La previsione dell’art.1751-bis c.c., secondo cui l'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, è derogabile nell’an e nel quomodo e non è dunque prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post contrattuale.
Lo ha ribadito la Cassazione in una recente ordinanza (Cass.n. 1226/2026).
Anche per la nuova disciplina l'agente – si legge nella pronuncia - d'intesa con la preponente, può espressamente stabilire che all'obbligo assunto non sia correlato un corrispettivo, atteso che “la non specifica valorizzazione economica dell'impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell'intero rapporto di agenzia”. Pertanto, la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non è diretta alla tutela di un interesse pubblico generale. (in questo senso già Cass. nn. 17239/16 e 13796/17).
L’ordinanza in esame è interessante anche nella parte in cui ha reputato in contrasto con la disciplina (inderogabile) contenuta negli artt. 1746 e 1749 c.c. il patto stipulato tra le parti che prevedeva la cessione della proprietà delle merci in luogo del pagamento delle provigioni già maturate e comportava il permanere del rischio degli insoluti dei clienti sull’agente.
Secondo la Cassazione, prevedendo la cessione delle merci all’agente al posto delle provvigioni spettanti ed il trasferimento del rischio per una intera zona, il patto configurava un negozio in frode alla legge perché mirava ad aggirare il divieto dello star del credere, consentito se non per casi specifici secondo la disciplina in vigore.
La Corte ha così affermato che “il patto con cui nel contratto di agenzia si trasferisce, in modo generalizzato, il rischio dell'inadempimento del cliente all'agente è nullo per frode alla legge, anche quando sia previsto sotto forma di acquisto e successiva rivendita della merce. La legge vieta esplicitamente questo tipo di accordi che prevedono una responsabilità generalizzata dell'agente per le obbligazioni assunte dai clienti, posto che l'agente deve essere responsabile per il proprio operato ma non per l'inadempimento dei terzi. Ed un simile modo di regolare l’attività dell’agente è contrario alla legge perché conduce ad uno evidente snaturamento del contratto di agenzia”.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza Rizzetto e altri c. Italia del 22 gennaio 2026) ha dichiarato che l’Italia ha violato l’art. 6 § 1 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo (diritto a un equo processo) in un caso in cui era stata respinta la richiesta di una consulenza tecnica d’ufficio per accertare il danno biologico lamentato.
La causa riguardava un procedimento civile nel quale i ricorrenti, rispettivamente genitori e fratello della vittima di un incidente stradale, avevano presentato la richiesta di risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale e del danno biologico asseritamente subiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto.
Al fine di dimostrare il danno biologico subito, i ricorrenti avevano incaricato un perito di valutare il danno alla loro integrità psicologica ed avevano prodotto la relativa perizia, chiedendo la nomina di un consulente d’ufficio. Tuttavia, i giudici nazionali avevano respinto tale richiesta.
La Corte di appello, in particolare, aveva ritenuto che tale richiesta non fosse sufficientemente giustificata, sottolineando che, a sostegno della domanda, dovevano essere presentati accertamenti diagnostici oggettivi. La Cassazione, pur criticando la motivazione della Corte d’Appello, ritenendola ‘discutibile’, aveva condiviso la conclusione secondo la quale il danno subito dai ricorrenti non era stato di natura tale da costituire un danno biologico alla loro integrità psicologica.
Nonostante la valutazione richiedesse conoscenze tecniche specialistiche e i ricorrenti avessero presentato una perizia che concludeva che essi avessero effettivamente subito un danno biologico, i tribunali nazionali – si legge nella sentenza - non hanno nominato un perito ai fini della valutazione medica dell’entità dell’asserito danno biologico, concludendo, tuttavia, che il danno subito dai ricorrenti non fosse stato sufficientemente grave da costituire tale specifica categoria di danno non patrimoniale.
Inoltre, secondo la Cedu – “sebbene la Corte di cassazione avesse effettivamente riconosciuto la possibilità di accogliere la richiesta di una consulenza tecnica, essa non ha assicurato che fosse effettivamente offerta ai ricorrenti l’opportunità di avvalersi di tale valutazione. La Corte osserva inoltre che, in assenza di tale valutazione, non è chiaro quali fattori i tribunali nazionali avessero preso in considerazione nel giungere alla loro conclusione, soprattutto alla luce delle conclusioni mediche incluse nella perizia presentata dai ricorrenti, che indicavano che l’asserito danno aveva compromesso significativamente la loro integrità psicologica”.
Da qui la conclusione secondo la quale i ricorrenti non avrebbero beneficiato di un equo processo in ordine, appunto, al rifiuto dei giudici di acquisire le prove proposte.
Il Garante della Privacy ha sanzionato con una multa di quarantamila euro una società che aveva violato la segretezza della casella e-mail di un lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore reclamante aveva appurato che l’ex datrice di lavoro, a seguito del licenziamento disciplinare, aveva mantenuta attiva la sua casella di posta elettronica aziendale; aveva così chiesto alla società di disabilitare l’account, di inoltrare i messaggi pervenuti nel frattempo al suo indirizzo e-mail personale e di attivare una risposta automatica che informasse eventuali mittenti del nuovo indirizzo e-mail. Tuttavia, tale (legittima) richiesta non era stata accolta.
Dall’istruttoria svolta dal Garante, come si legge nel provvedimento, era emerso che l’azienda non solo aveva continuato (per due mesi) ad accedere alla casella e-mail, ma aveva inoltrato le comunicazione nelle more pervenute ad un altro indirizzo di posta elettronica aziendale.
Da un punto di vista generale – si legge nel provvedimento - l’Autorità ha già ritenuto conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali “che, a tutela di possibili e legittime esigenze di continuità dell’attività aziendale, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il titolare provveda alla rimozione dell’account, previa disattivazione dello stesso e contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informare i terzi mittenti e a fornire, a questi ultimi, indirizzi alternativi riferiti alla sua attività professionale, provvedendo altresì ad adottare misure idonee a impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo, durante il periodo in cui tale sistema automatico è in funzione”.
In relazione al caso specifico, l’operazione di inoltro della corrispondenza su un altro account aziendale, per circa due mesi, della casella di posta elettronica del reclamante (per un periodo di tempo diverso da quello indicato nel disciplinare interno, pari a 30 giorni), per mere esigenze organizzative - secondo il Garante - ha di fatto realizzato un trattamento di dati personali contrario ai principi di liceità, di minimizzazione dei dati e di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. a), c) ed e), del Regolamento), in base ai quali i dati devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” e devono essere conservati “per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati”.
In argomento si veda anche Posta elettronica del dipendente: no del Garante Privacy al backup della casella di posta nonché Log di navigazione e metadati dei lavoratori.