La Corte dei Conti (Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato) ha approvato (con delibera n. 44/2025/G) la Relazione contenente l’analisi dell’operato dell’Ispettorato nazionale del Lavoro nell’attività di vigilanza c.d. tecnica riferita alla salute e sicurezza sul lavoro.

Come si legge nell’introduzione della Relazione (qui il testo integrale), oggetto dell’esame sono gli esiti dell’istruttoria sull’attività di vigilanza dell’Inl nel periodo 2022 -2024.

Nello specifico, in conformità con le direttive emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ispettorato esercita e coordina su tutto il territorio nazionale la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. “vigilanza tecnica”), estesa a tutti i settori dell’attività lavorativa e sull’applicazione dell’intera legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A sostegno e completamento delle funzioni di vigilanza, l’Inl svolge anche attività di natura propriamente ispettiva.

Secondo la Corte dei Conti, l’attuale assetto normativo come ricostruito nella Relazione e che, in origine, individuava l’Ispettorato come Agenzia unica, con titolarità esclusiva dei servizi ispettivi e piena autonomia organizzativo-contabile, si è evoluto secondo nuove esigenze, orientate, da un lato, a non indebolire il contrasto all'evasione contributiva e assicurativa e, dall’altro, a mantenere la vigilanza attiva sul rispetto della legislazione sociale.

Tra gli aspetti segnalati dalla Corte vi è l’assenza di un sistema unico di condivisione dei dati tra gli istituti deputati alla vigilanza (Inl, Insp, Inail, Nuclei e Gruppo Carabinieri), presupposto fondamentale per l’esercizio di una corretta funzione di coordinamento e che rende di primaria importanza il completamento dei sistemi operativi già avviati e l’entrata in funzione del Portale nazionale del sommerso che – secondo la Corte - potrebbe, in futuro, risolvere questa criticità gestionale.

Dal 2 al 13 giugno 2025 si è svolta la 113° sessione della Conferenza Internazionale del lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) alla quale ha partecipato anche una delegazione del governo italiano.

Sono state affrontate tematiche fondamentali relative al mondo del lavoro.

In particolare, è stata oggetto di discussione la protezione dei lavoratori dai rischi biologici. È stata adottata, al riguardo, la Convenzione n. 192 (qui il testo integrale disponibile in lingua inglese) che invita gli Stati membri ad attuare politiche nazionali e ad adottare misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro che includano la prevenzione dei rischi biologici e la protezione contro tali rischi, nonché la Raccomandazione n. 209 (qui il testo disponibile in lingua inglese), che contiene indicazioni dettagliate sull’attuazione, tra cui la valutazione del rischio, i sistemi di allerta precoce e le misure di pianificazione e risposta (ad esempio, in caso di epidemie o pandemie) come pure la formazione. La Raccomandazione illustra, inoltre, la definizione dei pericoli e dei rischi biologici ed elenca le modalità specifiche di esposizione e trasmissione, come l’aria, il contatto diretto o i vettori biologici.

Un altro (attuale) argomento trattato (per la prima volta) è quello del lavoro dignitoso nell’ambito dell’economia delle piattaforme digitali. La discussione, riguardante, in particolare, l’adozione di uno strumento normativo, è terminata con l’approvazione della relativa Risoluzione e proseguirà, nel 2026, nella 114° sessione della Conferenza.

Le norme proposte riguardano molte questioni, tra le quali i principi e i diritti fondamentali del lavoro, l’equa retribuzione, la previdenza sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, l’impatto dei sistemi automatizzati sulle condizioni di lavoro e sull’accesso al lavoro, la protezione dei dati personali e della privacy e l’accesso efficace ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

La Conferenza ha inoltre adottato una Risoluzione per ridurre l’informalità e sostenere la transizione verso il lavoro formale mediante la quale si chiede un’azione urgente per migliorare le condizioni di lavoro, estendere la protezione sociale e creare lavoro dignitoso, soprattutto per le persone più colpite dall’informalità.

Se la lettera di licenziamento è stata inviata all’indirizzo del lavoratore quest’ultimo può dimostrare di non averne avuto conoscenza purché tale circostanza sia dipesa da fattori oggettivi ed incolpevoli.

Questa è, in sostanza, la risposta data recentemente dalla Corte di Cassazione (ord. 15987 del 15 giugno 2025).

La Corte d’Appello aveva confermato l’inammissibilità del ricorso del lavoratore per essere questo decaduto per decorso del termine dall’impugnazione del licenziamento, stante la presunzione di conoscibilità dell'atto recettizio operante nel momento in cui questo perviene all'indirizzo del destinatario. In particolare, secondo il giudice di merito, il non avere avuto dalla madre convivente, che aveva ricevuto la lettera di licenziamento, la comunicazione del recapito della stessa non era idoneo ad integrare quell'evento eccezionale ed estraneo alla volontà dell'interessato idoneo a consentire, se provato, il superamento della presunzione. Ad avviso della Corte territoriale, l'intento che aveva mosso la madre di proteggere il lavoratore da una comunicazione destabilizzante costituiva, unitamente alla pretesa volontà di riprendere il lavoro, un elemento elettivo rientrante nella sfera di controllo dello stesso lavoratore. Inoltre, la Corte aveva escluso l'incidenza nell'evenienza del precario stato psicofisico del ricorrente.

Nell’esaminare, e respingere, il ricorso proposto dal lavoratore, la Corte ha richiamato il proprio orientamento (cfr. Cass. S.U. n. 23874/2024) secondo il quale la conoscenza legale di cui all'art. 1335 c.c. è la risultante di una equivalenza giuridica tra conoscenza e conoscibilità fissata in relazione alla regolare ricezione dell'atto al domicilio del destinatario e “di una presunzione iuris tantum suscettibile di prova contraria (…) presunzione che può essere vinta dimostrando che, per fatti oggettivi ed incolpevoli, nonostante l'atto sia pervenuto nel luogo di destinazione, lo stesso non sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, come si desume dallo stesso tenore letterale dell'art. 1335 c.c., che, nell'indicare quale debba essere la prova contraria che il destinatario è tenuto a dare, fa riferimento alla "impossibilità di aver notizia" e non alla conoscenza effettiva dell'atto né, tanto meno, alla sua comprensione”.

Dunque, la prova contraria alla presunzione, che il destinatario deve offrire per vincere la stessa, si deve muovere su un piano oggettivo e riguardare circostanze che attengano, non alle condizioni soggettive del ricevente, bensì a fattori esterni ed oggettivi che, in quanto attinenti al collegamento del soggetto con il luogo di consegna, siano idonei ad escludere la conoscenza nei termini intesi dal legislatore, ossia, sostanzialmente, la conoscibilità dell'atto.

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