Nel caso in cui il lavoratore agisca giudizialmente per ottenere egli stesso la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all'INPS della relativa riserva matematica, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell'anzidetto datore di lavoro e dell'INPS.

Questo principio è stato sottolineato dalla Corte di Cassazione (ordinanza, 22 dicembre 2025, n. 33461).

Tale conclusione trova giustificazione, secondo la Corte:

a) dall'interesse, giuridicamente protetto, del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell'INPS alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica);

b) dall'interesse dell'INPS a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro;

c) dall'interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo.

A dire della Cassazione, le stesse esigenze sostanziali sussistono, e la medesima struttura dell'azione va rispettata, anche quando, come nel caso cui ha riguardo la decisione di legittimità, il lavoratore, piuttosto che sostituirsi al datore, chiedendo all'INPS di versare egli stesso la riserva in via surrogatoria (agendo nel contempo per il rimborso dell'onere nei confronti del datore), eserciti prima ancora la pretesa per costringere in via prioritaria il datore di lavoro al versamento della riserva matematica ed "ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita" (come recita la prima parte del 5 comma dell'art.13 più volte richiamata).

Le richieste avanzate dal lavoratore di costituzione presso l’INPS di una rendita vitalizia, in cui sono contraddittori necessari l'istituto previdenziale e il datore di lavoro, entrambi legittimati passivi, debbono essere esperite necessariamente nei confronti dell'INPS e del datore di lavoro inadempiente in ogni caso, cioè senza alcuna distinzione in ordine alla pretesa relativa alla costituzione della rendita vitalizia.

La l. 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione in legge, con modificazioni, del d.lgs. n. 159/2025 recante “Disposizioni urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, è stata pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 2025.

Il provvedimento, articolato in 24 articoli, è così entrato in vigore il 31 dicembre 2025.

Ecco una sintesi.

L'articolo 1 autorizza l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria, alla revisione delle aliquote per l'oscillazione in bonus per andamento infortunistico, con esclusione dal riconoscimento delle medesime aliquote di oscillazione in bonus per i datori di lavoro che hanno riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei contributi INAIL in agricoltura.

L'articolo 1-bis - inserito al Senato - dispone che, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione se si tratta di somministrazione di lavoro.

L'articolo 2 modifica i requisiti per l'accesso alla Rete di lavoro agricolo di qualità, aggiungendo, come ulteriore condizione, l'assenza di condanne penali e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si riserva, inoltre, alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, una parte delle risorse dell'INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di attività di vigilanza, di tessera di riconoscimento del lavoratore e di patente a crediti, con riferimento alle attività in regime di appalto e subappalto e a ulteriori attività a rischio più elevato.

L'articolo 4 interviene al fine di rafforzare la capacità ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 5 reca disposizioni concernenti la prevenzione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro e demanda ad un regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro per l'Agenzia per cybersicurezza nazionale.

L'articolo 6 attribuisce ad apposito accordo in sede di Conferenza Stato-regioni l'individuazione dei criteri e dei requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo 7 reca una norma di interpretazione autentica dell'art. 18 del D.L. 48/2023; quest’ultima deve essere interpretata nel senso che l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori istruzione e formazione comprende anche gli infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione – o da altro domicilio dove si trovi lo studente – al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro  e a quelli occorsi nel tragitto inverso. Il medesimo articolo 7, inoltre, esclude che le convenzioni stipulate per i percorsi di formazione scuola-lavoro tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio.

L'articolo 8 prevede l'erogazione annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, da parte dell'INAIL, di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali che hanno diritto alla rendita prevista dalla normativa vigente.

L'articolo 9 dispone che l'assegno di incollocabilità sia erogabile non più fino a 65 anni, ma fino ad un'età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio del collocamento obbligatorio mirato, come adeguata periodicamente all'età pensionabile.

L'articolo 10 aggiorna i riferimenti normativi alle norme tecniche UNI cui devono conformarsi i modelli di organizzazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro.

L'articolo 11 dispone che, come già previsto per le gestioni amministrate dall'INPS, dal 1° gennaio 2026 tutte le movimentazioni anticipazioni di cassa tra le gestioni dell'INAIL sono evidenziate mediante regolazione e non determinano oneri o utili.

L'articolo 12 autorizza l'INAIL, a decorrere dal 1° novembre 2025, alla stabilizzazione dei medici specialisti e degli infermieri già titolari, dal 1° novembre 2022, di contratti di lavoro subordinato a termine, di durata massima pari a 36 mesi, con il medesimo Istituto. La stabilizzazione è ammessa per i soggetti che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e che risultano in servizio alla data del 30 giugno 2025.

L'articolo 13 riconosce al personale dell'INL una somma forfetaria per le missioni ispettive e all'Istituto l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali. Inoltre, per le imprese costituite in forma societaria, si dispone che l'obbligo di indicare il domicilio digitale non grava su tutti gli amministratori dell'impresa, come previsto finora, ma sull'amministratore unico o sull'amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione.

