Secondo la Corte Costituzionale, le disposizioni che, durante l’emergenza da Covid-19, avevano stabilito il divieto dei licenziamenti individuali per ragioni economiche dei lavoratori subordinati non ricomprendendo la categoria dei dirigenti non violano la Costituzione.
In particolare, secondo la sentenza n. 141 del 31 luglio 2025, le norme non sono in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, sussistendo valide ragioni idonee a giustificare il trattamento differenziale riservato ai dirigenti, per i quali, in ogni caso, i licenziamenti collettivi durante la pandemia erano stati assoggettati al blocco.
Dopo aver svolto un inquadramento del contesto in cui si collocavano le tre disposizioni poste alla base della questione esaminata[1], la Corte ha premesso che il problema interpretativo dell’estensione dei divieti di licenziamento anche ai lavoratori con qualifica dirigenziale, non espressamente menzionati dalle norme, aveva trovato divergenti soluzioni nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito ed ha ritenuto che le questioni di legittimità costituzionale sollevate fossero infondate.
Secondo la Corte, come la legge ha differenziato, in modo non irragionevole, il regime ordinario del licenziamento dei dirigenti per motivi “economici”, a seconda che si tratti di recesso individuale ovvero collettivo, a maggior ragione, nel particolare contesto dell’emergenza epidemiologica, il legislatore è coerentemente intervenuto, previa valutazione degli interessi coinvolti, giungendo a divaricare le rispettive conseguenze in punto di “blocco” dei licenziamenti e a escludere da quest’ultimo i dipendenti rientranti nella nozione legale di dirigente ai sensi dell’art. 2095 c.c.
I tratti essenziali della misura così imposta – si legge nella pronuncia – appaiono coerenti con le condizioni di legittimità che la giurisprudenza della medesima Corte aveva già enucleato per le norme di natura eccezionale limitative dei diritti dei singoli varate durante il periodo dell’emergenza sanitaria: condizioni che consistono nella eccezionalità, temporaneità e proporzionalità delle stesse (in particolare, sentenze n. 213 e n. 128 del 2021).
Trova dunque collocazione, entro i binari della non manifesta irragionevolezza, la scelta del legislatore di non azzerare del tutto il potere di recesso della parte datoriale, connesso al pieno esercizio della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), e, piuttosto, di limitarlo temporaneamente e circoscriverlo alla sola ipotesi che, in proporzione, coinvolge poche unità di lavoratori economicamente più “forti”.
Al contempo, sul versante della tutela del lavoro (artt. 1, 4, 35 e 36 Cost.), secondo la Corte Costituzionale, quella stessa scelta ha consentito non solo di esaudire efficacemente il contrapposto interesse, comune a tutte le categorie di lavoratori, volto al mantenimento del posto di lavoro e della relativa capacità reddituale, ma anche, e soprattutto, di erigere il presidio sociale più ampio possibile a protezione sia, individualmente, dei lavoratori meno “forti” (quadri, impiegati, operai), sia, collettivamente, di interi gruppi di lavoratori (compresi i dirigenti) altrimenti esposti al rischio della mobilità collettiva.
[1] Art. 14, c. 2°, del decreto-legge 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13/10/2020, n. 126; art. 46 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24/04/2020, n. 27 e art. 12, c. 10°, del decreto-legge 28/10/2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18/12/2020, n. 176.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato con una multa di cinquanta mila euro una Società datrice di lavoro che sottoponeva i lavoratori ad un “colloquio di rientro al lavoro” con la compilazione di un questionario in seguito ad assenze dovute a malattie e ricoveri.
Da quanto si legge nel provvedimento (qui il testo integrale), nell’ambito dell’istruttoria avviata a seguito di una segnalazione sindacale, sono state riscontrate numerose violazione del GDPR.
In primo luogo, secondo il Garante, attraverso la compilazione del modulo per il colloquio di rientro al lavoro a seguito di assenza, la Società avrebbe trattato dati dei lavoratori (sia dati c.d. comuni sia dati c.d. particolari) in assenza di un’idonea condizione di liceità, quindi in violazione dell’art. 6 del Regolamento e dell’art. 9 del Regolamento.
Inoltre, la condotta posta in essere dalla Società si sarebbe posta in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento): i dati raccolti in occasione della compilazione del modulo per il colloquio di rientro al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia, infortunio o ricovero sono risultati non pertinenti rispetto all’attività che il datore di lavoro dovrebbe effettuare, nel caso di assenza del lavoratore, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 2087 c.c., pure in ragione dell’attribuzione dell’attività di sorveglianza sanitaria al medico competente, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81 del 2008.
È stato reputato violato anche il principio di limitazione della conservazione, considerando il termine di dieci anni – valutato sproporzionato dal Garante - applicato dalla Società.
Secondo il Garante, la Società avrebbe altresì trattato dati dei lavoratori non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore, in violazione dell’art. 113 del Codice.
Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 29 luglio 2025, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell’art. 614 bis c.p.c. con riferimento:
a) all’art. 3 della Costituzione, con particolare riferimento ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità;
b) all’art. 42, co. 4 della Costituzione e, data la valenza del diritto di proprietà di diritto, fondamentale, della persona cui lo stesso viene elevato dal sistema convenzionale, all’art. 117 della Costituzione, come integrato, quale norma interposta, dall’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;
c) agli artt. 24, 113 Cost., 6, 13 CEDU, e 47 Cost.
Il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale affinché scrutini l’eventuale incostituzionalità dell’art. 614 bis c.p.c. nella formulazione applicabile alla fattispecie concreta (nella versione precedente alla Riforma Cartabia entrata in vigore il 28 febbraio 2023), nella parte in cui, legittimando un vincolo sine die e, quindi, perpetuo, non prevede, da parte del Giudice dell’opposizione a precetto, l’esercizio, su istanza di parte o d’ufficio, del potere di determinare un tetto quantitativo massimo (o anche solo temporale) all’operare delle misure ex art. 614 bis c.p.c. Questo nell’ipotesi in cui tale fissazione non sia già avvenuta, ex ante, da parte del giudice della cautela, oppure da parte del giudice del merito (e sempre che non esista un giudicato sul punto).
Secondo il Tribunale remittente, gli argomenti che erano stati invocati da una delle parti contendenti non possono indurre, con sufficiente solidità, ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, alla luce: a) dell’univoco dato testuale dell’art. 614 bis c.p.c. nel testo applicabile alla fattispecie; b) della non invocabilità della soluzione prescelta dalla giurisprudenza amministrativa; c) della tendenziale assolutezza del principio di separazione tra il momento dell’accertamento e quello dell’esecuzione, rispondente ad un principio di ordine pubblico processuale; d) della inidoneità del rimedio della revoca o modifica del provvedimento cautelare; e) della difficoltà di applicare il principio di buona fede oggettiva al di fuori dell’esecuzione di un contratto o di un negozio e, quindi, dell’ambito negoziale; f) della non qualificabilità dell’eccessiva onerosità della penale quale fatto sopravvenuto che sarebbe idoneo a superare la tradizionale preclusione alla cognizione del Giudice dell’esecuzione di circostanze dedotte davanti al Giudice della cognizione.
La mancata previsione dell’apponibilità di un tetto massimo apparirebbe così in contrasto con il principio di ragionevolezza, declinazione del correlato principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., così come con il principio di proporzionalità delle sanzioni quali dovrebbero ritenersi anche le misure coercitive.
Analogamente, sarebbe rinvenibile anche un contrasto sotto il profilo della tutela del diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 42, co. 4 Cost. nonché con il principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24, 47, 111 Cost.
In calce il testo integrale dell’ordinanza di rimessione.