La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronuncia in relazione ad un (delicato) caso in cui era stato deciso di interrompere i trattamenti che mantenevano in vita un paziente che, in precedenza, aveva espresso il volere contrario. I familiari avevano lamentato una violazione del diritto alla vita (art. 2 CEDU) (CEDU, sez. V, sent. 5 febbraio 2026, ric. n. 55026/22, caso Medmoune v. Francia).

In particolare, i ricorrenti avevano dedotto la violazione del diritto alla vita del signor A.M. – rispettivamente fratello e marito – a seguito della decisione medica di interrompere il trattamento che lo teneva in vita. La particolarità del caso risiedeva, appunto, nel fatto che il paziente aveva redatto direttive anticipate destinate a proseguire il trattamento vitale nel caso in cui avesse perso definitivamente conoscenza e non avesse potuto più comunicare.

La Corte ha stabilito che il quadro legislativo francese è compatibile con l'articolo 2, inclusa la possibilità di non seguire le direttive anticipate del paziente. Secondo la Corte, la scelta fatta dal legislatore francese rientra nel margine di apprezzamento di cui godono gli Stati membri per decidere i criteri da valutare al fine di raggiungere un giusto equilibrio tra gli interessi che vengono in rilievo.

Con specifico riferimento al processo decisionale, secondo la Corte, le volontà del sig. A.M. erano state prese in considerazione. Tuttavia, nelle successive riunioni multidisciplinari e collettive erano state ritenute inappropriate e incompatibili con la situazione medica del paziente. Solo dopo aver constatato che tutte le discussioni collettive sull'etica avevano unanimemente definito la situazione come un accanimento terapeutico, l'équipe medica aveva preso una nuova decisione di interrompere il trattamento.

Anche gli stessi familiari erano stati coinvolti nel processo decisionale, così come il loro parere era stato preso in considerazione; pur comprendendo la posizione sul piano umano, i sanitari non avevano potuto condividerla, però, dal punto di vista medico.

Secondo la Corte, non vi era stata violazione dell’art. 2, alla luce, in particolare, dei seguenti elementi:

  1. l’esistenza di un quadro legislativo interno idoneo a proteggere la vita e a disciplinare il fine vita (inclusa la facoltà, successiva alla procedura collegiale, e comunque motivata, di non applicare le direttive “manifestamente inadeguate o non conformi” alla situazione clinica);
  2. lo svolgimento di un processo decisionale nel quale sono stati posti al centro i desideri del paziente, che ha coinvolto i familiari e che è stato sviluppato in collegialità clinica con tracciabilità delle ragioni;
  3. la previsione di un ricorso giurisdizionale effettivo e tempestivo, idoneo anche a sospendere l’esecuzione della decisione medica.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il primo documento “Verso l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro - Raccolta di contributi a supporto dell’avvio dei lavori dell’Osservatorio”.

Avevamo parlato dell’istituzione dell’Osservatorio poco più di un mese fa (Istituito l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro).

Come viene illustrato nella notizia pubblicata sul sito istituzionale, il documento contiene una raccolta strutturata di contributi eterogenei finalizzata a fornire un sostegno nella fase preliminare di avvio dei lavori dell’Osservatorio nazionale sull’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. L’obiettivo è offrire una rosa di punti di vista, ampi ed articolati, sui principali ambiti di incidenza dell’IA, attraverso l’analisi di dati, rassegne, studi e casi applicativi, utili ad inquadrare i fenomeni in atto e le loro implicazioni per il mercato del lavoro.

Il documento riflette approcci, sensibilità e punti di vista diversi, organizzati secondo alcune aree tematiche prioritarie, in parte coerenti con quelle individuate dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, al fine di restituire un quadro articolato e composito della transizione in corso.

Il documento prende in esame i seguenti aspetti:

  • il capitolo 1 inquadra il contesto europeo e internazionale dell’intelligenza artificiale, con riferimento al quadro regolatorio dell’AI Act e alle principali analisi macroeconomiche sugli effetti dell’IA su produttività, distribuzione del valore, occupazione e sistema economico. Il capitolo presenta dati sulla diffusione delle tecnologie digitali nel lavoro, analisi settoriali per intensità di utilizzo dell’IA e un confronto tra i modelli di governance di Unione europea, Stati Uniti e Cina;
  • il capitolo 2 esamina la strategia nazionale italiana sull’intelligenza artificiale e il sistema della ricerca, illustrando il quadro normativo di recepimento dell’AI Act e i contenuti della Strategia Italiana per l’IA 2024-2026. Il capitolo analizza inoltre il tema delle competenze, della formazione e dello skill mismatch, con particolare attenzione al divario tra domanda e offerta di profili STEM e all’evoluzione degli investimenti delle imprese nei processi di digitalizzazione;
  • il capitolo 3 analizza l’esposizione delle professioni all’intelligenza artificiale, presentando strumenti di misurazione utili a valutare l’impatto dell’IA sulle attività lavorative e sulle traiettorie occupazionali. Il capitolo approfondisce le caratteristiche socio-professionali delle occupazioni maggiormente esposte, le dinamiche di mobilità e ricollocazione, la dimensione territoriale e le implicazioni dell’IA per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • il capitolo 4 è dedicato all’utilizzo dell’IA nelle imprese e alle differenze dimensionali e territoriali nell’adozione delle tecnologie. Il capitolo presenta dati sull’impiego delle diverse soluzioni di intelligenza artificiale, sul profilo delle imprese utilizzatrici e sul posizionamento dell’Italia nel confronto europeo, includendo un focus sulle piattaforme digitali e sulle competenze digitali nella pubblica amministrazione;
  • il capitolo 5 raccoglie casi studio e approfondimenti tematici relativi all’applicazione dell’IA nei contesti produttivi e nei servizi. Il capitolo affronta aspetti di regolamentazione, iniziative di sostegno pubblico alla ricerca e all’innovazione, applicazioni dell’IA in materia di sicurezza sul lavoro e il ruolo dei luoghi di lavoro come ambito di governance delle tecnologie;
  • il capitolo 6 raccoglie esperienze, punti di vista e proposte di diversi stakeholder anche privati e rappresentano un punto di partenza per il dibattito e possibili riflessioni all’interno dei lavori dell’Osservatorio.

