Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge contenente Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (ne avevamo parlato in Legge sull’ia: atteso il voto del Senato).

Con specifico riferimento alla materia del lavoro si segnalano i seguenti articoli:

Art. 11. (Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro)

1. L’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.

2. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui al l’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

3. L’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell’Unione europea.

Art. 12. (Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale. L’Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

2. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio medesimo. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. All’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13. (Disposizioni in materia di professioni intellettuali)

1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.

2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Quali sono le premesse e i confini della responsabilità del committente per gli infortuni del dipendente dell’appaltatrice? Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha fornito le coordinate di riferimento per le questioni sottese (sent., 12 settembre 2025, n. 25113).

In origine - ricorda la Corte - in mancanza di previsioni legislative specifiche, il tendenziale esonero del committente da responsabilità per infortuni subìti da lavoratori di cui non era datore di lavoro è stato mitigato dall'utilizzo, anche in chiave costituzionalmente orientata, dell'art. 2087 c.c., ritenuto estensivamente applicabile al committente debitore di sicurezza anche nei confronti di dipendenti altrui; tuttavia, con l'esplicita condizione che il committente stesso si fosse reso “garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire” (cfr. Cass. n. 4129 del 2002; Cass. n. 22818 del 2009; Cass. n. 17092 del 2012; Cass. n. 11311 del 2017; Cass. n. 33365 del 2021); condizione spesso accompagnata dall'affermazione della responsabilità del committente solo nel caso di "ingerenza" nell'esecuzione dell'appalto, tale da ridurre l'appaltatore a mero esecutore ovvero agendo in modo da comprimerne l'autonomia organizzativa, nonché nell'ipotesi della colpa nella scelta dell'appaltatore.

Analoga rilevanza è stata data dalla giurisprudenza penale che, in un primo tempo, ha giustificato la responsabilità del committente solo quando il medesimo travalicasse il ruolo di semplice affidatario delle opere, ingerendosi nell'organizzazione per la loro esecuzione. Anche successivamente, pur riconoscendosi uno statuto di protezione e controllo gravante sul committente in associazione alla violazione di obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, si è reiterato il principio secondo cui "il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori; ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo" (tra le più recenti, Cass. pen. n. 5946 del 2019; Cass. pen. n. 26335 del 2021; Cass. pen. n. 18169 del 2025).

La Cassazione civile, con la sentenza n. 11918/2025 richiamata in maniera significativa dalla pronuncia qui in esame, ha tuttavia rimarcato con forza la radicale diversità tra i criteri di imputazione della responsabilità in ambito civile - dominati dalla regola dettata dall'art. 1218 c.c. in base alla quale il debitore-datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento "è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" – rispetto a quelli vigenti per il diritto penale.

Solo per la responsabilità penale non opera alcuna presunzione di colpa né agevola la vittima alcuna inversione dell'onere probatorio; infatti, grava interamente sulla pubblica accusa, nel rispetto del principio garantista imposto dall'art. 27, comma 1, Cost., dimostrare, in concreto e oltre ogni ragionevole dubbio, sia la sussistenza della violazione, da parte del soggetto che riveste una posizione in senso lato di garante, di una regola cautelare (generica o specifica), sia il nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso, sia, ancora, la prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire, onde verificare anche se l'evento abbia o meno concretizzato proprio il fattore di rischio che le regole cautelari violate erano intese a prevenire e a rendere evitabile (tra le più recenti, Cass. pen. n. 12387 del 2025).

Come ricorda la Corte, il quadro normativo di riferimento si è arricchito con la direttiva-quadro 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, che all'art. 6, nel definire gli "Obblighi generali dei datori di lavoro", al par. 4 stabilisce "quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/o i loro rappresentanti". Laddove vi sia compresenza organizzata di più lavoratori, appartenenti a imprese diverse per finalità di esecuzione di opere o servizi, per il diritto dell'Unione europea devono essere quindi previsti, per i datori di lavoro coinvolti, obblighi di cooperazione, di coordinamento e di informazione in ordine alle misure da adottare per la sicurezza, l'igiene e la salute di tutti i lavoratori interessati.

La disciplina comunitaria in materia è stata attuata nel diritto interno prima con l'art. 7, D.lgs. n. 626 del 1994, e poi con l'art. 26, D.lgs. n. 81 del 2008.

Coerentemente con lo sviluppo normativo, le più recenti decisioni della Suprema Corte hanno ritenuto che l'art. 7 del D.lgs. 626 del 1994 prima, e l'art. 26 del D.lgs. n. 81 del 2008 poi, stabiliscano una serie di obblighi specifici, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, gravanti sulle imprese committenti, il cui adempimento occorre verificare in caso di infortunio subito da lavoratori delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

In particolare, Cass. n. 11918/2025 cit. ha sancito il seguente principio di diritto "Il datore di lavoro committente, che affidi lavori, servizi o forniture ad impresa appaltatrice nell'ambito della propria azienda nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della medesima, è tenuto, ove abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, all'adempimento degli specifici obblighi imposti dall'art. 26 del D.lgs. n. 81 del 2008  nel caso di inadempimento di tali obblighi, il committente può essere ritenuto responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso ai dipendenti dell'impresa appaltatrice, anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull'attività di quest'ultima”.

Nel caso di specie, secondo la Corte, la sentenza di appello non si era conformata a tali principi. Più nel dettaglio – si legge nella pronuncia - l’ambito di applicazione dell'art. 26, D.lgs. 81/2008, pur riferendosi la disposizione specificamente alle figure tipizzate dell'appalto e del contratto d'opera, deve essere esteso anche ad altre fattispecie contrattuali tutte le volte in cui si realizzi l'integrazione di diverse organizzazioni e soggettività giuridiche all'interno del medesimo scenario d'impresa.

Se la chiara finalità garantista della normativa è quella di indurre l'imprenditore committente ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali, promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione, “non è dirimente la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese, quanto l'effetto che detto rapporto crea dal punto di vista della coesistenza di attività nel medesimo luogo lavorativo”, di modo che il committente deve farsi garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia di tutti coloro chiamati ad operare nel medesimo ambito che realizzi una compresenza organizzata e coordinata, secondo una valutazione che deve chiaramente essere effettuata ex ante e non può essere lasciata ad una mera verifica ex post.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha interpretato la disciplina interna in materia coerentemente con l'art. 6, par. 4, della Direttiva 89/391/CEE, il quale - laddove impone la previsione degli obblighi ivi previsti "quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese" - è da intendere non già in un rigoroso ambito endo-aziendale, quanto piuttosto quale compresenza organizzata e coordinata di lavoratori di più imprese, "in un 'luogo' individuato come medesimo dal 'lavoro' (...), corrispondente alla finalità di 'realizzazione dell'opera' (... prevista dall'art. 8 della Direttiva 92/57/CEE)” e, quindi, di una “compartecipazione attiva dei predetti lavoratori ad essa, sinergicamente orientata al medesimo scopo produttivo, nell'ambito di un'identità locale in senso funzionale, non astratto (ma neppure ridotto ad una stretta contiguità fisica), da accertare di volta in volta secondo le concrete modalità operative del procedimento di realizzazione dell'opera”.

Si ricorda, poi, che nella categoria "datori di lavoro" tenuti ai suddetti obblighi, rientrano anche il sub-committente e il sub-appaltatore, "qualora collaborino insieme nell'ambito di un medesimo procedimento (produttivo in senso lato), finalizzato alla realizzazione di una stessa opera (...), che si compia all'interno di un qualunque luogo a ciò funzionalmente destinato e che li coinvolga entrambi in attività, ancorché parziali e diverse, sinergicamente dirette al medesimo scopo produttivo così rendendoli reciprocamente responsabili delle omissioni degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori in essa impiegati" (così già Cass. n. 11918/2025 cit.).

La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la questione relativa all’accertamento (presuntivo) del risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica (ord. 14 settembre 2025, n. 25156).

Nel farlo la Suprema Corte ha richiamato il principio, al quale ha inteso dare continuità, secondo cui, nei casi in cui una rilevante percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi.

La liquidazione di tale danno può avvenire, dunque, attraverso il ricorso alla prova presuntiva “allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio”.

Analogamente, la Corte ha sottolineato che il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, non essendo danno in re ipsa, va allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure, appunto, anche a mezzo di presunzioni semplici) dall'attore-danneggiato, e che il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica va generalmente ricondotto nell'ambito non del danno biologico, bensì del danno patrimoniale. In argomento si veda anche Come deve essere risarcito il danno da perdita di capacità lavorativa specifica in caso di illecito?

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