L'articolo 14 reca disposizioni relative al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

L'articolo 14-bis - introdotto al Senato - reca disposizioni volte a favorire l'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, in particolare ampliando la tipologia dei soggetti presso i quali, sulla base di apposite convenzioni aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro, avviene l'inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori, nonché, per talune tra le citate convenzioni, elevando dal 10 al 60 per cento il limite percentuale entro cui i datori di lavoro possono coprire parte dei propri obblighi di legge per l'inserimento di lavoratori disabili e consentendo il distacco dei lavoratori così assunti presso altro soggetto al fine di realizzare la commessa di lavoro.

L'articolo 15 prevede l'adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di linee guida per l'identificazione e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti, demandando ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale su tali eventi.

L'articolo 16 disciplina le modalità di ripartizione e la finalizzazione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, nonché le modalità di utilizzazione delle eventuali economie che si dovessero verificare in corso anno. Inoltre, l'effettuazione dei controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro viene consentita a tutto il personale sanitario, e non solo quindi ai medici del lavoro, dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

L'articolo 17 reca disposizioni in merito ai controlli sanitari. In particolare:

  • specifica che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, devono essere computati nell'orario di lavoro;
  • aggiunge, tra gli obblighi del medico competente, quello volto alla promozione della prevenzione oncologica;
  • rimette ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti delle strutture esterne pubbliche o private, convenzionate con l'imprenditore, presso le quali il medico competente può svolgere la propria opera come dipendente o collaboratore;
  • include, tra la sorveglianza sanitaria, lo svolgimento di una visita medica al fine verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti;
  • dispone che gli organismi paritetici possono adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese fino a 10 addetti e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, mediante convenzioni con le ASL;
  • prevede la possibilità di introdurre, nell'ambito della contrattazione collettiva, misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.

L'articolo 18 introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2008 una specifica disciplina relativa alle organizzazioni di volontariato della protezione civile.

L'articolo 19 prevede misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati dalle regioni e dalle province autonome, dal Dipartimento della protezione civile e dai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nell'ambito degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.

L'articolo 20 proroga fino al 31 dicembre 2025 il termine dello stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal 29 ottobre 2023 e dal 2 novembre 2023, in diverse province toscane.

L'articolo 20-bis - introdotto al Senato - introduce una clausola di salvaguardia, prevedendo che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al provvedimento in esame compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Con decreto n. 173 del 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – nel solco di quanto previsto dalla legge contenente Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (ne avevamo parlato in L’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro) ha istituito l’Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale.

L'Osservatorio si colloca nell'ambito della strategia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzata a sostenere lavoratori e imprese nell'adozione delle tecnologie di ia in modo efficace e sostenibile e mira a garantire una maggiore occupazione, a sostenere il benessere dei lavoratori e a favorire lo sviluppo del sistema produttivo, attraverso l'adeguamento ai mutamenti tecnologici.

L'Osservatorio, coerentemente al Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sull'intelligenza artificiale, ed alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale, ha la finalità di contribuire a massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, garantendone un utilizzo etico e non distorsivo, attraverso:

  1. il monitoraggio e l'analisi dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro, con particolare attenzione ai settori maggiormente interessati e alle trasformazioni delle dinamiche occupazionali, con specifico riguardo all'effetto sostituzione dei lavoratori dai sistemi di Intelligenza Artificiale;
  2. la previsione delle tendenze del mercato del lavoro, mediante l'analisi dei cambiamenti derivanti dall'adozione dell'intelligenza artificiale, e l'individuazione delle competenze emergenti e a rischio di obsolescenza per l'introduzione della tecnologia;
  3. la definizione di una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo;
  4. la definizione di linee guida per l'integrazione delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale, garantendone un utilizzo etico e sostenibile all'interno del mondo del lavoro;
  5.  la divulgazione di analisi aggiornate sugli effetti dell'intelligenza artificiale, attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati utili volti a fornire sostegno ad istituzioni, imprese e lavoratori nell'adattamento ai cambiamenti tecnologici;
  6. la promozione della comprensione delle trasformazioni tecnologiche in atto, assicurando il miglioramento delle condizioni lavorative, la tutela dei diritti dei lavoratori e il rafforzamento della competitività delle imprese e, in particolare, delle PMI;
  7. l'orientamento e la promozione di nuovi contenuti e strumenti formativi, finalizzati a colmare il divario tra le competenze richieste dal mercato e quelle disponibili nella forza lavoro, garantendo un aggiornamento continuo delle professionalità;
  8. la promozione della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, mediante iniziative volte a favorire un'adozione consapevole e produttiva dell'intelligenza artificiale nei processi aziendali e organizzativi;
  9. il sostegno nella promozione di interventi di politica attiva, mirati a potenziare la produttività dei lavoratori e ad accompagnare i lavoratori a rischio sostituzione verso attività in cui l'intervento umano ha maggior valore aggiunto;
  10. la valorizzazione e la diffusione delle iniziative promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di intelligenza artificiale e mondo del lavoro, coinvolgendo istituzioni, imprese e parti sociali.

In calce il testo del decreto.

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