Una situazione di stress può rappresentare fonte di risarcimento del danno subito dal lavoratore, ove emerga la colpa del datore di lavoro nella contribuzione causale alla creazione di un ambiente logorante e determinativo di ansia, come tale causativo di pregiudizio per la salute.
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità datoriale e protezione del lavoratore (ordinanza n. 31367 del 1° dicembre 2025), fornendo, così, una sintesi della disciplina applicabile.
La violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e, dunque, il rimedio esperibile dal lavoratore è quello della responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze del caso, soprattutto in tema di prescrizione e onere della prova.
In particolare, la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte atteso che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque che il pregiudizio che colpisce la controparte deriva da causa a lui non imputabile. La medesima parte è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, “provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
La Corte ha rammentato che, ove non sia configurabile una condotta di mobbing, per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, può pur sempre essere ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente.
Secondo la Cassazione, infatti, la dimensione organizzativa assume rilevanza quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori, atteso che l'art. 28 del T.U. n. 81 del 2008, ulteriore specificazione del più generale canone presidiato dall'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato. Ne consegue che, ove il datore di lavoro indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, per configurare la responsabilità datoriale è sufficiente che l'inadempimento, imputabile anche solo per colpa, si ponga in nesso causale con un danno alla salute.
In relazione alla tutela della personalità morale del lavoratore, al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 c.c. da cui sia derivata “la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica; la reiterazione, l'intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza”.
In argomento si veda anche Il mantenimento di un ambiente stressogeno costituisce violazione dell’art. 2087 c.c.? nonché La responsabilità del datore ex art. 2087 c.c. non costituisce un’ipotesi di responsabilità oggettiva
Con messaggio n. 3633 del 1° dicembre 2025 l’INPS ha reso la Circolare n. 148 del 28 novembre 2025 avente ad oggetto l’apertura del servizio di presentazione della domanda di accesso all’incentivo introdotto dall’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024 (ne avevamo parlato in Convertito in legge il Decreto Coesione. Si veda anche I decreti attuativi per i bonus giovani e donne sono stati firmati nonché Approvato il Decreto Legge in materia di politiche di coesione).
L’INPS ha ricordato che l’art. 21 del Decreto Coesione ha introdotto un aiuto economico a favore dei soggetti che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Con la circolare n. 148 del 28 novembre 2025 erano state già fornite le relative istruzioni operative.
Come precisato al paragrafo 6 della citata circolare n. 148/2025, per accedere alla misura, i potenziali beneficiari devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale.
Nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data del 28 novembre 2025, data di pubblicazione della circolare n. 148/2025, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data.
Con il nuovo messaggio è stato comunicato che è disponibile sul sito istituzionale il servizio per la presentazione della domanda di accesso all’incentivo in argomento.
Il 29 novembre 2025 è entrata in vigore la legge 10 novembre 2025, n. 167 contenente ‘Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione’.
È prevista la valutazione dell’impatto generazionale (VIG) (art. 4) descritta come uno strumento informativo che consiste nell'analisi preventiva degli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all’equità intergenerazionale.
In materia di lavoro, sono previste deleghe al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi e ferroviario con le disposizioni contenute nel testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008).