L’acquisto online di un biglietto aereo non implica che il giudice del luogo di residenza del passeggero sia competente a conoscere dell’azione per il risarcimento del danno in caso di perdita di bagagli.

Così la Corte di Giustizia UE ha riferito di aver deciso una controversia in argomento con comunicato stampa del 17 settembre 2026.

Secondo la Corte (sentenza 17 settembre 2026, C-876/24), poiché il trasporto dei bagagli costituisce un servizio accessorio, il contratto rilevante ai fini della determinazione del giudice competente è quello del trasporto aereo del passeggero.

La sentenza ha così enunciato questi principi:

“1)      L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2027/97, come modificato, deve essere interpretato nel senso che:

l’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest’ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, disciplina la determinazione dei giudici territorialmente competenti a conoscere di un’azione per il risarcimento del danno in caso di perdita dei bagagli durante un trasporto aereo effettuato tra due aeroporti situati nel territorio di un unico Stato membro, proposta da una persona residente in tale Stato membro contro un vettore aereo dell’Unione europea avente la propria sede sociale in detto Stato membro.

2)      L’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest’ultima con la decisione 2001/539 del Consiglio,

3)      deve essere interpretato nel senso che:

4)      qualora il contratto di trasporto aereo di un passeggero sia stato concluso online, il giudice della residenza principale e permanente di tale passeggero non è competente a conoscere di un’azione di risarcimento nei confronti di un vettore aereo per il danno derivante dalla perdita dei bagagli di detto passeggero in base al foro di competenza territoriale corrispondente al «luogo in cui [il vettore] possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto».

5)      L’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest’ultima con la decisione 2001/539,

6)      deve essere interpretato nel senso che:

7)      il «luogo in cui [il vettore] possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto» si riferisce al luogo in cui il vettore possiede l’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto di trasporto aereo del passeggero, anche quando l’azione di risarcimento riguarda il danno derivante dalla perdita dei bagagli di tale passeggero e il contratto di trasporto di tali bagagli è stato concluso da un’impresa di tale vettore situata in un altro luogo”.

Qui il testo integrale della sentenza.

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione si è soffermata sulla risarcibilità del danno da perdita di capacità lavorativa specifica in contrapposizione alla perdita di capacità lavorativa generica (n. 25833 del 26 settembre 2026).

Quest’ultima – si legge nella pronuncia - esprime l'attitudine della persona allo svolgimento di un'attività lavorativa in senso ampio e la sua lesione viene ordinariamente considerata nell'ambito del danno alla salute. La capacità lavorativa specifica riguarda invece l'idoneità del soggetto a proseguire l'attività concretamente esercitata o altra attività corrispondente alle competenze professionali, alle attitudini e all'esperienza lavorativa maturata; la sua compromissione può integrare un autonomo danno patrimoniale ove si traduca in una diminuzione della capacità di produrre reddito.

La Cassazione ha così confermato il principio ormai consolidato secondo cui la riduzione della capacità lavorativa specifica non coincide con il danno biologico, ma può dar luogo a una distinta voce di danno patrimoniale quando incida concretamente sulla capacità di guadagno del soggetto leso (Cass. 25 luglio 2025, n. 21322, Cass. 16 febbraio 2024, n. 4289, Cass. 23 maggio 2023, n. 14241).

In questa prospettiva, l’accertata possibilità di svolgere mansioni generiche o meno qualificate – secondo la Suprema Corte - non esclude la configurabilità di un pregiudizio derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica. Pertanto, il giudice deve verificare se le attività ancora praticabili dal danneggiato siano effettivamente equivalenti, per qualificazione professionale, stabilità e redditività, a quella esercitata anteriormente all'illecito, non essendo sufficiente il mero rilievo della residua attitudine allo svolgimento di generiche occupazioni lavorative (Cass. 5 agosto 2025, n. 22584)

Nel caso affrontato dalla pronuncia, invece, la Corte territoriale aveva ritenuto assorbente la permanenza di opportunità lavorative generiche, senza verificare se la compromissione della professionalità specifica accertata, in quel caso, dal consulente tecnico fosse suscettibile di incidere, secondo le allegazioni e le prove offerte, sulla capacità reddituale del danneggiato.

