Il Senato, nella seduta del 4 marzo 2026, ha approvato la legge annuale sulle piccole e medie imprese. Si attende ora la pubblicazione.

Oltre alle disposizioni relative ai nuovi incentivi fiscali per le reti di imprese, si segnalano quelle dirette a promuovere il ricambio generazionale con assunzione agevolate dei giovani, nonché quelle poste a tutela della concorrenza con norme contro le false recensioni on Line.

In materia di lavoro, si segnalano, in particolare:

  • l’ampliamento delle modalità e dei momenti in cui il datore può erogare la formazione sulla sicurezza (anche durante la cassa integrazione e con realtà virtuale);
  • l’articolo 6, dedicato al ‘Part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale’: i lavoratori interessati (rientranti in specifiche categorie per il 2026 e 2027) potranno chiedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con esenzione dal versamento della quota di contributi a loro carico (fino ad un massimo di 3.000 euro annui). Per le ore non lavorate è comunque prevista la contribuzione ‘figurativa’. A fronte di ciascuna trasformazione, il datore dovrà assumere un lavoratore under 34 con contratto a tempo pieno e indeterminato;

l’articolo 11, rubricato ‘Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile’: il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, almeno una volta all’anno, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e quelli specifici. In caso di inadempimento a tale obbligo è introdotta una sanzione penale

La dichiarazione di inidoneità alle mansioni da parte del medico competente non esonera il datore di lavoro dal risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo. La responsabilità del datore di lavoro persiste ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. È dunque necessario che il datore proceda a ulteriori verifiche, avvalendosi di certificazioni provenienti da enti o strutture pubbliche o ricorrendo alle competenti Aziende Sanitarie Locali.

Questo è quanto ha recentemente sottolineato la Corte di Cassazione (sent. 2 marzo 2026, n. 4624).

Come ricorda la pronuncia, il giudizio di inidoneità alla specifica mansione non determina alcun obbligo, per il datore, di recedere dal rapporto di lavoro; piuttosto, tale giudizio comporta il divieto di continuare ad adibire il lavoratore alle mansioni non più compatibili con il suo stato di salute e il correlato obbligo, per il datore, di ricercare posizioni di lavoro adeguate, anche di livello inferiore, adottando, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 216 del 2003, ogni ragionevole accomodamento. Il legittimo esercizio del potere di recesso, difatti, è subordinato all'indisponibilità di mansioni, anche inferiori, adeguate alle condizioni di salute del dipendente e alla impraticabilità di accomodamenti ragionevoli.

Occorre poi considerare il ruolo del medico competente, definito dall'art. 2, lett. h) del D.Lgs. n. 81 del 2008, come colui che "in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto". Nello svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria, disciplinati dagli artt. 38 e ss. del citato decreto legislativo, il medico competente esprime i giudizi di idoneità o inidoneità, totale o parziale, permanente o temporanea, alla mansione specifica (art. 41, comma 6). Avverso tali giudizi è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (art. 41, comma 9).

Secondo la Cassazione, la fattispecie oggetto di causa, in cui l'inidoneità del lavoratore alle mansioni si basava sul giudizio del medico competente, cioè di un collaboratore della parte datoriale, non era equiparabile a quelle esaminate da altri precedenti di legittimità nei quali la decisione di recesso per sopravvenuta impossibilità della prestazione era stata adottata sulla base di accertamenti sanitari provenienti da enti e strutture pubbliche o svolti da organi e secondo procedure vincolanti per il datore di lavoro.

Nel caso in cui la decisione di recesso sia adottata confidando unicamente sul giudizio del medico competente – ha così soggiunto la Suprema Corte - si applica la responsabilità per fatto degli ausiliari prevista dall'art. 1228 c.c., ai sensi del quale "il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro".

In altre parole, l'art. 18 St. Lav. (e successive modifiche) contiene una mera presunzione iuris tantum circa l'entità del danno subito dal lavoratore, che convive con le norme generali del codice civile in tema di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento delle obbligazioni, tra cui gli articoli 1218 e 1228 c.c.

Dunque, la colpa datoriale non può ritenersi automaticamente esclusa ove il licenziamento per sopravvenuta inidoneità alle mansioni sia basato unicamente sul giudizio espresso dal medico competente, in assenza di ulteriori elementi, indagini e verifiche, esigibili da parte datoriale, quali accertamenti sanitari e certificazioni provenienti da enti o strutture pubbliche oppure la conferma del predetto giudizio di inidoneità ad opera dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che lo stesso datore può adire ai sensi dell'art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81 del 2008.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la sentenza d'appello non si era attenuta ai principi di diritto enunciati poiché aveva considerato il parere di inidoneità del lavoratore alle mansioni di per sé sufficiente a far venire meno la colpa datoriale nella decisione di recesso, senza tener conto del disposto dell'art. 1228 c.c. e traslando sul lavoratore, al quale era stato negato del tutto il risarcimento, le conseguenze dell'errato accertamento eseguito dal medico competente; il tutto, inoltre, senza considerare che la legge n. 92 del 2012, per le ipotesi di licenziamento illegittimo disciplinate dall'art. 18, commi 4 e 7, ha eliminato la misura minima di cinque mensilità di risarcimento.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 1218 c.c. in ipotesi di invalidità del licenziamento, l'accertamento della colpa del datore di lavoro, sia pure in misura minima, è già da solo sufficiente ad escluderne qualsiasi incidenza sul risarcimento del danno patito dal lavoratore per il licenziamento illegittimo.

