Un’organizzazione privata la cui etica sia fondata su una religione non può esigere da un dipendente appartenente ad una determinata chiesa che pratica tale religione di non abbandonare tale chiesa nel corso del rapporto di lavoro, a pena di licenziamento, o di tornare a farne parte, dopo l’abbandono, al fine di proseguire il rapporto di lavoro, mentre

  •  tale organizzazione impiega altre persone per svolgere le stesse mansioni del dipendente in questione senza richiedere che siano membri di questa stessa chiesa, e
  • tale dipendente non tiene in pubblico comportamenti ostili a detta chiesa,

qualora, per la natura delle attività professionali di detto dipendente o per il contesto in cui esse vengono espletate, tali requisiti non siano essenziali, legittimi e giustificati per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto dell’etica di detta organizzazione.

Queste sono le conclusioni alle quali è giunta la Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea in relazione all’art. 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (sent. causa C-258/24).

Qui il testo integrale della sentenza.

Nella seduta dell’11 marzo 2026, il Senato ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025".

Il disegno di legge contiene 19 articoli diretti a recepire sei direttive europee e l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ad 11 regolamenti europei.  Si segnalano, tra le altre.

L’Allegato A fa poi riferimento ad ulteriori 18 direttive da recepire che non necessitano di criteri specifici di delega, ma che incidono comunque su importanti settori (ad esempio, protezione dei dati, sostenibilità, tutela dell’ambiente, sicurezza stradale, tutela dei consumatori e diritto di voto dei cittadini dell’Unione residenti in un altro Stato membro). Si segnala, in particolare, la direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (ne avevamo parlato in Le nuove norme europee sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso).

In tema di responsabilità sanitaria, il danno biologico terminale, inteso come pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel lasso di tempo intercorrente tra la lesione mortale e il decesso, costituisce danno di natura temporanea, massimamente grave e intenso ma ontologicamente distinto dal danno da invalidità permanente. Ne consegue che questo non può essere liquidato parametrandolo alle percentuali di invalidità stabilizzate proprie del danno permanente, dovendosi invece procedere a liquidazione equitativa che valorizzi la peculiare intensità e progressività della sofferenza fino alla morte, evitando quantificazioni meramente simboliche ma anche esiti di fatto punitivi. La componente morale del danno terminale, consistente nella sofferenza interiore derivante dalla consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine (c.d. danno catastrofale o da lucida agonia), deve essere tenuta concettualmente distinta dal danno biologico terminale e oggetto di autonoma valutazione e liquidazione equitativa, sulla base di chiari e logici parametri specificamente motivati, indipendentemente dalla durata dell'intervallo tra lesione e decesso.

Questi sono i principi che emergono da una recente ed interessante pronuncia della Corte di Cassazione (ord., 12 marzo 2026, n. 5677).

Nell’ambito di tale ordinanza, la Suprema Corte ha rammentato che il danno biologico terminale va definito come il pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione. Si tratta di un danno, anche se temporalmente limitato, massimo nella sua entità ed intensità, che sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale, ma che è concettualmente distinto dal danno da invalidità permanente, poiché la lesione, lungi dallo stabilizzarsi in postumi invalidanti, sfocia nella morte del soggetto.

La relativa liquidazione, ovviamente di natura equitativa, deve tenere conto delle caratteristiche peculiari del pregiudizio, in termini di massima gravità ed intensità, con la conseguente necessità che i fattori della personalizzazione siano fatti valere in grado assai elevato, dovendosi tenere ferma l'esigenza che l'importo non assuma carattere meramente simbolico rispetto al danno accertato.

Va però certamente escluso – si legge nella pronuncia - che il danno biologico terminale sia liquidabile come un danno permanente parametrato a percentuali di invalidità stabilizzate, giacché “l'idea di un danno alla salute "temporaneo", ancorché diretto non a guarigione o cronicizzazione bensì al decesso della vittima (e come tale, dunque, ontologicamente non parametrabile nemmeno tout court al danno da invalidità temporanea "ordinaria"), non consente l'applicazione dei criteri propri del danno permanente, dovendosi piuttosto valorizzare, in chiave equitativa, la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso”.

Resta poi ferma – ricorda la Cassazione - la necessità di distinguere e assoggettare a separata valutazione, accanto alla componente biologica del danno terminale, la componente morale, consistente nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso.

Anche per tale parte, tuttavia, la liquidazione necessariamente equitativa deve pur sempre avvalersi di chiari e logici parametri adeguatamente motivati.

Nel caso affrontato dalla Corte, la sentenza di appello aveva invece operato una liquidazione unitariamente e indistintamente riferita ad entrambe le componenti del danno in questione, mancando di illustrare i criteri seguiti.

In argomento si veda anche La liquidazione del danno da lucida agonia nonché La lesione del diritto di autodeterminarsi nel caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie terminali.

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