In caso di malattia professionale ingravescente, eventuali aggravamenti successivi non determinano l’insorgenza di un nuovo diritto. Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione (ord. 28 luglio 2025, n. 21652) ribadendo alcuni principi già in precedenza affermati.

In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, l'incapacità biologica temporanea perdura in relazione alla durata della malattia e viene a cessare o con la guarigione (con pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo) o con l’adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute o, ancora, con la morte.

Una volta avvenuto l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (c.d. stabilizzazione), spetta il risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico, il quale va liquidato come invalidità permanente, utilizzando o il criterio equitativo puro o le apposite tabelle.

La determinazione del danno biologico da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del singolo e del periodo di sopravvivenza prevedibile, in relazione alla patologia diagnosticata, dovendosi tener conto, però, che, qualora lo stato di invalidità del soggetto trovi espressione nei gradi percentuali definiti per ciascuna patologia dai barèmes elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati in medicina legale, tali barèmes considerano, nella scala dei gradi di invalidità, il maggior rischio, cui è esposto il paziente, di subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, che potrebbe condurre al decesso. Nell'eventualità, pertanto, che la liquidazione di siffatto danno, avvenga tramite tabelle che non valutano la concreta minore speranza di vita del soggetto leso ovvero sulla base di una consulenza tecnica che da tale minore speranza prescinda, il giudice deve maggiorare detta liquidazione in via equitativa.

Tali ipotesi di patologie ingravescenti, da valutarsi ai fini del danno biologico da invalidità permanente, definiscono la nozione di aggravamento che, nel sistema della responsabilità civile, non determina l’insorgenza di un nuovo diritto risarcitorio - volto ad adeguare l'eventuale liquidazione dell'equivalente monetario corrispondente al valore del danno biologico, come già stimato al tempo della originaria lesione della salute ed interamente risarcito mediante adempimento spontaneo o mediante realizzazione coattiva del diritto -, non potendo perdurare in una sorta di quiescenza e poi risorgere ex novo un debito ormai definitivamente estinto. L'aggravamento, infatti – rammenta la Corte - costituisce la mera concretizzazione di un rischio connesso alla patologia, la cui possibilità di accadimento era stata già considerata nella stima della ridotta validità biologica del soggetto residuata dopo la lesione.

In argomento si richiama Il danno biologico da patologie ingravescenti. Un’attenta ricostruzione

Nel caso di prodotto difettoso, quali azioni può intraprendere il consumatore? Questi può agire indifferentemente nei confronti del venditore e del produttore?

A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione in una recente ordinanza (21 luglio 2025, n. 20460). In quel caso, l’acquirente di un’autovettura aveva convenuto in giudizio il venditore chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita e la condanna alla restituzione del corrispettivo, nonché al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro subito a causa di un difetto allo sterzo.

Nel costituirsi in giudizio, la società aveva dedotto di essersi limitata a vendere l’auto ed aveva chiamato in causa la casa produttrice. Il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda dell’attrice; la Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame proposto dal venditore, aveva escluso la condanna al risarcimento dei danni. La società venditrice aveva impugnato la sentenza di appello, lamentando la violazione dell’art. 131 cod. cons., con ricorso ora accolto dalla Cassazione.

La Suprema Corte ha dapprima ricordato che la finalità dell'art. 131 cod. cons. è quella di consentire al professionista, che abbia alienato un bene di consumo a un consumatore e che sia stato da quest'ultimo chiamato a rispondere per un difetto di conformità del bene, di agire nei confronti del soggetto o dei soggetti effettivamente responsabili dell'insorgenza dei vizi di conformità, al fine di essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della pretesa dell'acquirente fondata su un difetto di conformità; ciò per evitare che i costi economici del difetto di conformità ricadano esclusivamente sui soggetti con cui i consumatori hanno stipulato il contratto volto all'acquisto del bene di consumo, riversandoli su coloro che del difetto di conformità devono considerarsi effettivamente responsabili, per aver dato causa, con una propria condotta commissiva od omissiva, all'esistenza del difetto di conformità medesimo.

Presupposti della domanda di regresso sono:

i) che il difetto non fosse conosciuto o conoscibile dal venditore finale al momento dell'acquisto del bene dal soggetto nei confronti del quale agisce ex art. 131 cod. cons.;

ii) la rivendita del bene al consumatore finale;

iii) la mancanza di caratteristiche del bene da considerarsi dovute sia dal soggetto legittimato passivo dell'azione di regresso sia dal venditore finale al consumatore.

In altre parole, nelle mani del venditore intermedio deve essere pervenuto un bene affetto da quei vizi di cui si è doluto il consumatore. In caso contrario, se il venditore intermedio ha consapevolmente acquistato dal venditore precedente un bene affetto da vizi e lo ha rivenduto senza alcun riferimento alla presenza di detti vizi, il medesimo ne risponde nei confronti dell'acquirente finale, ma non può lamentare alcun inadempimento nei confronti del venditore precedente, non potendo pertanto agire in regresso/rivalsa nei suoi confronti.

Si tratta di una responsabilità di natura contrattuale che il venditore finale fa valere nei confronti del suo dante causa.

