Con nota n. 4757/2025, l’INL ha reso le indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 (impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo).

Il documento riguarda, in particolare, l’ambito di competenza territoriale degli uffici con doppia o tripla sede.

L’INL precisa che “Le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL- in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali - in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all’ispettorato territorialmente competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall’istanza medesima”.

Di conseguenza, per gli uffici che accorpano più province, per “ambito di competenza della medesima sede territoriale” si deve intendere tutto il territorio di riferimento su cui insiste il medesimo Ufficio.

A titolo esemplificativo, se l’impresa istante ha le sedi ubicate nell’ambito di due province diverse, ma queste ultime afferiscono ad un solo ufficio territoriale dell’Ispettorato (con competenza su più province), l’impresa potrà presentare una sola istanza, per tutte le unità produttive interessate dalla richiesta installazione, indifferentemente presso la sede territoriale dell’INL o alla sede centrale.

Il datore di lavoro può trattare i log di navigazione e i metadati delle e-mail dei lavoratori solo a determinate condizioni. Lo ha ricordato il Garante Privacy riferendo di aver sanzionato la Regione Lombardia con una multa di 50 mila euro.

In base alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, il datore di lavoro può trattare i dati personali dei lavoratori, anche relativi a categorie particolari di dati, se il trattamento è necessario, in generale, per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti derivanti dalla disciplina di settore.

In tale quadro – ricorda il Garante - ai trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito dell’esecuzione del contratto di lavoro subordinato in modalità agile (regolato da una disciplina volta a favorire l’adozione di nuove modalità di organizzazione del lavoro basate sulla flessibilità spazio-temporale, sulla valutazione per obiettivi e sulla conciliazione della vita lavorativa con quella privata) trovano applicazione le medesime basi giuridiche che ricorrono tipicamente in ambito lavorativo.

Il datore di lavoro deve poi rispettare le norme nazionali, che “includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento […] e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro”.

Il titolare del trattamento è altresì tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati ed è responsabile dell’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate in ragione degli specifici rischi derivanti dal trattamento, dovendo essere in grado di dimostrare che lo stesso è effettuato in conformità al Regolamento.

Da una serie di verifiche ispettive era emerso che la Regione raccoglieva i log di navigazione in Internet, consistenti in informazioni relative ai siti web visitati dai dipendenti, inclusi quelli relativi ai tentativi falliti di accesso ai siti censiti in una apposita black list, senza aver stipulato un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali e aver adottato adeguate garanzie a tutela dei lavoratori. Tale trattamento consentiva, tra l’altro, al datore di lavoro di entrare in possesso di informazioni non attinenti all’attività lavorativa e relative alla sfera privata dei dipendenti.

Nessun accordo, inoltre, era stato inizialmente siglato per il trattamento dei metadati di posta elettronica dei lavoratori.

Oltre alla sanzione amministrativa, il Garante ha ingiunto una serie di misure correttive, tra le quali l’anonimizzazione dei log relativi ai tentativi di accesso falliti ai siti web censiti nella black list, la cifratura del dato concernente i nomi dei lavoratori assegnatari dei pc portatili, la riduzione del termine di conservazione di tali dati.

In argomento si veda anche Posta elettronica del dipendente: no del Garante Privacy al backup della casella di posta, nonché Garante Privacy: un altro no al controllo dei lavoratori a distanza e Il datore di lavoro può geolocalizzare il lavoratore in smart working?

Il Garante Privacy è tornato ad irrogare sanzioni per pratiche di telemarketing aggressivo. Questa volta le destinatarie dei provvedimenti sono state, tra le altre, molte agenzie immobiliari che, però, non saranno le sole.

Come si legge nell’ultima newsletter del Garante, il fenomeno che è emerso nell’ambito delle intermediazioni immobiliari coinvolgeva migliaia di potenziali venditori e acquirenti che venivano contattati, con insistenza, con telefonate e messaggi whatsapp, in assenza di un valido consenso a ricevere comunicazioni promozionali, da agenzie immobiliari che utilizzavano elenchi molto dettagliati forniti da una società di servizi.

Il sistema, a quanto pare molto esteso, che è stato scoperto – a seguito alle segnalazioni e ai reclami presentati da molti cittadini - ha condotto il Garante a sanzionare la prima società fornitrice di dati per 100 mila euro e le prime nove agenzie coinvolte fino a 40 mila euro.

Da quanto emerge dal provvedimento, gli elenchi costituivano una sorta di mappatura del territorio e comprendevano anche i numeri telefonici dei proprietari. In sintesi, ogni proprietario di una determinata zona di interesse commerciale per le agenzie veniva schedato.

Al termine dell’istruttoria ancora in corso – precisa il Garante – verranno comminate altre sanzioni, a seconda della gravità della violazione accertata.

Nei casi più gravi, l’Autorità ha già vietato l’ulteriore trattamento dei dati ed ha imposto la cancellazione degli stessi nei casi in cui le agenzie non sono state in grado di dimostrare di aver ricevuto un valido consenso.

Le agenzie che vorranno continuare a svolgere attività di telemarketing dovranno costantemente verificare il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa di settore. In particolare, sarà indispensabile l’acquisizione preventiva di un consenso libero, specifico ed informato dei soggetti interessati per l’invio di comunicazioni commerciali e, per le telefonate, la non iscrizione al Registro Pubblico delle opposizioni.

In tema di telemarketing aggressivo si richiama anche Stop e sanzione del Garante per pratiche di telemarketing aggressivo e trattamento illecito di dati personali.

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