L’accesso alle e-mail del lavoratore è vietato anche se le stesse sono presenti nel server aziendale.

Questo è quanto ha sottolineato la Corte di Cassazione (ord. 29 agosto 2025, n. 24204).

La pronuncia richiama ampiamente i principi elaborati al riguardo dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: la corrispondenza, anche nel caso in cui si tratti di e-mail inviate dal luogo di lavoro, rientra nella “vita privata” come tutelata dall’art. 8 della CEDU.

Inoltre, la Corte ha rammentato i criteri fissati in tema di rispetto dei principi della finalità legittima (il controllo nelle sue varie forme deve essere giustificato da gravi motivi), della proporzionalità (il datore di lavoro deve scegliere, nei limiti del possibile, tra le varie forme e modalità di adeguato controllo), e della preventiva dettagliata informazione ai dipendenti sulle possibilità, forme e modalità del controllo.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, gli accertamenti svolti dalla Corte d’appello, insindacabili in sede di legittimità, sarebbero stati conformi ai principi di diritto.

La vicenda riguardava alcuni dipendenti ai quali era stata contestata una condotta sleale sulla base di informazioni ottenute mediante una consulenza tecnica informatica. Secondo il giudice territoriale, le e-mail acquisite dal datore provenivano da account personali, sebbene presenti nel server aziendale; si trattava, dunque, di comunicazioni che potevano essere comprese nelle nozioni, appunto, di vita privata e di corrispondenza.

La Corte di Cassazione, nel confermare la decisione di appello, ha ricordato, in particolare, che, in tema di tutela della riservatezza nello svolgimento del rapporto di lavoro, la conservazione e la categorizzazione dei dati personali dei dipendenti, relativi alla navigazione in Internet, all'utilizzo della posta elettronica ed alle utenze telefoniche, acquisiti dal datore di lavoro, attraverso impianti e sistemi di controllo la cui installazione sia avvenuta senza il positivo esperimento delle procedure di cui all'art. 4, comma 2, della L. n. 300 del 1970, ed in assenza dell'acquisizione del consenso individuale e del rilascio delle informative previste dal D.lgs. n. 196/2003, sono illegittime.

Il trattamento di quei dati si traduce, infatti, nella violazione dell'art. 8 della suddetta legge, che vieta lo svolgimento di indagini sulle opinioni e sulla vita personale del lavoratore, anche se le informazioni raccolte non siano in concreto utilizzate.

Inoltre, la società non aveva dimostrato di avere impartito specifiche disposizioni finalizzate a regolamentare le modalità di controllo e/o di duplicazione della corrispondenza dei lavoratori.

In argomento si veda anche Log di navigazione e metadati dei lavoratori nonché Posta elettronica del dipendente: no del Garante Privacy al backup della casella di posta,

Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2025 le modifiche al Codice Deontologico Forense.

Questi sono gli articoli modificati:

Art. 48, comma 3 (corrispondenza tra colleghi): L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza di cui al comma 1; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza. 

Art. 50, comma 6 (in tema di dovere di verità): L’avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza. 

Art. 51, comma 2 (in ambito di testimonianza dell’avvocato): L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata e di quella contenente proposte transattive e relative risposte intercorsa con questi ultimi.

Art. 56, commi 1 e 1-bis 1 (in relazione all’ascolto del minore): Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore, l’avvocato non può procedere all’ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi. 

1 -bis. L’avvocato procede all’ascolto del minore secondo modalità che assicurino il preminente interesse dello stesso.

Art. 61, comma 3 (in tema di arbitrato): L’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente in maniera non occasionale. In ogni caso l’avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.

Art. 62, comma 3, lettera b) (in tema di mediazione): Non deve assumere la funzione di mediatore l’avvocato (…) b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali e collabori professionalmente in maniera non occasionale. In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

Art. 62, comma 4, dopo la lettera b): Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale. 

Art. 62 - bis (in ambito di negoziazione assistita): 1. All’avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei terzi nel corso del procedimento e nella attività di istruzione stragiudiziale. 2. All’avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di mantenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate né riferite nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle dichiarazioni acquisite nell’attività di istruzione stragiudiziale. 3. L’avvocato che assiste la parte in negoziazione non deve intrattenersi con i terzi chiamati a rendere le dichiarazioni nell’ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. 4. All’avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto divieto di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza. 5. La violazione del divieto di cui ai commi 1, 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 6, par. 1 (diritto ad un giusto processo) e dell’art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo in un caso in cui il procedimento instaurato da una lavoratrice per ottenere indennità non pagate era durato diciannove anni.

La decisione (n. 34012/20 del 26 agosto 2025) è stata resa nei confronti della Grecia, in relazione ad un giudizio iniziato nel 2001 e concluso con sentenza della Corte d’appello di Atene del 2020.

Secondo la Corte, vi erano stati effettivamente lunghi periodi di inattività e diversi periodi di ritardo delle autorità giudiziarie e che, presi insieme, indicherebbero che i procedimenti “non sono stati condotti con la necessaria speditezza”. Valutando le circostanze del caso e tenendo conto della durata complessiva del procedimento, la Corte ha ritenuto che quel lasso di tempo di quasi diciannove anni fosse stato eccessivo, non rinvenendo, oltretutto, elementi per ritenere che la situazione fosse eccezionale.

Qui il testo integrale della pronuncia, disponibile in lingua inglese.

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