Il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno da infortunio ha soltanto l'onere di provare che il fatto sia avvenuto per effetto del lavoro prestato e le conseguenze che ne sono derivate, allegando l'inadempimento datoriale e senza l'onere di provarlo.

Questa è la conclusione sottolineata dalla Cassazione in una recente pronuncia (ord. 24 settembre 2025, n. 26021).

La Corte di Cassazione ha così affrontato lo spinoso – così è descritto dalla stessa Corte - tema della corretta suddivisione degli oneri di allegazione e prova in materia di infortuni e malattie professionali. La pronuncia contiene, infatti, una sintetica ricostruzione dello stato della questione, anche alla luce di una variegata e non sempre uniforme giurisprudenza in materia di responsabilità ex art. 2087 c.c.

La Corte ha ricordato, in primo luogo, l’insegnamento delle Sez. Unite n. 13533/2001, riguardante la generale materia della responsabilità contrattuale, da cui si desume che il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno, una volta richiamato il contratto di lavoro (ovvero “il titolo che costituisce la fonte” dell'obbligo legale di protezione) si può limitare “alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.

In pratica – ha precisato la Corte - sulla scorta di tale insegnamento, il lavoratore può limitarsi a descrivere il fatto dell'infortunio e, agendo per il risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra l'infortunio (o la malattia) e le conseguenze dannose subite.

Sulla scia delle Sez. Unite si è poi posta una successiva ed autorevole giurisprudenza (Sez. L, Sentenza n. 9817/2008) la quale, pronunciando nella specifica materia della responsabilità datoriale per infortunio sul lavoro, ha chiarito che: “La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ. sull'inadempimento delle obbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno”.

Sulla base di ulteriori autorevoli e meditati precedenti – ha soggiunto la Corte – e come in ogni altro caso di responsabilità contrattuale, può dirsi che non spetta mai al lavoratore di provare l'inadempimento ovvero la colpa del debitore e cioè la violazione da parte del datore di regole a contenuto cautelare, tipiche o atipiche.

Il lavoratore infatti, come prescrive l'art. 2087 c.c. - “norma proattiva” che impone al datore di lavoro di attivarsi per prevenire gli infortuni - ha il diritto di lavorare in un ambiente di lavoro non nocivo ed è quindi il datore di lavoro a dover provare che l'ambiente di lavoro sia salubre e non presenti pericoli di sorta per la salute e la sicurezza di chi vi opera.

Il fattore della c.d. nocività (che serve a identificare il rischio del lavoro svolto o dell'ambiente in cui viene prestato e che si pone all'origine dell'infortunio) si può invece desumere dall'inadempimento che il lavoratore deve allegare come elemento costitutivo della domanda e dal nesso di causa che egli deve invece provare, posto che incombe sul lavoratore danneggiato dimostrare il nesso di causa tra attività di lavoro e l'evento lesivo che ne è derivato.

Dalla più recente giurisprudenza in materia, a detta della Corte, risulta superata la tesi secondo cui il lavoratore avrebbe l'onere di allegare e provare che l'evento è stato causato dalla mancata adozione di misure di sicurezza innominate ed atipiche (Cass. n. 25217/23, n. 25597/2021).

Tale ultima tesi, secondo la Cassazione, non può essere seguita dato che, come già detto, il solo onere posto in capo al lavoratore creditore del debito di sicurezza è quello di allegare l'inadempimento e di provare il fatto e le conseguenze dannose, e non anche di provare le regole violate.

Nella seduta di martedì 23 settembre 2025, il Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 957 recante deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione.

Il provvedimento conferisce al Governo due deleghe in materia di retribuzioni e contrattazione collettiva, con esclusione dei lavoratori pubblici.

Come si legge nel comunicato stampa, l'articolo 1 fissa principi volti a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali maggiormente rappresentativi; sono previsti obblighi per le imprese, comprese quelle in appalto e subappalto, di riconoscere trattamenti economici non inferiori a quelli dei CCNL di settore, estendendo tutele anche a lavoratori non coperti da contratti.

