Il problema non è (quasi mai) lo strumento in sé, ma come il medesimo viene utilizzato e questo vale anche per l’uso dell’intelligenza artificiale negli scritti difensivi.

In caso di c.d. ‘allucinazioni’ dell’intelligenza artificiale sussiste la responsabilità aggravata della parte.

Questa è la conclusione alla quale è giunta una nuova pronuncia della giurisprudenza di merito resa in tema di responsabilità ed utilizzo dell’intelligenza artificiale (Tribunale di Siracusa, 20 febbraio 2026, n. 338)(avevamo parlato della questione già in Lite temeraria se l’atto è redatto con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, sulla base di citazioni astratte e inconferenti).

Nella vicenda di specie, nel contestare le eccezioni sollevate dal convenuto, l’attore aveva citato, nella propria memoria ex art. 171 – ter n. 1 c.p.c., quattro precedenti giurisprudenziali riportandone tra virgolette alcuni passaggi asseritamente testuali. Tuttavia, dalla verifica compiuta dal Tribunale mediante la consultazione del CED della Corte di Cassazione, e confermata dalla documentazione prodotta dal convenuto, era emerso che nessuna delle suddette sentenze conteneva i passaggi virgolettati.

Il Giudice ha dapprima escluso un malfunzionamento delle banche dati giuridiche professionali: tali strumenti indicizzano provvedimenti autentici e non generano testo, sicché non possono produrre precedenti con numeri, argomenti e virgolettati integralmente inesistenti. A conferma di ciò, il Tribunale ha provveduto a verificare i precedenti citati dall’attrice sulle banche dati giuridiche in uso alla magistratura italiana: le sentenze richiamate o non risultavano presenti, o vi erano ma con contenuto del tutto difforme dai passaggi virgolettati.

In senso analogo, è stato escluso un mero errore mnemonico o di trascrizione: non si trattava, infatti, di un numero errato o di una sezione male attribuita, bensì di massime costruite ex novo, prive di qualsiasi corrispondenza con le pronunce richiamate.

Infine, è stata esclusa anche l’ipotesi dell’invenzione deliberata: un professionista del diritto che fabbricasse consapevolmente quattro precedenti inesistenti si esporrebbe a conseguenze disciplinari di estrema gravità, in una misura del tutto sproporzionata rispetto a qualsiasi vantaggio difensivo conseguibile.

L’unica ipotesi residua, e al tempo stesso la più compatibile con la fenomenologia concreta del caso, secondo il Tribunale, era che il difensore si fosse avvalso di uno strumento di intelligenza artificiale generativa senza sottoporre gli output ottenuti alla doverosa verifica sulle fonti primarie.

Costituisce ormai fatto notorio, acquisito alla generalità dei consociati e certamente esigibile da un operatore professionale del diritto – si legge nella pronuncia - che i modelli di intelligenza artificiale generativa (c.d. Large Language Models) non costituiscono banche dati giurisprudenziali da cui estrarre precedenti e citazioni, bensì “strumenti di generazione automatica del linguaggio fondati su meccanismi inferenziali di natura statistica e probabilistica”. Tali sistemi, in altri termini, “non “sanno” né “ricordano” alcunché, ma si limitano a produrre sequenze di testo statisticamente plausibili sulla base di miliardi di parametri di addestramento, senza avere accesso - ordinariamente - ad alcuna base di conoscenza verificata o verificabile”. È per tale ragione che i modelli di intelligenza artificiale generativa sono notoriamente soggetti al fenomeno delle c.d. “allucinazioni”, consistente nella generazione di contenuti formalmente plausibili ma sostanzialmente falsi o inesistenti, ivi comprese citazioni giurisprudenziali mai rese.

L’utilizzazione acritica di tali strumenti, senza la doverosa verifica dell’attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie (banche dati giuridiche, repertori ufficiali, CED della Corte di Cassazione), secondo il Tribunale, integra gli estremi della colpa grave, “non potendosi più tollerare, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche diffuse, errori di tale natura, i quali, lungi dal costituire meri refusi o imprecisioni, aggravano significativamente l’attività del giudice e delle controparti, costretti a verificare l’attendibilità di ogni singola citazione e a controdedurre su precedenti inesistenti”.