Non può escludersi a priori la rilevanza disciplinare di un'affermazione, verbalizzata in una deposizione testimoniale, che sia consapevolmente o colpevolmente non veritiera, ove essa, per contenuto, contesto e gravità, risulti idonea a incidere sul vincolo fiduciario. Questo è il principio enunciato dalla Cassazione (ord., 22 settembre 2026, n. 25687).

Una lavoratrice era stata licenziata per avere reso, nel corso di una deposizione testimoniale in un procedimento civile intrapreso dalla sorella nei confronti della medesima società, dichiarazioni che, secondo la contestazione disciplinare, erano false laddove accusavano la società di impedire ai dipendenti di seguire le procedure di sicurezza allo scopo di evitare problemi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.

Il Tribunale aveva dichiarato il licenziamento nullo in quanto determinato da ritorsione e motivo illecito, disponendo la reintegra della lavoratrice. La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado ritenendo che la deposizione resa dalla lavoratrice non fosse idonea a ledere l’immagine e la reputazione della società.

La Cassazione ha ora accolto l’impugnazione della datrice.

In primo luogo, la Corte ha rammentato che anche la condotta extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare, dal momento che il lavoratore è tenuto all'adempimento non solo degli obblighi tipicamente connessi all'esecuzione della prestazione ma anche di quelli ulteriori, “accessori e complementari rispetto ai primi, che trovano la loro fonte nei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., la cui violazione è suscettibile di integrare giusta causa di licenziamento ove abbia un riflesso - sia pure solo potenziale - sulla funzionalità del rapporto, compromettendo irrimediabilmente l'aspettativa di un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, ovvero sia idonea ad arrecare grave pregiudizio (anche non necessariamente di ordine economico) agli scopi aziendali” (in argomento Cass. n. 28367/2025; per un approfondimento anche su questa pronuncia si veda Licenziamento disciplinare per attività extralavorativa incompatibile: è giustificato?).

Non può dubitarsi che l'affermazione del lavoratore che addebiti al proprio datore di lavoro di non consentire ai dipendenti di eseguire le procedure prescritte "per non far emergere problemi di sicurezza" sul lavoro sia astrattamente idonea ad arrecare pregiudizio all'azienda, in quanto lesiva, secondo il tenore della contestazione disciplinare, della reputazione e dell'immagine del datore di lavoro.

A proposito delle dichiarazioni rese dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, la Cassazione ha affermato che le stesse possono innanzitutto costituire esercizio di un diritto che trova il suo fondamento nell'art. 21 della Costituzione, che riconosce alla generalità dei consociati la libertà di manifestare il proprio pensiero, nonché nell'art. 1 della L. n. 300/70, secondo cui tutti i lavoratori hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero sul luogo di lavoro.

Tale esercizio del diritto – rammenta la Corte - incontra un limite nella tutela dell'onore, della reputazione e del decoro del datore di lavoro, beni-interessi che costituiscono riflesso di diritti fondamentali della persona tutelati quali valori essenziali della dignità dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), e che rappresentano diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti anche per gli enti collettivi, in quanto compatibili con l'assenza di fisicità del titolare.

La critica manifestata dal lavoratore nei confronti del datore può, dunque, trasformarsi da esercizio lecito di un diritto in una condotta astrattamente idonea a configurare un illecito disciplinare laddove superi i limiti posti a presidio della dignità della persona umana, così come predeterminati dal diritto vivente (sui limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità per l'esercizio lecito della critica rivolta dal lavoratore al datore di lavoro si veda, per tutte, a Cass. n. 1379 del 2019, richiamata, ancora di recente, da Cass. n. 2844/2026; ne abbiamo parlato in Diritto di critica e attività sindacale).