Il provvedimento promuove inoltre il rinnovo tempestivo dei contratti, la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa e strumenti di monitoraggio tramite codici contrattuali e flussi INPS.

L'articolo 2 rafforza le procedure di comunicazione e controllo, anche attraverso tecnologie e banche dati condivise, al fine di contrastare lavoro irregolare ed evasione contributiva.

Infine, si stabilisce la rendicontazione pubblica semestrale dei risultati delle ispezioni, mentre la neutralità finanziaria delle misure è garantita dall'articolo 3, con tempi di attuazione fissati in sei mesi.

In caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, né nella perdita di chance di guarigione, ma include la perdita di un ventaglio di opzioni con le quali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul piano sostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali; in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione.

Questo è quanto ha sottolineato la Suprema Corte in una recente pronuncia in ambito di responsabilità medica (ordinanza del 17 settembre 2025, n. 25480).

Come ricorda la Corte, in tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in quanto essa nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni di scegliere cosa fare, nell'ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all'esito infausto, anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato, l'esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche, in vista e fino a quell'esito.

In altre parole, la violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, determinata dal colpevole ritardo diagnostico di una patologia ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita non potute compiere, ma con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l'assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa.

Nel caso affrontato dalla Corte nella pronuncia citata, la ricorrente aveva chiesto la condanna dei sanitari e della struttura ospedaliera al risarcimento dei danni subiti a causa del decesso del proprio coniuge determinato dalla mancata comunicazione del referto di una indagine strumentale dal quale sarebbe stato possibile rendersi conto dell'esistenza di un tumore maligno in stadio meno avanzato di quello che aveva ormai assunto alla successiva scoperta oltre un anno e mezzo dopo.

In primo grado la domanda era stata accolta. La Corte territoriale aveva invece rigettato la pretesa, ritenendo che fosse configurabile un danno da perdita di chance; secondo i giudici d’appello, l'errore dei sanitari non aveva cagionato la morte, ma solo privato il defunto della possibilità (apprezzabile) di guarire dal tumore, mentre la domanda risarcitoria era riferita solo ad un preteso danno alla salute, non apprezzabile, nella specie, come conseguenza dell'operato dei medici.

Sulla base di un interessante approfondimento dei principi in tema di danno da perdita di chance, la Cassazione ha affermato che la fattispecie concreta così come ricostruita dalla sentenza di appello era chiaramente nel senso che ad essere stata perduta in conseguenza dell'omessa (comunicazione della) diagnosi fosse la sopravvivenza (per un maggior numero di anni) e non la mera chance di essa. Premesso che la chance, “per definizione, sfugge ad una misurazione attraverso il calcolo delle probabilità”, il c.t.u. (e poi la Corte territoriale), “nell'affermare che l'omessa refertazione ha comportato la perdita di una possibilità di sopravvivenza stimata in una percentuale non inferiore al 50% non ha affatto evidenziato una "insuperabile incertezza" in ordine all'evento di danno ma ha piuttosto evidenziato l'esistenza - più probabile che non, in quanto stimabile in una percentuale tra il 50% e l'80% (secondo la ricostruzione del c.t.u. che la Corte d'Appello ha affermato espressamente di condividere) - di un nesso causale tra quella omissione e l'evento di danno (perdita anticipata della vita)”.

La stima percentuale non esprime affatto l'incertezza dell'evento di danno ma ben diversamente un giudizio causale (in ambito civile, come noto, presieduto dalla regola di funzione della "preponderanza dell'evidenza") che consente di affermare l'esistenza di un nesso causale tra l'omissione e l'evento di danno.

È dunque evidente – secondo la Cassazione - l'error iuris in cui è incorsa la Corte di merito nel porre a fondamento del rigetto delle domande l'assunto che nella specie potesse configurarsi un danno da perdita di chance invece che un danno da perdita anticipata della vita.

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