Il trasferimento del lavoratore dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari. Ne consegue che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari.

Per l’effetto, in tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa. Inoltre, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata (garantita dall'art. 41 Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo.

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza (25 febbraio 2026, n. 4198), ha ribadito questi principi.

Nella vicenda affrontata dalla Corte, era stato contestato il giudizio operato dalla sentenza impugnata circa l'insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, giudizio che sarebbe avvenuto esorbitando dai limiti consentiti dall'art. 2103 c.c. La Cassazione, nel solco dei principi sopra ricordati, ha sottolineato che, analogamente a quanto accade nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice è chiamato a verificare l'effettività della ragione organizzativa addotta e la sussistenza del nesso causale tra il mutamento del luogo di lavoro e la ragione posta a sua fondamento, senza che sia sindacabile la valutazione di idoneità rispetto allo scopo di migliorare l'assetto produttivo e organizzativo dell'impresa.

In coerenza con tali coordinate, la Suprema Corte ha rammentato che, secondo il proprio consolidato orientamento, è insindacabile la scelta imprenditoriale tra più soluzioni organizzative e che non è necessario che il datore di lavoro dimostri l'inevitabilità del provvedimento di trasferimento sotto il profilo della sicura inutilizzabilità del dipendente presso la sede di provenienza.

Anche ipotesi di incompatibilità con l'ambiente di lavoro in cui viene eseguita la prestazione sono state ritenute idonee a configurare i presupposti di cui all'art. 2103 c.c.

Le Sezioni Unite della medesima Corte, infatti – come viene ricordato nella medesima ordinanza - hanno affermato che “Benché il trasferimento del lavoratore subordinato non costituisca, né possa costituire, sanzione disciplinare, è tuttavia possibile che il comportamento del lavoratore integri insieme gli estremi di un fatto disciplinarmente rilevante ed altresì una delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, previste dall'art. 2103 cod. civ. come legittimanti il trasferimento del lavoratore medesimo. In tal caso l'imprenditore può, nel legittimo esercizio dei suoi poteri organizzatori e di quelli disciplinari, far ricorso agli uni piuttosto che agli altri, ove ne sussistano i presupposti di legge, senza che sia in potere del giudice, cui è affidato il controllo del provvedimento di trasferimento, valutarne la convenienza o la alternativa opportunità di un provvedimento disciplinare”(Cass., Sez. Un., n. 4747/1986; conf.: Cass. n. 9276/1987; Cass. n. 10252/1995; Cass. n. 3207/1998).

A maggior ragione, nel caso in cui il comportamento del lavoratore, pur non concretizzando un inadempimento e a prescindere da una valutazione soggettiva di colpa, realizzi una comprovata disfunzione idonea ad incidere, in senso negativo ed oggettivo, sul normale svolgimento dell'attività tecnico organizzativa dell'impresa, la conseguente situazione di “incompatibilità ambientale” viene annoverata tra le possibili ragioni idonee a giustificare il trasferimento.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 la l. n. 26 del 27 febbraio 2026 di conversione del decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025 (cd. decreto milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Si segnala che, all’art. 14, è stato inserito il co. 1- bis che ha disposto la proroga degli incentivi previsti dal cd. Decreto Coesione (si veda Convertito in legge il Decreto Coesione), in particolare del Bonus Under 35, del Bonus Donne e del Bonus Over 34 ZES.

Il Tribunale di Roma ha condannato l’Amministrazione penitenziaria al risarcimento dei danni patiti dai congiunti di un soggetto che, mentre era in stato di detenzione in un carcere, era stato aggredito da un altro detenuto, affetto da psicopatie di rilevanza psichiatrica e già note per pregressi episodi di aggressività, ed era poi deceduto a causa dell’aggressione (Tribunale di Roma, 20 dicembre 2025).

Secondo il Giudice, l’Amministrazione penitenziaria, cui è rimessa la gestione degli istituti carcerari e di pena nonché i compiti inerenti al trattamento dei detenuti, ha il precipuo obbligo (tra gli altri) di preservare la sicurezza dei singoli soggetti ristretti in ambito intramurario, oltreché di garantire la sicurezza dell'ambiente carcerario in generale.

Dal quadro delle norme di riferimento (l’art. 1, nonché gli artt. 13 e 14 bis della l. n. 354/1975 sull’ordinamento penitenziario così come il Regolamento d.p.r. 230/2000) – si legge nella pronuncia - si evince che l'Amministrazione penitenziaria assume una posizione di protezione nel rapporto (da contatto sociale) che si instaura per legge con i singoli detenuti, prefigurandosi l'obbligo, imposto da specifiche norme di condotta (e non solo dal generale principio del neminem laedere), di preservarne la vita, la salute e quindi l'incolumità fisica.

Pertanto, in caso di eventi di danno procurati all’integrità fisiopsichica, e a maggior ragione laddove si discorra dell'attentato alla vita di singoli detenuti, l'Amministrazione penitenziaria, in ragione della posizione di protezione assunta per legge, è chiamata a rispondere a titolo di contatto sociale (art. 1173 c.c.).

Come ha rammentato il Tribunale, la responsabilità contrattuale da contatto sociale postula che il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta che, quantunque avente portata generale, sia indirizzata verso quei soli soggetti che, in relazione al contesto sociale di riferimento e al contatto determinato in quel contesto, siano individuabili come portatori di uno specifico interesse meritevole di tutela.

Per quanto riguarda l’onere della prova, spetta al creditore danneggiato dimostrare il danno e la sua riconducibilità (sotto un profilo di astratta regolarità causale) alla condotta (di inadempimento) del danneggiante, mentre incombe a quest'ultimo di dimostrare di essersi trovato nell’impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile (essendo la colpa dell'inadempiente presunta fino a prova contraria, ex art. 1218 c.c.).

Nel caso di specie, secondo il Tribunale, la stessa vicenda dava prova non solo del danno patito dagli attori, ma anche della sua riconducibilità alle scelte (e quindi alla condotta attiva) dell'Amministrazione, sotto il profilo della regolarità causale e del criterio del più probabile che non.

A dire del Tribunale, è incontestabile che l'evento dannoso, così come prodottosi, non si sarebbe verificato se l'Amministrazione non avesse disposto il trasferimento del detenuto - affetto da psicopatie di rilevanza psichiatrica e già noto per pregressi episodi di etero-aggressività ed accessi di violenza in danno di persone e cose in ambito intramurario - dalla cella singola alla cella condivisa con la vittima.

Anzi, e al contrario, l’Amministrazione, onerata di dimostrare di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere, per fatto a lei non imputabile, non aveva sollevato alcuna eccezione utile e giuridicamente apprezzabile.

Inoltre, il tribunale ha ritenuto che fosse stata dimostrata anche la colpa “che, unitamente al fatto antigiuridico ed al danno ingiusto, fonda la responsabilità per violazione del precetto del neminem laedere (art. 2043 c.c.)”.

Da qui il riconoscimento della responsabilità dell’Amministrazione sia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1173 c.c. (da contatto sociale qualificato), sia agli effetti dell'art. 2043 c.c.

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