È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2025 la Legge n. 151 dell’8 ottobre 2025 che ha istituito la festa nazionale di San Francesco.
La legge ha modificato l’articolo 2 della Legge n. 260/1949 (disposizioni in materia di ricorrenze festive) come segue:
“Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:
tutte le domeniche;
il primo giorno dell’anno;
il giorno dell’Epifania;
il giorno della festa, di San Giuseppe;
il 25 aprile: anniversario della liberazione;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il giorno dell’Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il 1 maggio: festa del lavoro;
il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo;
il giorno dell’Assunzione della B. V. Maria;
il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia;
il giorno di Ognissanti;
il 4 novembre: giorno dell’unità nazionale;
il giorno della festa dell’Immacolata Concezione;
il giorno di Natale;
il giorno 26 dicembre.”
La disposizione entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2025 la legge n. 144 del 26 settembre 2025 relativa a ‘Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione’.
La legge entrerà in vigore il 18 ottobre 2025 (avevamo dato notizia della sua approvazione in Senato in Salario minimo: il Senato ha approvato il disegno di legge).
Al fine di garantire l’attuazione del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l’applicazione di trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, l’art. 1 della legge (Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva) delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, per il conseguimenti dei seguenti obiettivi:
Inoltre (art. 2 – Delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva), allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali nonché di contrastare il dumping contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l’evasione fiscale, entro sei mesi il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva.
Nell’esercizio della delega, il Governo si dovrà attenere ai seguenti principi e criteri direttivi:
La legge n. 131 del 12 settembre 2025 - recante Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane - entrata in vigore il 20 settembre 2025, contiene anche norme inerenti allo svolgimento del lavoro agile.
La nuova legge mira espressamente a riconoscere e promuovere le zone montane e le loro popolazioni.
Si segnalano, tra le altre, le nuove disposizioni che riconoscono le professioni della montagna quali “presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale delle zone montane” (art. 24) e quelle che introducono misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani (che non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età) (art. 25).
Inoltre (art. 26), al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani e favorire l’integrazione economica e sociale della popolazione ivi residente, per gli anni 2026 e 2027, è riconosciuto l’esonero totale dei contributi previdenziali (a carico del datore di lavoro) alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa. La misura, che prevede un limite massimo di € 8.000,00 annui, si applica a ciascun lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che non abbia compiuto quarantuno anni di età, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000,00 abitanti e che trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano.
Per gli anni successivi l’esonero sarà limitato, per il 2028 e il 2029, al 50 %, con limite massimo di € 4.000,00 su base annua, e, per il 2030, al 20 %, con limite massimo pari ad € 1.600,00.