Sul sito ufficiale del Parlamento Europeo si legge che le iniziative dell’UE sono volte a favorire una cultura della riparazione, assicurare l'ecocompatibilità dei prodotti e ad evitare che le pubblicità possano ingannare i consumatori. Tra le misure adottate dall’UE vi sono senz’altro quelle dirette a contrastare il greenwashing, la pratica attraverso la quale le aziende presentano i propri prodotti come più ecologici di quanto non siano realmente. Secondo il 1 considerando della direttiva UE 2024/825 del 28 febbraio 2025, al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, sulla base di un livello elevato di protezione dei consumatori e dell’ambiente, e di compiere progressi nella transizione verde, “è essenziale che i consumatori possano prendere decisioni di acquisto informate e contribuire in tal modo a modelli di consumo più sostenibili”. Ne consegue che gli operatori economici hanno la “responsabilità di fornire informazioni chiare, pertinenti e affidabili”.
Si segnala, in argomento, la decisione del 23 ottobre 2025 del Tribunale Judiciaire de Paris (in calce il testo della pronuncia in lingua francese) che si è espressa in relazione proprio ad un caso nel quale erano state contestate condotte di greenwashing.
In particolare, il Tribunale francese ha ritenuto che le società TotalEnergies e TotalEnergies Electricité et Gaz France avessero commesso pratiche commerciali ingannevoli, diffondendo, a partire dal sito web www.totalenergies.fr, messaggi basati sulle affermazioni relative alla loro “ambizione di raggiungere la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050” e di “essere un attore importante nella transizione energetica” tali da indurre in errore il consumatore.
Le Società sono state ì ritenute civilmente responsabili nei confronti delle associazioni Greenpeace France, Notre Affaire à Tous e Friends of the Earth France e così condannate a pagare a ciascuna delle associazioni attrici la somma di 8.000 euro a titolo di risarcimento del danno morale.
Inoltre, il Tribunale ha ingiunto alle Società di cessare la diffusione della comunicazione ingannevole e di pubblicare sul proprio sito il dispositivo della decisione.
Nel caso di virus informatico che impedisce il deposito del ricorso di impugnazione del licenziamento, l’istanza di rimessione in termini è ammissibile?
La Cassazione ha recentemente affrontato tale questione (ord. 16 ottobre 2025, n. 27626).
Un lavoratore, licenziato per giusta causa, aveva impugnato il licenziamento chiedendo la declaratoria di nullità e/o inefficacia dello stesso.
La datrice di lavoro, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito la decadenza dall’impugnazione del licenziamento per aver il lavoratore depositato il ricorso giudiziario oltre il termine di 180 giorni dall’impugnativa stragiudiziale. A conclusione della fase sommaria, il Giudice, accogliendo l’eccezione di decadenza, aveva dichiarato inammissibile la domanda. All’esito della fase di opposizione, invece, il Tribunale aveva accolto l’istanza di rimessione in termini e, dopo aver svolto la prova testimoniale, aveva ordinato la reintegrazione dell’opponente nel posto di lavoro.
La Società aveva così proposto appello, poi rigettato dalla Corte territoriale. In particolare, secondo la Corte d’appello, ai fini della rimessione in termini, prima di verificare la non imputabilità del ritardo occorreva verificare se sussistesse il requisito della tempestività dell'istanza intesa come immediatezza della reazione della parte al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa.
Nel caso in esame, secondo il Collegio, l’istanza, nella quale il lavoratore aveva allegato la prova documentale della causa di forza maggiore (virus informatico) che aveva impedito il tempestivo deposito del ricorso, era stata formulata alla prima udienza utile successiva all’eccezione della controparte, e, dunque, era stata tempestiva.
La datrice aveva così proposto ricorso per cassazione, ora accolto dalla Corte.
L’ordinanza ha dapprima rammentato che l’istituto della rimessione in termini, ex art. 153, co. 2, c.p.c. presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo.
E la tempestività, ossia l'immediatezza della reazione della parte colpita da decadenza, va valutata – si legge nella pronuncia - rispetto al momento in cui è maturata la decadenza, di cui abbia avuto consapevolezza la parte o il suo difensore. In sostanza, la rimessione in termini richiede l'immediatezza della reazione rispetto al palesarsi della necessità di svolgere quell'attività processuale ormai preclusa.
Ne consegue – prosegue la Cassazione - che questa non può essere condizionata dall’eventuale proposizione della eccezione di decadenza della controparte. Inoltre, neppure può dirsi sempre tempestiva l'istanza anteriore alla decisione di improcedibilità, perché allora sarebbe sempre tempestiva purché anteriore a quella decisione di rito, in tal modo restando preclusa al giudice per ciò solo la valutazione della tempestività dell'istanza, che invece il legislatore gli riserva.
Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, la Corte territoriale non si era conformata alle indicazioni del giudice di legittimità avendo mostrato di ancorare la verifica dei presupposti della rimessione in termini a elementi a tal fine ininfluenti in quanto estrinseci alla disciplina dell'istituto ed alle esigenze ad essa sottese riconducibili in definitiva al canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.
Da qui la cassazione con rinvio della decisione al fine di una rinnovata valutazione del requisito della tempestività dell'istanza di rimessione in termini avanzata dal difensore del lavoratore alla luce del seguente principio di diritto:
“ai fini della rimessione in termini il requisito essenziale della tempestività dell'istanza della parte colpita dalla decadenza va valutato rispetto al momento in cui si è palesata la necessità di svolgere quell'attività processuale ormai preclusa ed alla consapevolezza acquisita dalla parte, a prescindere dalle eccezioni eventualmente sollevate a riguardo dalla controparte”.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 13 ottobre 2025, ha reso un parere in merito alla necessità di convalida delle dimissioni (art. 55, comma 4, d.lgs. 151/2001) nel periodo di prova (testo in calce).
Nel documento viene ricordato che, a seguito della “riforma Fornero”, l’ambito di applicazione della convalida delle dimissioni è stata estesa ai primi tre anni di vita del bambino (in precedenza era, invece, limitata al primo anno). Questa estensione ha sancito l’autonomia della misura rispetto al divieto di licenziamento, operante, al contrario, come è noto, solo fino al primo anno di vita del bambino, a norma dell’art. 54 del medesimo Testo unico.
Secondo il Ministero, l’obbligo di convalida delle dimissioni deve applicarsi anche nel caso in cui queste siano presentate durante il periodo di prova alla luce dell’interpretazione della norma condotta mediante il criterio letterale e quello teleologico
In relazione al primo aspetto, nell’art. 55, comma 4, non si rinverrebbe alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova, essendo la convalida prevista come misura di carattere generale. Tale orientamento – secondo il Ministero – troverebbe conferma, a livello di interpretazione teleologica, nella necessità di assicurare, in coerenza con la ratio della convalida, una operatività ad ampio raggio di tale strumento di tutela, posto che le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie.