilità di invocare … le norme di cui agli artt. 1448 e 1467 c.c. – l’espressa previsione di nullita va riferita alla pattuizione non solo di compensi simbolici ma anche di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore” (così, Cass. n. 5540/2021).

Applicando questi principi, la Corte d’Appello di Firenze ha concluso che il corrispettivo, da pagarsi in costanza di rapporto, “fosse senz’altro determinabile, in quanto variabile in relazione a elementi oggettivi quali la durata del rapporto e l’entità della raccolta riferibile all’odierno appellante”. Peraltro, nel caso di specie, l’indeterminatezza del corrispettivo era esclusa dal riconoscimento al lavoratore – come sempre più spesso avviene nella prassi contrattuale – di un importo minimo garantito per il caso la relazione negoziale avesse avuto una durata inferiore a un limite pure predeterminato

3. Il contenuto dell'attività vietata

La sentenza ha poi ritenuto il patto di non concorrenza conforme al paradigma dell’art. 2125 c.c., sia sotto il profilo della attività preclusa (riconducibile all’attività d’intermediazione finanziaria, oltre, che allo storno della clientela gestita in corso di rapporto per conto dell’ex datrice di lavoro) che della estensione territoriale del vincolo assunto dal lavoratore (nel caso di specie, l’obbligo era esteso alla Regione di ultima assegnazione del lavoratore e alle province fuori regione rientranti nel raggio di 250 km dalla sede di lavoro).

In particolare, secondo la Corte d’Appello di Firenze è perfettamente ragionevole l’estensione dell’obbligo di non concorrenza alla clientela seguita per conto del datore di lavoro, “proprio in quanto diretta specificamente in primis a tutelare il patrimonio immateriale dell’azienda nella sua consistenza attuale”. Se infatti “l’interesse perseguito dal datore di lavoro (e tutelato dall’ordinamento nei limiti già detti) nella conclusione di accordi del genere è quello di evitare di perdere quote di mercato in conseguenza dell’impiego della professionalità del lavoratore in favore di concorrenti, è di una certa evidenza che il primo rischio che simili patti intendono fronteggiare sia quello di perdere clienti già acquisiti e che un tale rischio sia ragionevolmente più grave in relazione alla clientela già affidata al lavoratore”.

E, d’altro canto, il lavoratore avrebbe potuto lavorare in qualunque attività bancaria diversa dall’intermediazione finanziaria su tutto il territorio nazionale e svolgere attività di intermediazione finanziaria fuori dalla regione di ultima assegnazione, seppure con clienti diversi da quelli da lui curati alle dipendenze della Banca di provenienza. È dunque fatta salva l’esigenza di assicurare al lavoratore un margine di attività idoneo a procurargli un guadagno adeguato alle esigenze di vita proprie e della famiglia.

4. La congruità del corrispettivo

La sentenza in commento, dunque, sulla base di una valutazione complessiva del patto ha concluso che è valido il patto di non concorrenza che vieta per 12 mesi l’attività di private banker in una regione e lo storno dei clienti, a fronte di un corrispettivo annuo pari al 10% della R.A.L.

5. La presunta 'minaccia' al fine della sottoscrizione del patto di non concorrenza

La Corte d’Appello ha, quindi, disatteso l’eccezione di annullabilità per violenza del patto di non concorrenza sottoscritto dal lavoratore a fronte della prospettazione di un cambio di mansioni in caso di mancata sottoscrizione del medesimo, sulla base del rilievo che la (eventuale) rimozione dal ruolo di private banker del dipendente che rifiuti di sottoscrivere un patto di non concorrenza “non sarebbe stato un fatto ingiusto, bensì l’esercizio, astrattamente legittimo (che è quanto rileva giacché nessun provvedimento fu di fatto preso dalla banca) dello jus variandi a fronte del diniego, ex se pure legittimo, della controparte di sottoscrivere una pattuizione dal datore ritenuta essenziale per lo svolgimento di talune specifiche mansioni, in considerazione del suo proprio interesse a evitare sviamenti di clientela successivi alla cessazione del rapporto”.

E allora, la prospettazione di un cambio di ruolo non appare “esorbitante ed iniqua” – in ossequio ai principi desumibili dall’art. 1438 c.c. (minaccia di far valere un diritto) - rispetto all’oggetto dello jus variandi di cui si è minacciato l’esercizio (e, ovviamente, nei limiti di cui all’art. 2103 c.c.), essendo la correlazione tra le mansioni di private banker  e la sottoscrizione di un patto di non concorrenza giustificata dall’esigenza della banca di tutelare il mantenimento del portafoglio clienti, bene primario dell’attività di intermediazione finanziaria. La sentenza, accertata la violazione del patto di non concorrenza, ha confermato la condanna del consulente finanziario alla corresponsione della penale pattuita, di cui ha escluso l’eccessività, atteso che l’interesse della banca all’adempimento del patto, al momento della sua sottoscrizione come pure all’atto della cessazione del rapporto … (era) più che rilevante”.

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