L'individuazione della sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto è rimessa all'autonomia negoziale delle parti, esercitata attraverso l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale oppure sulla scorta di un comportamento concludente, a prescindere dal criterio dell'attività svolta. Il datore di lavoro che svolga attività economiche diverse e sia iscritto alle associazioni datoriali stipulanti i rispettivi contratti collettivi è tenuto ad applicare nella propria azienda il contratto collettivo coerente con ciascun settore di attività.

Con questo principio di diritto la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del contratto collettivo da applicare nel caso in cui il datore svolga attività economiche diverse (ord. del 17 ottobre 2025, n. 27719).

Nell’ambito di tale recente decisione, la Cassazione ha dapprima ricordato che, in tema di efficacia soggettiva del CCNL, secondo quanto afferma costantemente la giurisprudenza di legittimità, l'iscrizione del datore all'associazione stipulante è uno dei modi che serve a conferire efficacia vincolante al CCNL di diritto comune ed è sufficiente a garantire l'efficacia della stessa contrattazione anche nei confronti del lavoratore non iscritto.

Infatti – si precisa - il primo comma dell'art. 2070 c.c. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore “non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato” (già S.U. n. 2665/1997).

Tale criterio era stato in effetti ribadito, da ultimo, da Cass. n. 7203 del 18 marzo 2024 la quale, in coerenza con quanto affermato dalle Sez. Unite cit., aveva evidenziato che “La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente”. Ne consegue che, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività. In ogni caso – come ricorda l’ordinanza – deve ritenersi fermo il rispetto dell'art. 36 Cost.

La Corte ha poi sottolineato che l’ordinamento non consente al datore, iscritto ad una associazione che ha sottoscritto un contratto collettivo di lavoro coerente con il tipo di attività esercitata dai lavoratori, di applicare ad alcuni lavoratori un contratto collettivo differente (e che determini una riduzione del trattamento retributivo) da quello applicato in azienda agli altri lavoratori, solo perché egli è pure iscritto ad altra organizzazione sindacale che ha stipulato un contratto collettivo relativo a un diverso settore di attività che però non è coerente con quella svolta dai lavoratori che agiscono in giudizio. Con l'iscrizione alle associazioni stipulanti uno o diversi contratti collettivi di lavoro, di natura privatistica, il datore di lavoro, in virtù del principio volontaristico, si obbliga ad applicare nella propria azienda i contratti coerenti con l'attività di lavoro svolta dai lavoratori, secondo la sfera di applicazione oggettiva (c.d. perimetrazione della categoria) descritta negli stessi contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni a cui ha conferito il mandato.

Del resto – ha ricordato la Corte - l'autonomia collettiva si estrinseca proprio nella stipulazione del contratto collettivo, che disciplina - all'interno del settore merceologico o tipo di attività che ne costituisce l'oggetto - il trattamento minimo a tutela del lavoratore, derogabile a suo favore (ex art. 2077 c.c.), e con individuazione delle categorie e dei livelli retributivi corrispondenti alle mansioni, anch'esse derogabili solo a favore del lavoratore.

Pertanto, a fronte di tale vincolatività originaria, risultante dall'iscrizione ad un'associazione stipulante, non può essere ritenuta valida la successiva volontà manifestata dalle parti in sede di contrattazione individuale quando essa si traduca nell'applicazione di un trattamento di minor favore per il lavoratore.L'individuazione della sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto è rimessa all'autonomia negoziale delle parti, esercitata attraverso l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale oppure sulla scorta di un comportamento concludente, a prescindere dal criterio dell'attività svolta. Il datore di lavoro che svolga attività economiche diverse e sia iscritto alle associazioni datoriali stipulanti i rispettivi contratti collettivi è tenuto ad applicare nella propria azienda il contratto collettivo coerente con ciascun settore di attività.

Con questo principio di diritto la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del contratto collettivo da applicare nel caso in cui il datore svolga attività economiche diverse (ord. del 17 ottobre 2025, n. 27719).

Nell’ambito di tale recente decisione, la Cassazione ha dapprima ricordato che, in tema di efficacia soggettiva del CCNL, secondo quanto afferma costantemente la giurisprudenza di legittimità, l'iscrizione del datore all'associazione stipulante è uno dei modi che serve a conferire efficacia vincolante al CCNL di diritto comune ed è sufficiente a garantire l'efficacia della stessa contrattazione anche nei confronti del lavoratore non iscritto.

Infatti – si precisa - il primo comma dell'art. 2070 c.c. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore “non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato” (già S.U. n. 2665/1997).

Tale criterio era stato in effetti ribadito, da ultimo, da Cass. n. 7203 del 18 marzo 2024 la quale, in coerenza con quanto affermato dalle Sez. Unite cit., aveva evidenziato che “La sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune non va individuata in applicazione del criterio c.d. merceologico dell'attività svolta dal prestatore ai sensi dell'art. 2070, comma 1, c.c., ma è invece frutto dell'esercizio dell'autonomia negoziale manifestata con l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale o anche con comportamento concludente”. Ne consegue che, ai lavoratori che lo richiedono, pur se assunti in tempi diversi, va applicato il contratto collettivo in essere, anche in fatto, nell'impresa, indipendentemente dall'attività svolta, con la precisazione che, se il datore esercita distinte attività economiche, occorre individuare il contratto collettivo riferibile al personale addetto alle singole attività. In ogni caso – come ricorda l’ordinanza – deve ritenersi fermo il rispetto dell'art. 36 Cost.

