Con la circolare n. 4/2026, l’INPS ha comunicato di aver aggiornato gli importi massimi delle principali misure di tutela (cassa integrazione, fondi di solidarietà, NASpI), in vigore dal 1° gennaio 2026.

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione NASpI, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo è pari ad € 1.456,72. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2026, € 1.584,70.

Qui il testo integrale.

Nella seduta del 5 febbraio 2026, il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare lo schema del decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2023/1970 del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (ne avevamo parlato in Divieto del segreto salariale e trasparenza informativa contro il gender pay gap: in gazzetta la nuova direttiva UE).

Il Consiglio dei ministri ne ha dato notizia con comunicato del 6 febbraio 2026, precisando che il provvedimento mira ad eliminare il divario salariale di genere (gender pay gap attraverso una maggiore trasparenza e strumenti di tutela.

Il decreto è destinato ad applicarsi ai datori di lavoro del settore pubblico e del settore privato, ai contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale, comprese le posizioni dirigenziali, ad esclusione dei contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente.

Il decreto richiama le definizioni di “stesso lavoro” (“la prestazione lavorativa svolta nell’esercizio di mansioni identiche o riconducibili allo stesso livello retributivo e categoria legale di inquadramento previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dal datore di lavoro o, in mancanza, dal CCNL siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento”) e di “lavoro di pari valore” (“la prestazione lavorativa diversa svolta nell’esercizio di mansioni comparabili, previste dai livelli retributivi di classificazione stabiliti dal CCNL applicato dal datore di lavoro o, in mancanza, del CCNL siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento”), e affida ai contratti collettivi (e alle disposizioni di legge) il compito di assicurare sistemi di determinazione e classificazione retributiva fondati su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere.

È previsto un rafforzamento della trasparenza, sin dalla fase precedente all’assunzione. Negli avvisi e nei bandi contenenti le opportunità di lavoro dovranno essere rese note le informazioni relative alla retribuzione iniziale o alla relativa fascia da attribuire alla posizione. Ai candidati non potranno essere chieste informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o precedenti rapporti di lavoro, né tali informazioni potranno essere acquisite con altre modalità dai datori di lavoro.

È introdotto il ‘diritto di informazione’ in base al quale i lavoratori potranno chiedere e ricevere per iscritto, entro due mesi dalla richiesta, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. I datori di lavoro potranno assolvere all’obbligo di rendere tali informazioni mediante pubblicazione sulla propria rete intranet o nell’area riservata del sito aziendale.

Il testo (in calce il testo integrale) è stato già trasmesso alla Camera dei Deputati e l’esame è in corso dal 6 febbraio 2026. Entro il 18 marzo 2026 la Commissione Lavoro dovrà esprimere il proprio parere (obbligatorio ma non vincolante) ed il provvedimento tornerà poi al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.

È illegittimo il licenziamento intimato all’autista tossicodipendente che aveva dichiarato di voler intraprendere un percorso di disintossicazione. Lo ha confermato la Cassazione in una recente sentenza (n. 2375 del 4 febbraio 2026).

Un lavoratore dipendente di un’azienda di trasporto pubblico, dopo essere risultato positivo ai test per l’assunzione di sostanze stupefacenti, era stato licenziato per giusta causa.

Impugnato il licenziamento, il Tribunale aveva respinto le domande del lavoratore. La Corte di appello, invece, in totale riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento ed aveva ordinato alla società di reintegrare in servizio il lavoratore con le tutele ex art. 18 co. 4 legge. n. 300/1970.

In particolare, i giudici di appello avevano rilevato, tra le altre cose, che, nella vicenda di specie, nel periodo tra l’accertamento dell’avvenuta assunzione di sostanze e l’incolpazione disciplinare, il lavoratore aveva dichiarato di volere intraprendere un percorso di disintossicazione. Inoltre, secondo i giudici di appello, non rilevava, ai fini della fondatezza degli addebiti, la gravità dei fatti ex art. 2119 c.c. che venivano “sterilizzati dalle norme di favor in tema di tutela dei lavoratori tossicodipendenti, come confermato dall’art. 125 co. 3 DPR n. 309/90”. Da qui la conclusione nel senso dell’illegittimità del licenziamento.

La Cassazione, nel respingere il ricorso dell’azienda datrice di lavoro, ha affermato che la ratio delle norme che venivano in rilievo (l’art. 124[1] e l’art. 125[2] del D.P.R. n. 309/1990) è quella di assegnare ai lavoratori con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti un diritto alla conservazione del posto, a determinate condizioni: sottoporsi a un programma terapeutico-riabilitativo e portarlo positivamente a termine in regime di aspettativa non retribuita.

Nel caso di specie, come si è visto, la Corte di appello aveva accertato che, nel periodo tra l’avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti e l’incolpazione disciplinare, il lavoratore aveva dichiarato di volere intraprendere un percorso di disintossicazione, come confermato anche in sede di audizione disciplinare e come era poi effettivamente avvenuto. Tale circostanza, secondo la Cassazione, era stata correttamente ritenuta sufficiente, nell’ottica di bilanciamento di interessi richiesto dalle norme, ai fini di impedire il licenziamento del lavoratore tossicodipendente.


[1] Tale norma così recita: “1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. 2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro Numero di raccolta generale 2375/2026 volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni. Data pubblicazione 04/02/2026 per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. 3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno. 4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio”.

[2] Secondo tale disposizione: “1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità. 3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il Numero di raccolta generale 2375/2026 lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta Data pubblicazione 04/02/2026 rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi. 4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni”.

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