La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio nell’ambito di una vicenda avente ad oggetto il licenziamento di una lavoratrice per superamento del periodo di comporto (Cass., 2 marzo 2026, 4623).

Dopo aver confermato la nullità del licenziamento perché discriminatorio, la Corte di merito ne aveva stabilito le conseguenze risarcitorie e, a tal fine, aveva valorizzato il silenzio serbato della lavoratrice sulla propria condizione di disabilità considerandolo fattore idoneo a sminuire la colpa datoriale e a comprimere l'indennità risarcitoria nella misura minima di cinque mensilità, che l'art. 18, comma 2, L. n. 300 del 1970, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, continua a definire non eliminabile.

Nell’accogliere il ricorso della lavoratrice, la Cassazione ha rammentato di aver già definito in precedenza i contenuti e i confini della responsabilità risarcitoria datoriale conseguente all'invalidità del licenziamento a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012) e che, con indirizzo costante, ha statuito che questa forma di responsabilità non comporta automaticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura stabilita dal quarto comma, con esclusione di ogni rilevanza dei profili del dolo o della colpa nel comportamento del recedente, e cioè per una sorta di responsabilità oggettiva. L'irrilevanza degli elementi soggettivi “deriva dalla rigidità della formulazione normativa, limitatamente alla misura minima delle cinque mensilità, assimilabile ad una penale, avente radice nel rischio di impresa, che può assumere la funzione di un assegno assistenziale (in senso lato) nel caso in cui al datore di lavoro non possano essere rimproverati atteggiamenti colposi o dolosi; la disposizione in esame, invece, commisurando l'indennità risarcitoria alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento, contiene una presunzione legale iuris tantum circa l'entità del danno patito dal lavoratore, mentre la questione relativa alla responsabilità risarcitoria deve ritenersi regolata dalle norme del codice civile in tema di danno conseguente a inadempimento delle obbligazioni, non introducendo l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori elementi distintivi”. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 1218 c.c., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno ove provi che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile.

Nella responsabilità contrattuale, a differenza di quanto accade in quella aquiliana – ricorda la pronuncia - la colpa non è elemento costitutivo della fattispecie poiché non integra un criterio di accertamento dell'inadempimento che, in quanto fenomeno oggettivo di mancata attuazione della regola contrattuale, resta estraneo al profilo soggettivo della colpa o del dolo, ma è “criterio di imputabilità della causa che ha impedito l'adempimento, sicché essa, rilevando non in sede di istituzione della responsabilità, ma sul versante dell'esonero da essa, costituisce tema di prova del debitore che opponga il fatto estintivo dell'obbligazione diverso dall'adempimento”.

In coerenza con tale premessa e con riferimento alle conseguenze risarcitorie del licenziamento illegittimo, la Corte ha precisato che la sussistenza di una causa non imputabile, escludente la responsabilità per inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c., ricorre quando l'inadempimento sia stato determinato da un impedimento oggettivo tale da non consentire al debitore di adempiere, pur avendo egli fatto quanto dovuto per eseguire l'obbligazione attraverso un comportamento positivo ispirato alla diligenza del buon padre di famiglia. Al contrario, la causa non imputabile che esclude la responsabilità del debitore non può essere ravvisata nell'erronea convinzione del debitore di non dovere adempiere, non essendo sufficiente la buona fede circa la propria condotta, ove questa non coincida con l'esaurimento di tutte le possibilità di adempiere secondo la normale diligenza.

Da qui l’assunto secondo il quale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1218 c.c. in ipotesi di invalidità del licenziamento, “non è necessario che il datore di lavoro fornisca la prova della propria mancanza di colpa: va ribadito che l'accertamento della colpa del datore di lavoro, sia pure in misura minima, è già da solo sufficiente ad escluderne qualsiasi incidenza sul risarcimento del danno patito dal lavoratore per il licenziamento illegittimo”.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte d'Appello, che pure aveva richiamato alcuni dei precedenti di legittimità in materia, non ne aveva però correttamente applicato i principi di diritto, in quanto aveva considerato elemento idoneo a ridurre l'indennizzo il silenzio della lavoratrice sulle reali condizioni di salute, in assenza – in realtà - di un obbligo o anche solo di un onere della lavoratrice, al di fuori di una doverosa interlocuzione su iniziativa datoriale di trasmettere informazioni (dati sensibili) sul proprio stato di salute.

Dunque – ha concluso la Suprema Corte - la sentenza impugnata, dopo avere qualificato come colposo l'inadempimento datoriale, a maggior ragione non avrebbe dovuto addossarne le conseguenze alla lavoratrice per ciò solo liquidando l'indennizzo nella misura minima.

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