La Corte ha poi sottolineato che l’ordinamento non consente al datore, iscritto ad una associazione che ha sottoscritto un contratto collettivo di lavoro coerente con il tipo di attività esercitata dai lavoratori, di applicare ad alcuni lavoratori un contratto collettivo differente (e che determini una riduzione del trattamento retributivo) da quello applicato in azienda agli altri lavoratori, solo perché egli è pure iscritto ad altra organizzazione sindacale che ha stipulato un contratto collettivo relativo a un diverso settore di attività che però non è coerente con quella svolta dai lavoratori che agiscono in giudizio. Con l'iscrizione alle associazioni stipulanti uno o diversi contratti collettivi di lavoro, di natura privatistica, il datore di lavoro, in virtù del principio volontaristico, si obbliga ad applicare nella propria azienda i contratti coerenti con l'attività di lavoro svolta dai lavoratori, secondo la sfera di applicazione oggettiva (c.d. perimetrazione della categoria) descritta negli stessi contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni a cui ha conferito il mandato.

Del resto – ha ricordato la Corte - l'autonomia collettiva si estrinseca proprio nella stipulazione del contratto collettivo, che disciplina - all'interno del settore merceologico o tipo di attività che ne costituisce l'oggetto - il trattamento minimo a tutela del lavoratore, derogabile a suo favore (ex art. 2077 c.c.), e con individuazione delle categorie e dei livelli retributivi corrispondenti alle mansioni, anch'esse derogabili solo a favore del lavoratore.

Pertanto, a fronte di tale vincolatività originaria, risultante dall'iscrizione ad un'associazione stipulante, non può essere ritenuta valida la successiva volontà manifestata dalle parti in sede di contrattazione individuale quando essa si traduca nell'applicazione di un trattamento di minor favore per il lavoratore.

Nella seduta del 17 ottobre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza della legge di bilancio per il 2026.

Tra i 137 articoli che costituiscono il provvedimento che ora verrà sottoposto all’esame del Parlamento, si segnalano quelli racchiusi nel Titolo III dedicato alle ‘Misure in materia di lavoro, previdenza sociale, famiglia e pari opportunità’.

L’art. 46 introduce una misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli (e con reddito da lavoro non superiore a 40.00,00 euro su base annua).

L’art. 48, al fine di promuovere l’occupazione delle madri lavoratrici, introduce esoneri contributivi, prevedendo che ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui.

L’art. 49 introduce incentivi per la trasformazione dei contratti al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore, con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili. In questi casi, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o di rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale.

È previsto un rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori (art. 50) con l’elevazione a 14 anni dell’età del figlio entro la quale il genitore può assentarsi dal lavoro per tre mesi con un’indennità pari al 30 % della retribuzione.

In caso di malattia del figlio di età compresa tra i 3 e 14 anni, i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno (non più 5).

Si segnalano altresì le disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio (art. 4), applicabili, però, solo ai dipendenti con reddito non superiore a 40.000,00 euro. Ad esempio, per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno o prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, nonché per indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.

Qui in calce il testo integrale.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge n. 21/2024 per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali del TUF, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento.

Nel comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale del Governo, si precisa, infatti, che il provvedimento è destinato ad intervenire sia sul TUF sia sulle norme del Codice civile in materia di società di capitali applicabili anche agli emittenti, con l’obiettivo di sostenere la crescita, favorire il risparmio e l’accesso delle imprese al capitale di rischio, aumentare la competitività, semplificare la disciplina degli emittenti e degli intermediari, razionalizzare l’ordinamento dei mercati finanziari.

Tra le altre cose, si prevedono:

  • la distinzione tra gestori autorizzati e gestori di fondi di investimento alternativi (FIA) sotto soglia registrati, al fine di adeguare gli obblighi di vigilanza e i controlli alla diversa dimensione e natura dei soggetti operanti;
  • la nuova figura delle società di partenariato, costituite nella forma di società in accomandita per azioni e destinate all’investimento collettivo in operazioni di private equity e venture capital;
  • l’adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti europei relativi ai gestori di fondi EuVECA ed EuSEF;
  • l’inclusione degli enti previdenziali privatizzati tra i clienti professionali di diritto con l’obiettivo di semplificare la loro operatività e favorire la canalizzazione degli investimenti verso le imprese;
  • il riconoscimento, tra i princìpi dell’attività di vigilanza, della promozione dell’educazione finanziaria dei cittadini e dello sviluppo sostenibile delle imprese e dei mercati;
  • la razionalizzazione delle competenze tra la Banca d’Italia e la CONSOB in materia di vigilanza, con attribuzione alla prima della competenza esclusiva sui requisiti dei soci e degli esponenti degli intermediari;
  • l’introduzione di un regime di semplificazione procedurale e riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti vigilati, anche attraverso un rinvio a regolamenti attuativi della Banca d’Italia e della CONSOB;
  • la revisione delle definizioni di Sicav e Sicaf, società di investimento a capitale variabile e fisso, per comprendere tanto le gestioni interne quanto quelle esterne, assicurando la coerenza con la disciplina antiriciclaggio e tributaria;
  • modifiche al Codice civile volte a disciplinare in modo autonomo ed esaustivo i tre sistemi alternativi di amministrazione e controllo, assicurando maggiore discrezionalità nella scelta del modello di governance e rafforzando l’attrattività delle società italiane, rendendo i sistemi più facilmente riconoscibili anche da parte degli investitori esteri.

Inoltre, il decreto introduce importanti modifiche alla disciplina dell’appello al pubblico risparmio e della governance degli emittenti.

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