Il primo venditore è responsabile nei confronti del venditore intermedio oltre a poter essere chiamato a rispondere a titolo di illecito nei confronti del compratore finale del danno da questi sofferto in dipendenza di vizi che rendono la cosa pericolosa, anche se tale danno si sia verificato quando la cosa stessa sia passata nella sfera di disponibilità di altri e sia stata da costoro utilizzata.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte di merito aveva errato ad addossare al venditore finale la prova che il difetto di conformità fosse imputabile alla società chiamata in causa. Secondo la Cassazione, la Corte di merito non aveva correttamente individuato il tipo di azione esercitata dal venditore finale e il tipo di responsabilità del suo dante causa, sovrapponendo i profili di responsabilità del venditore finale nei confronti dell'acquirente finale con i profili di responsabilità del produttore nei confronti del venditore finale, muovendo dall'assunto che quella del venditore finale verso il proprio dante causa fosse la stessa azione risarcitoria che il consumatore avrebbe potuto spiegare nei confronti del produttore.

Pur ricorrendo un rapporto trilaterale tra consumatore, venditore finale e legittimato passivo all'azione di cui all'art. 131 cod. consumo, deve invero escludersi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra venditore finale e precedente professionista. Ne discende che il consumatore non è legittimato ad agire indifferentemente a titolo contrattuale nei confronti dell'uno o dell'altro.

La Suprema Corte ha così ribadito che, nelle vendite a catena, il consumatore può esperire due rimedi:

a) l'azione contrattuale, esclusivamente nei confronti del suo diretto dante causa, in quanto l'autonomia di ciascuna vendita non gli consente di rivolgersi verso i precedenti venditori; nonostante l'identità dell'oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni, infatti, ciascuna vendita conserva la propria autonomia strutturale, sicché non è consentito trasferire nei confronti dei precedenti venditori l'azione risarcitoria dell'acquirente danneggiato, restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio;

b) l'azione extracontrattuale, esperibile contro il produttore per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica.

Orbene, atteso che nelle c.d. vendite a catena ciascuno dei successivi acquirenti agisce, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, in regresso contro l'immediato dante causa in forza del proprio distinto rapporto contrattuale di compravendita, senza che tra l'azione principale e il rapporto obbligatorio alla base della successiva domanda di regresso si costituisca alcun vincolo di interdipendenza, i vizi del bene venduto rilevano nel contratto intercorso tra la consumatrice e la società venditrice ed anche nel contratto intercorso tra quest'ultima e la società produttrice.

In materia di responsabilità dei produttori, si richiama altresì La responsabilità per prodotto difettoso tra produttore e rivenditore.

Una frase ingiuriosa rivolta dal lavoratore al proprio superiore gerarchico può giustificare un licenziamento per giusta causa. Si tratta di un caso recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione (ord. 24 luglio 2025, n. 21103)

La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatole, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro e il pagamento della relativa indennità risarcitoria.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso della lavoratrice, ritenendo il licenziamento illegittimo in quanto sproporzionato, dovendosi il fatto contestato ricondurre tra quelli punibili con sanzione conservativa ai sensi del CCNL applicato al rapporto. La pronuncia era stata confermata in sede di opposizione. La Corte d'Appello, invece, riformando integralmente la sentenza, aveva rigettato l'impugnativa di licenziamento. In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto che il fatto contestato ed accertato integrasse la giusta causa di licenziamento, anche per grave insubordinazione ai sensi dell'art. 32 del CCNL. In particolare, il Collegio aveva qualificato come di notevole gravità la condotta della lavoratrice che si era rivolta al superiore gerarchico, in presenza di un’altra collega, utilizzando un epiteto volgare, in un contesto di dissenso rispetto a una direttiva impartita, ritenendo tale espressione indice di insubordinazione.

La lavoratrice aveva così impugnato la pronuncia di appello con ricorso ora respinto dalla Corte di Cassazione.

Nel confutare le critiche della lavoratrice, la Corte ha rammentato che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito “non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori”. Sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito – ha precisato la Cassazione - opera l'accertamento della concreta ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e sue specificazioni e della loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento. Ne consegue che “è solo l'integrazione a livello generale e astratto della clausola generale che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge; mentre l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, ossia il fattuale riconoscimento della riconducibilità del caso concreto nella fattispecie generale e astratta”. In altre parole, spettano al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesi normativa.

La Corte territoriale – secondo la Suprema Corte  - aveva ampiamente motivato la propria decisione sulla sussistenza della giusta causa, conformandosi agli standard elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per l'applicazione dell'art. 2119 c.c. La Corte, in particolare, aveva valutato la gravità intrinseca dell'epiteto rivolto a un superiore gerarchico, non come mero "alterco o diverbio", bensì come insubordinazione qualificata dall'ingiuria e dal rifiuto di adempiere, comportamento che incide direttamente sulla funzionalità e sulla gerarchia aziendale, considerando altresì il contesto in cui era stato pronunciato (reazione a una disposizione del superiore gerarchico), la presenza di un’altra dipendente, che ne accentua la gravità e la platealità, e la sussistenza di un atteggiamento di sfida e disprezzo verso l'autorità. Il giudice di secondo grado, quindi, aveva ritenuto che tale condotta, per la sua natura oggettivamente grave, fosse idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, a prescindere dalla longevità del rapporto o da asserite condizioni personali della lavoratrice, elementi che sono stati comunque presi in considerazione e ritenuti non determinanti. Tale valutazione, non implausibile – a dire della Suprema Corte - deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.

In argomento si veda anche Atteggiamenti ostruzionistici del lavoratore: mera insubordinazione o giusta causa di licenziamento? nonché Recensione negativa on line del proprio datore di lavoro: il licenziamento è legittimo?

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