Il sistema di condizioni di legittimità affinché l'esercizio del diritto di critica non si ponga in violazione di quei valori della persona tutelati non solo dalla Costituzione ma anche da specifiche norme penali a difesa dell'onore, della reputazione, della riservatezza, chiaramente mutuato dai limiti elaborati per il diritto di cronaca, è rappresentato dalla continenza formale e sostanziale, oltre che dal requisito della pertinenza.

Con specifico riferimento alle dichiarazioni rese dal lavoratore in qualità di testimone, la Suprema Corte ha sottolineato che le stesse costituiscono adempimento di una funzione processuale pubblicistica disciplinata dagli artt. 244 e ss. c.p.c., oltre che dall'art. 372 c.p.

Il testimone non è libero di scegliere l'occasione e la forma della comunicazione; deve rispondere alle domande ammesse; è obbligato a dire la verità; non può certamente essere sanzionato per avere reso una versione sfavorevole alla parte datoriale, né per eventuali inesattezze o ambiguità della deposizione.

Dunque – si legge – “l'adempimento dell'obbligo processuale non è sovrapponibile al libero esercizio del diritto di critica e il suo corretto espletamento non può determinare conseguenze pregiudizievoli sul rapporto di lavoro”.

Tuttavia, i principi innanzi richiamati in materia di continenza sostanziale possono venire in rilievo non per limitare la libertà del testimone di riferire fatti veri, ma per distinguere la narrazione veritiera o putativamente tale dall'attribuzione di comportamenti privi di una ragionevole base fattuale.

Analogamente a quanto accade per le condotte lesive dell'onore, della reputazione e del decoro altrui, che non siano scriminate dall'esercizio del diritto, anche in questo caso l'addebito non comporta automaticamente la legittimità di una sanzione espulsiva, perché occorrerà valutare in concreto se il comportamento tenuto dal lavoratore sia idoneo ad integrare la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

Nel caso in esame, secondo la Cassazione, la Corte territoriale si era sottratta a qualsiasi verifica reale in ordine al rilievo disciplinare dell'addebito; in particolare, aveva negato qualsivoglia rilevanza all'eventuale falsità delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice, conseguentemente rifiutando di dare ingresso alle prove richieste dalla società. Il Giudice di merito, in particolare, era giunto a tale conclusione sulla base dell'affermazione secondo cui la deposizione resa dalla lavoratrice "non è in alcun modo idonea a ledere... immagine e reputazione (della società)", sostenendo, da un canto, che tale deposizione non avrebbe "travalicato l'ambito processuale", e che la lavoratrice "era tenuta per legge, oltre che per dovere civico, a rendere la propria testimonianza".

A dire della Cassazione, però, la circostanza che la dichiarazione fosse stata resa nel corso di un processo non escludeva che fosse stata conosciuta da una pluralità di soggetti, a partire dalla società costituita come parte in quel giudizio, non elidendo quindi l'attitudine lesiva dell'onore e della reputazione della datrice di lavoro. L'addebito non riguardava, infatti, soltanto l'eventuale diffusione esterna dell'accusa, bensì l'asserita consapevole alterazione della verità in sede giudiziale e la sua incidenza sull'affidamento datoriale.

Per altro verso, il fatto che la lavoratrice fosse obbligata a rendere testimonianza non significava che le dichiarazioni rese non potessero assumere rilevanza disciplinare, ove non corrispondenti al vero e lesive dell'onorabilità, della reputazione e dell'immagine della società datrice di lavoro, tanto più laddove si traducevano nell'accusa di mancata osservanza della disciplina volta alla prevenzione degli infortuni di peculiare rilievo sociale.

Pertanto, la Cassazione ha reputato che la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale consisteva in argomentazioni obiettivamente inidonee a spiegare le ragioni per cui la stessa aveva ritenuto che la condotta addebitata alla lavoratrice non potesse assumere rilievo disciplinare, non consentendo un effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, avuto riguardo al quadro normativo della fattispecie dedotta in giudizio.

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