Nella seduta dell’11 dicembre 2025, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Nel solco di quanto si legge nel comunicato stampa n. 151 (qui il testo completo), tra le principali previsioni si segnalano:

  •  Sostegno a imprese e lavoro: è prorogato al 31 dicembre 2026  il termine relativo alle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI). È poi prorogato al 31 marzo 2026 il termine per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di piccole e microimprese, inclusi i settori turismo e somministrazione (ne avevamo parlato in Polizze anti-catastrofe: approvata la legge di conversione del decreto).
  • Sanità e sicurezza: è prorogata al 31 dicembre 2026 la limitazione della responsabilità penale ("scudo penale") degli esercenti professioni sanitarie ai casi di colpa grave. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco è estesa fino al 31 dicembre 2026.
  • Famiglie e territorio: il contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) a favore dei cittadini colpiti da eventi calamitosi è prorogato fino al 31 dicembre 2026. L’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) è prorogata al 31 dicembre 2026.
  • Misure economiche e regolatorie: è sospeso anche per l’anno 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada. È poi prorogato al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020.
  • Normativa sanitaria e ricerca: vengono abrogati alcuni divieti sull’utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d’organo e sostanze d’abuso.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2025 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 184, del 27 novembre 2025, contenente il Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, mira ad armonizzare, razionalizzare e semplificare il (complesso) sistema delle agevolazioni alle imprese; definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le occorrenti disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.

Si segnala, tra le varie disposizioni, l’art. 10 che introduce il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi. Nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi potranno partecipare alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, escludendo i requisiti non pertinenti alla loro attività. I bandi definiranno disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio.

Qui il testo pubblicato.

Da un punto di vista sistematico, la non definitività dell'assegnazione a mansioni superiori con relativo inquadramento, in caso di sostituzione del lavoratore con diritto alla conservazione del posto, costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dalla norma codicistica e da quella contrattuale collettiva, che è quella della definitività dell'inquadramento corrispondente alle mansioni superiori svolte in concreto, correlata ad un periodo di assegnazione di norma non superiore a tre mesi.

Quindi, la non definitività del superiore inquadramento per sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto richiede un sicuro accertamento della sostituzione, nel senso dell'effettivo rapporto tra assegnazione a mansioni superiori e sostituzione, tanto più in un'ipotesi di lunga durata (quadriennale), decisamente lontana dal dato normativo.

Tale sicurezza dell'accertamento può desumersi, ad esempio, da un provvedimento formale, o dalle circostanze del caso concreto, “in modo che risulti dimostrato l'effettivo collegamento tra assegnazione e assenza, piuttosto che l'utilizzo permanente o semipermanente del lavoratore con inquadramento inferiore, che finisce per aggirare il dato normativo e risolversi in un abuso dell'utilizzo del dipendente dichiarato sostituto, non essendo mai rientrato in servizio il dipendente sostituito”.

Con questi passaggi argomentativi la Corte di Cassazione, con una recente ordinanza (n. 31120 del 28 novembre 2025), ha affrontato la questione posta dalla sostituzione del lavoratore con diritto alla conservazione del posto e dallo svolgimento di mansioni superiori da parte del lavoratore con qualifica inferiore.

La Suprema Corte ha poi ricordato che, affinché rimanga escluso il diritto del lavoratore alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori in caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non è necessario (in mancanza di una prescrizione in tal senso nell'art. 2103 c. c.) che la circostanza di tale sostituzione sia comunicata all'interessato prima, o in concomitanza, dell'attribuzione delle mansioni superiori. Tuttavia, la contrattazione collettiva ben può prevedere un tale regime rigoroso per tutelare più efficacemente la professionalità del lavoratore contro possibili abusi del datore di lavoro.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto che il giudice d’appello, nel valutare la fattispecie concreta alla luce del combinato disposto dell'art. 2103 c.c. e della pertinente norma contrattuale collettiva, aveva omesso di considerare l'assenza di abuso datoriale nell'utilizzo di lavoratore con qualifica inferiore per superiori mansioni, per un periodo di tempo del tutto anomalo e sproporzionato rispetto all'usuale periodo trimestrale.

In relazione a tale omesso accertamento, reputato una violazione del dato normativo, la sentenza è stata cassata con rinvio.

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