Qui è visionabile il testo integrale del documento

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione si è pronunciata in relazione ad un caso in cui erano stati invocati il contesto lavorativo ed il correlato stress al fine di ridimensionare la responsabilità disciplinare della lavoratrice (ord., 13 febbraio 2026, n. 3261).

Una lavoratrice, dipendente di una società cooperativa, era stata licenziata per giusta causa per ragioni disciplinari, in particolare per aver preso per i capelli una paziente presso l’istituto sanitario dove lavorava ed averle fatto sbattere il viso contro la testiera del latto.

La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento deducendo l’insussistenza del fatto e, in ogni caso, la sua sanzionabilità mediante sanzione conservativa dal contratto collettivo.

Il Tribunale aveva respinto la domanda. La Corte d’appello, in parziale accoglimento del gravame, aveva accertato l’illegittimità del licenziamento per difetto di proporzionalità. In particolare, secondo il giudice territoriale, la cooperativa non avrebbe considerato l’incensuratezza della lavoratrice, nonché il contesto lavorativo di assistenza a persone di difficile gestione con conseguente stress lavorativo; tali due fattori, secondo la Corte d’Appello, avrebbe reso il licenziamento sproporzionato.

La cooperativa aveva così impugnato la sentenza, censurandola, tra le altre cose, per motivazione manifestamente contraddittoria, illogica e perplessa per avere la Corte territoriale tenuto conto di due fattori di ritenuta attenuazione della responsabilità della lavoratrice in manifesta contraddizione con quanto poco prima affermato in ordine alla particolare gravità della condotta e introducendo un elemento fattuale – il peculiare stress lavorativo correlato alle condizioni psichiche delle pazienti da assistere – che la lavoratrice non aveva allegato né dedotto, andando quindi ultra petita.

La Cassazione, nel reputare fondata la censura, ha confermato che, in effetti, vi era un contrasto irriducibile fra due parti della motivazione.

In particolare, in una prima parte, la Corte territoriale aveva messo in evidenza che la professionalità propria di un'operatrice socio-sanitaria era tale da precludere ogni comprensione del gesto violento – ritenuto dimostrato – compiuto nei confronti di una paziente portatrice di disabilità, ed aveva considerato quindi plateale il contrasto di questa condotta disciplinarmente accertata con gli scopi di solidarietà e di assistenza perseguiti dalla cooperativa; aveva così ritenuto che quella condotta fosse certamente inquadrabile fra quelle che le parti sociali considerano "di massima gravità" e, quindi, meritevole della sanzione espulsiva.

Nella parte successiva della motivazione – pur volendo prescindere dal vizio di ultrapetizione – la Corte territoriale non aveva poi spiegato come quel fattore preso in considerazione (il particolare contesto lavorativo) potesse incidere sulla "massima gravità" della condotta accertata.

 Secondo la Cassazione, resta insanabilmente illogica la considerazione, da un lato, della necessaria professionalità dell'operatrice socio-sanitaria e, dall'altro, della ritenuta efficacia attenuante del contesto lavorativo. Proprio a quest'ultimo, infatti, “la professionalità dell'operatrice socio-sanitaria dovrebbe far fronte, sicché resterebbe un fattore del tutto irrilevante”. In tal senso – si legge nell’ordinanza - i Giudici del reclamo, senza alcuna motivazione, non hanno dato rilievo a tutti quei documenti (attestati di formazione) prodotti dalla stessa lavoratrice, relativi ai suoi titoli professionali, destinati proprio a consentire ad essa di far fronte in modo adeguato al particolare contesto lavorativo nel quale si trovava a svolgere la propria attività.

In conclusione, da un lato, i Giudici del reclamo, avrebbero valorizzato la qualificazione professionale dell'operatrice socio-sanitaria per valutare la massima gravità della sua condotta, dall'altro, avrebbero mostrato di apprezzare lo stesso elemento in senso riduttivo (in particolare laddove avevano richiamato le logoranti condizioni del servizio di assistenza), così determinando un'insanabile contraddizione.

Il ricorso, come detto, è stato accolto con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione.

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