Secondo il Giudice, si tratta di una condotta gravemente censurabile che giustifica l’applicazione della sanzione di cui all’art. 96, co. 3, c.p.c.

Da qui la condanna di parte attrice (anche) al pagamento di una somma, determinata in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno, quantificata in € 14.103,00, assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa.

Ai sensi dell’art. 96, co. 4, c.p.c., nel testo aggiunto dall’art. 3, co. 6, del D.lgs. n. 149/2022, l’attrice è stata altresì condannata al pagamento di un’ulterire somma di denaro quantificata in € 2.000,00.

Con provvedimento n. 107 del 24 febbraio 2026 il Garante Privacy ha ordinato, con effetto immediato, ad una nota società di logistica di interrompere il trattamento di dati personali oltre 1800 lavoratori.

Come si legge nel provvedimento, dalle verifiche svolte dall’ufficio del Garante, era risultato che, per mezzo di una piattaforma collegata al sistema di rilevazione delle presenze, venivano raccolte, in maniera sistematica e per tutta la durata del rapporto di lavoro, informazioni dei lavoratori.

Tra queste, erano comprese informazioni che facevano riferimento a specifiche patologie sofferte dai lavoratori, all’adesione di scioperi o partecipazione ad attività sindacali, nonché a dati personali familiari.

Si trattava di dati e commenti - conservati anche fino a dieci anni dalla cessazione del rapporto – che venivano inseriti nella piattaforma a seguito dei colloqui svolti dai manager a seguito delle assenze dei lavoratori.

Secondo il Garante, il trattamento avveniva in palese violazione della normativa che vieta al datore di trattare dati non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.

Inoltre, la Società dovrà interrompere anche il trattamento dei dati raccolti mediante le telecamere posizionate in prossimità di bagni e aree ristoro.

La Corte d’appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado che aveva annullato il licenziamento disciplinare, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro, riconoscendo al lavoratore un’indennità ex art. 3 co. 1 d.lgs. n. 23/2015.

La Corte, in sintesi, aveva rilevato che il fatto materiale oggetto di contestazione – avvenuto in un giorno in cui il lavoratore era in ferie e consistente nella simultanea sincronizzazione di centinaia file di importanza strategica per la Società (in quanto afferenti alla configurazione e al funzionamento degli impianti, ai programmi di produzione, al personale e ai contenuti formativi) – non poteva essere ritenuto insussistente. Secondo il giudice d’appello, tali fatti, che non erano stati specificamente contestati dal lavoratore, erano stati oggetto di una consulenza di parte ed avevano trovato riscontro nel contenuto di una richiesta di archiviazione presentata alla Procura della Repubblica di Treviso per il reato di accesso abusivo a sistema informatico.

Tuttavia, la Corte territoriale aveva giudicato la trasgressione non di gravità tale da integrare una giusta causa di licenziamento, tenuto conto del canone generale della proporzionalità, in assenza di prova, da parte del datore di lavoro, che lo scopo perseguito fosse la sottrazione, il furto e/o l’impossessamento di dati, così come del danno arrecato.

La Corte di Cassazione (ord. 26 febbraio 2026, n. 4371), nel respingere il ricorso principale del lavoratore e quello incidentale del datore, ha confermato la decisione.

La Suprema Corte ha ribadito, tra le altre cose, che il giudizio di proporzionalità tra il licenziamento disciplinare e l’addebito è devoluto al giudice di merito e che, dunque, la valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata manchi del tutto, ovvero sia  affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi ovvero manifestamente ed obiettivamente incomprensibili.

Nel rigettare la censura sollevata dal lavoratore, che aveva lamentato un’erronea applicazione dei criteri di riparto dell’onere della prova in materia di licenziamento, la Cassazione ha precisato che il giudice di appello aveva tratto il convincimento della sussistenza di un fatto disciplinarmente rilevante da una pluralità di elementi, quali la non contestazione dell'addebito, una consulenza di parte, il contenuto di una richiesta di archiviazione, oltre che da circostanze di contesto, quali la presenza del lavoratore in azienda in un giorno di ferie e in ora antelucana, senza che la presenza stessa fosse giustificata da ragioni lavorative.

Tale complessivo apprezzamento, attenendo al merito della vicenda, non è sindacabile in sede di legittimità con una denuncia di violazione di legge.

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