In caso di inosservanza di regole tecniche o di mancato rispetto dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni, il Comune può essere condannato non solo a risarcire i danni, ma anche ad un facere. Lo ha sottolineato la Cassazione confermando la condanna rivolta dalla Corte territoriale a Roma Capitale (ord. n. 29798 del 12 novembre 2025).

Alcuni proprietari di (e abitanti in) unità immobiliari siti in edifici condominiali posti in prossimità di via del Foro Italico in Roma, nel tratto che costituisce la tangenziale est della Capitale, avevano convenuto in giudizio il Comune, lamentando di subire inquinamento acustico e ambientale in ragione del traffico veicolare ivi esistente, stante l'inidoneità delle barriere apposte a contenere le immissioni, e chiedendo, oltre all'adozione di misure utili a far cessare il fenomeno, il ristoro dei danni subiti.

Ammessa e svolta la consulenza tecnica, il giudice di prime cure, sul presupposto che le sole immissioni di rumore (e non pure quelle relative alle polveri sottili) superassero il limite stabilito dalla legge, aveva condannato il Comune a risarcire a ciascuno degli attori il danno subito, nella misura liquidata in euro 2.000,00 per ciascuno. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che il rimedio suggerito dal consulente tecnico d'ufficio per contenere l'inquinamento acustico, ovvero l’installazione di barriere fonoassorbenti, non fosse proporzionato al lieve superamento dei limiti previsti, reputando, pertanto, misura sufficiente l'installazione - a cura e spese dei singoli proprietari degli appartamenti interessati dalle immissioni - di finestre autoventilanti.

La Corte d’Appello di Roma, in aggiunta a quanto già statuito dal primo giudice, aveva condannato il Comune a predisporre idonee misure affinché fosse collocato un limite di velocità veicolare di 30 km/h, oltre che a provvedere, a proprie cure e spese, all'eliminazione delle immissioni sonore nocive attraverso la collocazione di pannelli fonoassorbenti, e infine al pagamento di euro 10.000,00 in favore di ciascuno degli attori.

Nel rigettare l’impugnazione proposta da Roma Capitale, la Corte di Cassazione ha richiamato il principio dalla medesima enunciato in precedenti pronunce, “anche nella sua massima sede nomofilattica, in controversie in materia di immissioni acustiche intollerabili (ma con principio estensibile anche alle immissioni di polveri sottili), secondo cui, l' inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del neminem laedere”.

In altri termini – ha precisato la Cassazione - la condanna di Roma Capitale a disporre idonee misure affinché nel tratto stradale interessato all’immissione di polveri sottili sia collocato il limite di velocità di 30/kmh, rappresenta una misura adottata a norma dell'art. 2058 c.c., giacché in presenza di immissioni intollerabili, dipendenti dal contegno della Pubblica Amministrazione, essa “ben può essere condannata al risarcimento del danno, così come al "facere" necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono - di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del neminem laedere”.

In tema di responsabilità del Comune, si richiama anche Immissioni rumorose: il Comune deve risarcire il danno da vacanza rovinata dagli eventi estivi in piazza, nonché Il Comune deve risarcire i danni patiti dai cittadini per gli schiamazzi notturni.

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2025 è stata pubblicata la legge n. 167 del 10 novembre 2025 contenente “Misure per la semplificazione  normativa  e  il  miglioramento  della qualità   della   normazione   e   deleghe   al   Governo   per   la semplificazione, il riordino e il riassetto in  determinate  materie”.

Qui il testo.

In materia di lavoro, è prevista (art. 21) la Delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con comunicato stampa n. 136 dell’11 novembre 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riferito che, con la sentenza resa nella causa C-19/23, Danimarca contro Parlamento e Consiglio europei, in tema di salari minimi adeguati, ha confermato la validità di gran parte della direttiva relativa ai salari minimi adeguati nell'Unione europea (Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022).

La Danimarca aveva adito la Corte chiedendo l’annullamento integrale della direttiva ritenendo che questa, tra le altre cose, pregiudicasse la ripartizione delle competenze tra l’UE e gli Stati membri comportando un’ingerenza diretta nella determinazione delle retribuzioni e nel diritto di associazione.

La Corte ha ritenuto che vi fosse stata effettivamente un’ingerenza (solo) in due casi specifici:

  • nella parte in cui la direttiva impone agli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali criteri da prendere in considerazione nelle procedure per la determinazione e l’aggiornamento degli stessi (secondo l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, tali criteri comprendono almeno il potere d'acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita, il livello generale dei salari e la loro distribuzione, il tasso di crescita dei salari e i livelli e l'andamento nazionali a lungo termine della produttività); secondo la Corte, in questo modo si determinerebbe un’ingerenza diretta nella determinazione delle retribuzioni;
  • nella parte in cui impedisce la riduzione dei salari minimi legali (articolo 5, paragrafo 3, della direttiva) quando la legislazione nazionale prevede un meccanismo automatico di indicizzazione di tali salari.

La Corte ha annullato le disposizioni della direttiva che comportano tali ingerenze dirette del diritto dell'Unione nella determinazione delle retribuzioni. Per il resto, il ricorso della Danimarca è stato respinto.

Qui il testo integrale della sentenza.

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