Nell’ambito di una recente pronuncia, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di intermediazione finanziaria e di obblighi informativi gravanti sull’intermediario (ord. 21 ottobre 2025, n. 27965).

Il caso affrontato dalla Corte prendeva le mosse dalla domanda avanzata da un investitore nei confronti di una Banca in relazione ad un contratto di acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina.

Secondo la sentenza d’appello, la Banca aveva offerto la prova positiva dell’attività informativa diligentemente svolta al momento della stipula del contratto quadro. Al contrario, non era stato dimostrato lo svolgimento della medesima attività informativa in relazione al successivo ordine di acquisto, non risultando che la Banca avesse evidenziato all'investitore la natura speculativa delle c.d. "obbligazioni Argentina" ed i relativi rischi patrimoniali.

Nel proporre ricorso per cassazione, la Banca aveva lamentato, tra le altre cose, l’omessa valutazione del profilo di rischio dell’investitore.  Nel respingere la censura, la Corte ha ribadito quanto già di recente sottolineato in materia di intermediazione finanziaria, e, cioè, che anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la propria scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati, con la conseguenza che “l' inottemperanza dell' intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto fa insorgere anche la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall' investitore, la cui prova contraria, a carico dell' intermediario medesimo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte dell' investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse”.

In altre parole – secondo la Cassazione - anche l'investitore con un’elevata propensione al rischio deve ricevere dall'intermediario tutte le informazioni necessarie e valutare il singolo investimento e, in particolare, i caratteri di rischiosità del medesimo, non potendosi intendere la propensione al rischio “come mera ed acritica accettazione di qualsiasi livello di incertezza degli esiti dell'investimento, indipendentemente dal livello di informazione resa dall'intermediario”.

Quest'ultimo, anzi, soggiunge la Corte, venendo meno ai propri doveri di informazione, viene a determinare una condizione di disorientamento dell'investitore, impedendogli di svolgere “quella valutazione razionale che distingue la propensione al rischio – che è accettazione del grado elevato di un'incertezza ed imprevedibilità di cui si è tuttavia pienamente e lucidamente consapevoli – dal mero azzardo acritico, non ponderato e quindi irrazionale”.

Al contrario, la Suprema Corte ha accolto il motivo mediante il quale la Banca aveva lamentato che la decisione, nel pronunciare la risoluzione del contratto, aveva fissato la decorrenza degli interessi dalla data dell’ordine dell’investimento e non da quella della domanda giudiziale.

Secondo la Cassazione, nello stabilire che sulla somma oggetto della pronuncia restitutoria in favore del controricorrente dovevano essere computati gli interessi dalle date dei singoli versamenti finalizzati all'acquisto, la Corte territoriale aveva sostanzialmente ignorato l'insegnamento della Corte di legittimità in materia. Secondo tale orientamento, allorquando sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento dell'intermediario, la prova della mala fede di quest'ultimo non può reputarsi in re ipsa per effetto dalla mera imputabilità all'intermediario medesimo dell'inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto, dovendo quindi il credito del cliente (avente ad oggetto il rimborso del capitale investito) produrre interessi, in base ai principi in tema di ripetizione dell'indebito, solo con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale e gravando, semmai, su chi richiede che gli interessi vengano fatti decorrere dalla data del versamento l'onere di provare che l'intermediario era in mala fede.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma della l. n. 300/1970 nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (sentenza n. 156 del 30 ottobre 2025).

Come si legge nel comunicato stampa della Corte, la questione era stata sollevata dal Tribunale di Modena, Sez. Lavoro, nel corso di un procedimento per repressione della condotta antisindacale, instaurato da un’associazione dei lavoratori alla quale l’azienda aveva negato il diritto di costituire la RSA. Non avendo sottoscritto il contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, né partecipato alle corrispondenti trattative, secondo la datrice di lavoro, il sindacato non possedeva i requisiti stabiliti dalla norma censurata per l’esercizio di tale diritto.

Richiamando il rischio di condotte strumentali da parte del datore di lavoro, dirette ad escludere dalle trattative sindacati non gradite, il Tribunale aveva chiesto una pronuncia ablativa, idonea ad eliminare qualunque requisito di selezione per la costituzione della RSA, o, in subordine, un’additiva, che ammettesse alla costituzione ogni sindacato maggiormente o significativamente rappresentativo.

L’istanza principale è stata disattesa.

Tuttavia, secondo la Corte, vi sarebbe una lesione dei principi di ragionevolezza e pluralismo, sanciti dagli artt. 3 e 39 della Costituzione, in relazione all’eventualità che il criterio di legittimazione del sindacato alla costituzione delle RSA individuato nella partecipazione alla formazione del contratto collettivo “sia distorto in concreto per escludere dalle trattative contrattuali, e quindi dalle prerogative di agibilità sindacale, un’associazione dei lavoratori pur dotata di effettiva rappresentatività”.

Nell’individuazione del parametro normativo di riconduzione a legittimità, la Corte ha ritenuto di dover ricorrere alla nozione delle “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, “punto di riferimento della legislazione degli ultimi anni in materia di relazioni sindacali”.

La Corte ha colto l’occasione per evidenziare che compete al legislatore un’organica riscrittura della disposizione censurata, affinché “venga a delineare un assetto normativo capace di valorizzare l’effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori”.

Con comunicato stampa n. 147 pubblicato sul sito istituzionale, il Consiglio dei ministri ha reso noto che, nella seduta del 28 ottobre 2025, è stato approvato il decreto-legge contenente misure urgenti per la tutela e la salute sui luoghi di lavoro.

Da quanto si legge nel comunicato stampa, l’intervento mira a rafforzare la cultura della sicurezza, ad incrementare la prevenzione e a ridurre gli infortuni.

Sono previsti incentivi per le imprese virtuose ed un potenziamento della vigilanza

In particolare, le nuove norme introdurranno premi per i datori di lavoro virtuosi, potenziando al contempo le attività di vigilanza e l'apparato sanzionatorio.
Tra le altre cose, l’attività di vigilanza dell’INAIL viene orientata verso i datori di lavoro che ricorrono al subappalto, pubblico e privato, con introduzione di disposizioni specifiche per il badge di cantiere e la patente a crediti.

Al fine di incrementare l’attività ispettiva, il testo contempla il potenziamento dell’organico dell’INAIL e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

In relazione, poi, alla formazione, è previsto il rafforzamento della formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro (RSL). In particolare, l’obbligo di aggiornamento periodico sarà esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti.

In tema di sicurezza studenti (scuola-lavoro), viene rafforzata la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro. Si introduce, a carico dell'INAIL, una borsa di studio per alunni e studenti superstiti di persone decedute per infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Viene promossa l'adozione di linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Sono previsti altresì strumenti di incentivazione economica e premiale per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni.

Viene dato spazio anche a visite mediche aggiuntive. In relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, si introduce una nuova tipologia di visita medica per i lavoratori qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovino sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Le somme derivanti dai provvedimenti sanzionatori saranno utilizzate per attività di sorveglianza epidemiologica dei rischi, per il rafforzamento dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e per attività di formazione e aggiornamento professionale.

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