Nella seduta di martedì 23 settembre 2025, il Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 957 recante deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.
Il provvedimento conferisce al Governo due deleghe in materia di retribuzioni e contrattazione collettiva, con esclusione dei lavoratori pubblici.
Come si legge nel comunicato stampa, l'articolo 1 fissa principi volti a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali maggiormente rappresentativi; sono previsti obblighi per le imprese, comprese quelle in appalto e subappalto, di riconoscere trattamenti economici non inferiori a quelli dei CCNL di settore, estendendo tutele anche a lavoratori non coperti da contratti.
Il provvedimento promuove inoltre il rinnovo tempestivo dei contratti, la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa e strumenti di monitoraggio tramite codici contrattuali e flussi INPS.
L'articolo 2 rafforza le procedure di comunicazione e controllo, anche attraverso tecnologie e banche dati condivise, al fine di contrastare lavoro irregolare ed evasione contributiva.
Infine, si stabilisce la rendicontazione pubblica semestrale dei risultati delle ispezioni, mentre la neutralità finanziaria delle misure è garantita dall'articolo 3, con tempi di attuazione fissati in sei mesi.
In caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di chance di guarigione, ma include la perdita di un ventaglio di opzioni con le quali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul piano sostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali; in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione.
Questo è quanto ha sottolineato la Suprema Corte in una recente pronuncia in ambito di responsabilità medica (ordinanza del 17 settembre 2025, n. 25480).
Come ricorda la Corte, in tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in quanto essa nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni di scegliere cosa fare, nell'ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all'esito infausto, anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato, l'esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche, in vista e fino a quell'esito.
In altre parole, la violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, determinata dal colpevole ritardo diagnostico di una patologia ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita non potute compiere, ma con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa.
Nel caso affrontato dalla Corte nella pronuncia citata, la ricorrente aveva chiesto la condanna dei sanitari e della struttura ospedaliera al risarcimento dei danni subiti a causa del decesso del proprio coniuge determinato dalla mancata comunicazione del referto di una indagine strumentale dal quale sarebbe stato possibile rendersi conto dell'esistenza di un tumore maligno in stadio meno avanzato di quello che aveva ormai assunto alla successiva scoperta oltre un anno e mezzo dopo.
In primo grado la domanda era stata accolta. La Corte territoriale aveva invece rigettato la pretesa, ritenendo che fosse configurabile un danno da perdita di chance; secondo i giudici d’appello, l'errore dei sanitari non aveva cagionato la morte, ma solo privato il defunto della possibilità (apprezzabile) di guarire dal tumore, mentre la domanda risarcitoria era riferita solo ad un preteso danno alla salute, non apprezzabile, nella specie, come conseguenza dell'operato dei medici.
Sulla base di un interessante approfondimento dei principi in tema di danno da perdita di chance, la Cassazione ha affermato che la fattispecie concreta così come ricostruita dalla sentenza di appello era chiaramente nel senso che ad essere stata perduta in conseguenza dell'omessa (comunicazione della) diagnosi fosse la sopravvivenza (per un maggior numero di anni) e non la mera chance di essa. Premesso che la chance, “per definizione, sfugge ad una misurazione attraverso il calcolo delle probabilità”, il c.t.u. (e poi la Corte territoriale), “nell'affermare che l'omessa refertazione ha comportato la perdita di una possibilità di sopravvivenza stimata in una percentuale non inferiore al 50% non ha affatto evidenziato una "insuperabile incertezza" in ordine all'evento di danno ma ha piuttosto evidenziato l'esistenza - più probabile che non, in quanto stimabile in una percentuale tra il 50% e l'80% (secondo la ricostruzione del c.t.u. che la Corte d'Appello ha affermato espressamente di condividere) - di un nesso causale tra quella omissione e l'evento di danno (perdita anticipata della vita)”.
La stima percentuale non esprime affatto l'incertezza dell'evento di danno ma ben diversamente un giudizio causale (in ambito civile, come noto, presieduto dalla regola di funzione della "preponderanza dell'evidenza") che consente di affermare l'esistenza di un nesso causale tra l'omissione e l'evento di danno.
È dunque evidente – secondo la Cassazione - l'error iuris in cui è incorsa la Corte di merito nel porre a fondamento del rigetto delle domande l'assunto che nella specie potesse configurarsi un danno da perdita di chance invece che un danno da perdita anticipata della vita.
Con comunicato stampa del 23 settembre 2025, il Parlamento Europeo ha riferito di voler migliorare le condizioni di lavoro dei tirocinanti nell’Unione Europea.
La Commissione per l’occupazione, al fine di prevenire pratiche abusive nei confronti dei tirocinanti, auspica che i contratti di tirocinio contengano disposizioni chiare in materia di retribuzione, durata, e protezione sociale.
La Commissione ha proposto modifiche alle nuove norme dell'UE sui tirocini, in una relazione adottata il 23 settembre 2025 con 42 voti favorevoli, nove contrari e sei astensioni. L'obiettivo è garantire condizioni di lavoro adeguate ai tirocinanti e dissuadere le imprese dal mascherare i lavori regolari come tirocini.
I deputati sottolineano che tutti i potenziali tirocinanti dovrebbero ricevere un contratto di tirocinio scritto che descriva la retribuzione, i compiti, gli obiettivi di apprendimento, i diritti e gli obblighi e la durata del tirocinio. I tirocini non dovrebbero durare più di sei mesi, a meno che non siano debitamente giustificati. I tirocinanti dovrebbero anche avere accesso alla protezione sociale, compresa l'assicurazione sanitaria, i sussidi di disoccupazione e i contributi pensionistici, afferma il testo.
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha inoltre votato a favore dell'avvio dei negoziati interistituzionali. Se non verranno sollevate obiezioni durante l'annuncio del mandato nella prossima sessione plenaria del Parlamento, potranno iniziare i colloqui con il Consiglio sulla forma finale della direttiva.
Il progetto di direttiva sui tirocini della Commissione europea costituisce la risposta alla richiesta del Parlamento europeo del 2023 di stabilire standard minimi di qualità per i tirocini, comprese le norme sulla durata, la retribuzione e l'accesso alla protezione sociale, in conformità con le leggi e le pratiche nazionali.
Qui il testo della proposta di direttiva.