Con due recenti decisioni, la Corte di Cassazione si è pronunciata in relazione all’interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenze nn. 21758 e 21759 del 29 luglio 2025) in tema di equa soddisfazione.
La Corte di Cassazione ha affrontato tre importanti questioni pregiudiziali:
a) se il giudice nazionale possa ricostruire l’esatta portata precettiva di una sentenza pronunciata dalla Corte EDU;
b) se la parte che abbia ottenuto dalla Corte EDU la liquidazione dell’equa soddisfazione di cui all’art. 41 CEDU possa adire il giudice nazionale chiedendo il ristoro di pregiudizi ulteriori;
c) se ed in che misura il giudice nazionale, nella liquidazione del danno, debba tenere conto dell’equa soddisfazione accordata al danneggiato dalla Corte EDU.
In relazione alla prima questione, la Corte ha rammentato che, per le ipotesi di difficoltà di interpretazione che ne ostacoli l’esecuzione, l’art. 46 della Convenzione affida alla sola Corte di Strasburgo il potere di interpretare le proprie decisioni e solo su richiesta dal Comitato dei Ministri. In effetti, tale norma era già stata interpretata dalle Sezioni Unite nel senso che, per difetto assoluto di giurisdizione, al giudice nazionale non è consentito interpretare la sentenza della Corte EDU al fine di stabilirne la portata precettiva nei confronti dello Stato (Cass. S. U., 16/05/2013, n. 11826).
In ordine all’esaustività dell’equa soddisfazione, la Corte ha affermato che la sua liquidazione non esclude un’ulteriore fase processuale dinanzi al giudice nazionale in determinate ipotesi. In particolare, premesso il principio generale secondo il quale il danno causato da una violazione della Convenzione può essere liquidato solo se sia divenuta giuridicamente impossibile la liquidazione da parte del giudice nazionale, tale ulteriore fase è ammissibile:
Con riferimento agli effetti della liquidazione compiuta dalla Corte EDU, la Cassazione ha sottolineato che la liquidazione da parte della Corte EDU dell’ “equa soddisfazione” di cui all’art. 41 della Convenzione può avere nei confronti del Giudice nazionale due effetti: a) preclusivi, quando impedisca di esaminare ex novo la medesima pretesa risarcitoria già esaminata dalla Corte EDU; b) vincolanti, quando è consentito al giudice nazionale riesaminare la pretesa risarcitoria, ma conformandosi alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte EDU.
Gli effetti preclusivi sono assimilabili al giudicato e discendono dall’impossibilità, per il giudice nazionale, di pronunciarsi in senso contrario alle statuizioni della Corte EDU, a pena di esporre il proprio Stato alla responsabilità per violazione della Convenzione.
Gli effetti vincolantiscaturenti dalla liquidazione, da parte della Corte EDU, dell’equa soddisfazione di cui all’art. 41 della Convenzione sono assimilabili alla compensatio lucri cum damno. La Corte EDU – ricorda la Cassazione - ha ripetutamente affermato che il giudice nazionale dinanzi al quale sia proseguita o introdotta una domanda di risarcimento dei medesimi danni già liquidati dalla Corte EDU deve “tenere conto” di quanto liquidato da quest’ultima.
“Tenere conto” vuol dire che il giudice nazionale deve prendere atto non solo della concessione di risarcimenti da parte della Corte EDU, ma anche delle decisioni con le quali quest’ultima ha rigettato le domande del ricorrente, poiché “sia la concessione di risarcimenti che i rigetti sono decisioni definitive e complete delle doglianze di un ricorrente”. E quando la Corte EDU, nel liquidare l’equa soddisfazione, ha ritenuto che questa non fosse esaustiva, e che il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di chiedere al giudice nazionale “somme supplementari”, lo ha espressamente dichiarato.
La legge di conversione del Decreto Economia (d.l. 95/2025) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025, al comma 6-bis dell’art. 14, ha previsto la modifica del testo dell’art. 19, co. 1, lett. b del d.lgs. n. 81/2015, in relazione ai contratti a termine per esigenze individuate dalle parti nelle ipotesi di assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi. Ecco il nuovo testo:
“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.”
Dunque, fino al dicembre 2026, nel caso in cui i contratti collettivi non prevedano nulla al riguardo, le parti potranno stipulare un contratto a tempo determinato con una durata superiore a dodici mesi (ma inferiore ai ventiquattro mesi) individuando una causale per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.
Il decreto-legge n. 117 dell’8 agosto 2025, recante Misure urgenti in materia di giustizia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183/2025 ed è entrato in vigore il 9 agosto 2025. Il decreto ha espressamente richiamato, tra le altre, la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre “disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile per agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026”.
Si segnalano, in particolare, le seguenti novità:
“Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest’ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine previsto dal quarto periodo. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza. Il deposito della consulenza tecnica di ufficio è comunicato dalla cancelleria alle parti. Queste ultime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione”.
L’obiettivo è quello di rendere la procedura più snella, riducendo tempi e formalità;
all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “In ogni caso la domanda può essere proposta in pendenza del processo quando è superato il termine ragionevole di durata dello stesso”;
b) all'articolo 5-sexies sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: “domanda di equa riparazione” sono aggiunte le seguenti: a pena di decadenza» e il secondo periodo è soppresso;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Decorsi due anni dalla dichiarazione precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica amministrazione può chiederne il rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalità previste
dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis”;
3) al comma 4, le parole: “Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione” sono sostituite dalle seguenti: “Ferma la decadenza di cui al comma 1-bis, nel caso di incompleta o irregolare trasmissione”;
4) al comma 12, secondo periodo, le parole: “anche in deroga al disposto del comma 9” sono soppresse;
5) il comma 12-bis è sostituito dal seguente: “12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021, rinnovano la dichiarazione
di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i
giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi”;
6) dopo il comma 12-bis sono aggiunti i seguenti:
“12-ter. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e l'entrata in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un anno dalla entrata in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza.
12-quater. Entro un mese dalla entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia dà notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1-bis, 12-bis e 12-ter, mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. L'avviso di cui al primo periodo è altresì comunicato al Consiglio nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali”.
L’obiettivo è, da un lato, quello di velocizzare i pagamenti e, dall’altro, quello di tentare di prevenire nuove condanne da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo.