L’AGCM ha pubblicato due nuovi documenti al fine di facilitare la comprensione e la corretta applicazione delle regole contenute nelle Linee Guida e del Codice di condotta per gli influencer (ne avevamo parlato in Linee Guida e Codice di Condotta per gli influencer).
Si tratta delle FAQ, dal contenuto volutamente pratico, che spaziano dall’ambito di applicazione delle Linee Guida alla trasparenza pubblicitaria a tutela dell’utente.
L’altro documento (Allegato A), come precisa la stessa Autorità, è destinato a professionisti (avvocati, media agenzie, brand e piattaforme) che necessitano di un inquadramento tecnico-giuridico delle fonti applicabili (TUSMA, Codice del Consumo, Regolamento DSA, Digital Chart IAP) e contiene una panoramica degli obblighi e degli adempimenti procedurali derivanti dall’iscrizione nell’Elenco pubblico degli influencer rilevanti.
È un documento che ha espressamente una finalità di orientamento e che non vincola le valutazioni dell’Autorità in relazione a singole fattispecie che restano soggette all’esame caso per caso.
Con ordinanza n. 6433 del 18 marzo 2026, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in tema di risarcimento dei danni e diritto all’oblio.
Il ricorrente era stato imputato per i reati di cui agli artt. 110 e 648 c.p. il cui procedimento penale si era concluso nel 2022 con dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione; egli aveva così inviato a Google due istanze di deindicizzazione relative ad articoli di quotidiani on line che parlavano della vicenda penale, includendo il link alla sentenza di proscioglimento.
Il Tribunale di Roma aveva rilevato che la Società aveva accolto una delle due domande di deindicizzazione, procedendo di conseguenza, mentre non aveva accolto l’altra, asseritamente per una svista nel non rilevare il collegamento. Solo dopo la notifica del ricorso la medesima Società aveva provveduto a rimuovere gli URL contestati dal ricorrente. Il Tribunale aveva così ritenuto cessata materia del contendere, affermando che era stato violato il diritto all’oblio del ricorrente, ma negando il risarcimento del danno reputando non provato il relativo pregiudizio.
Il ricorrente aveva così proposto ricorso per cassazione lamentando, in sintesi, che il primo giudice aveva reso una motivazione apodittica e contraddittoria in quanto, pur avendo affermato che il comportamento del resistente aveva violato il suo diritto all'oblio, non aveva valutato una pluralità di elementi emergenti dagli atti con riferimento alla diffusione di una notizia ormai superata dal giudizio di assoluzione. In particolare, il Tribunale aveva omesso di utilizzare i criteri di accertamento del pregiudizio derivante dal fatto illecito tramite presunzioni, tenendo presente la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima e non aveva esposto le ragioni per le quali le circostanze di fatto allegate e dedotte in ricorso non fossero sufficienti ai fini probatori.
La Cassazione ha condiviso la censura, ritenendo che la motivazione non raggiungesse il minimo costituzionale.
Nel caso di specie – secondo la Cassazione - il giudice di merito, dopo aver rilevato che la tardiva deindicizzazione costituiva un illecito e che il comportamento del resistente aveva, quindi, violato il diritto all’oblio del ricorrente, aveva poi respinto la domanda di risarcimento del danno sulla base di una motivazione apodittica affermando che “Per quanto attiene al risarcimento del danno, si rileva che il ricorrente non ha offerto la prova in ordine alla sussistenza di esso e, quindi, la domanda va respinta” e ciò nonostante la parte avesse esposto specifiche deduzioni sulla natura degli articoli sui loro contenuti e sulle ragioni per le quali dovevano essere deindicizzati tempestivamente.
Si tratta – si legge nella pronuncia - di una mera frase di stile, che pone peraltro in contrasto con quella precedente sulla violazione del diritto all’oblio, ricorrendo alla quale il giudice è venuto meno al compito di esaminare il fatto così come esposto ed accertato (ovvero anche tramite il principio di non contestazione), nonché di esaminare le allegazioni sui i contenuti di queste articoli, per verificare se la tardiva deindicizzazione avessero “effettivamente idoneità a causare un pregiudizio, esponendo al pubblico dati e informazioni personali non più di interesse così ledendo anche la reputazione della persona e il diritto alla riservatezza senza alcun interesse pubblico rilevante, potendo a tal fine fare ricorso alle presunzioni semplici considerando la diffusione della notizia, la correttezza delle informazioni in essa riportate e la posizione sociale del soggetto”.
Ne è disceso l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
In argomento si veda anche Privacy informatica, diritto all’oblio e diritto di cronaca giudiziaria, Diritto di cronaca e diritto all’oblio: il bilanciamento tra due diritti in un web che non dimentica, nonchéIl diritto all’oblio nell’ambito di una richiesta di risarcimento del danno per illecito trattamento dei dati personali
In tema di licenziamento, quando il recesso datoriale è causalmente collegato alle assenze per malattia del lavoratore, trovano applicazione in via speciale le regole contenute nell'art. 2110 c.c. che impediscono al datore di lavoro di risolvere unilateralmente il rapporto finché non sia superato il periodo di comporto, a prescindere dalle ricadute organizzative e di costo derivanti dall'assenteismo.
Ne consegue che lo scarso rendimento o il disservizio aziendale determinato da ripetute e certificate assenze per malattia non può legittimare, prima del superamento del comporto, un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, né può essere riqualificato in licenziamento per scarso rendimento, atteso che quest'ultimo presuppone una condotta imputabile al lavoratore, con violazione del dovere di diligente collaborazione, che nella malattia non abusiva né simulata difetta in radice.
Questi principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione (ord., 11 marzo 2026, n. 5469).
Nel caso affrontato dalla pronuncia, i giudici di secondo grado avevano sottolineato che il licenziamento per scarso rendimento del lavoratore può essere un licenziamento per giustificato motivo soggettivo (e non oggettivo), ove risulti (addebitato e poi) provato un grave inadempimento degli obblighi contrattuali a suo carico.
Nel licenziamento per scarso rendimento del lavoratore – rammenta la Corte - rientrante nel tipo del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro - cui spetta l'onere della prova - non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell'espletamento della sua normale prestazione
Nella vicenda di specie – secondo la Cassazione – la Corte territoriale aveva messo in luce che al lavoratore non era stato contestato alcun rilievo disciplinare, come riconosciuto in giudizio dalla stessa datrice di lavoro. Questa, infatti, aveva posto a fondamento del licenziamento il dato oggettivo dell’assenteismo, dovuto a malattia, che, sempre secondo la datrice di lavoro, aveva comportato l’insorgere di rilevanti difficoltà per l'organizzazione dei turni di lavoro e per l'aggravio dei relativi costi.
Tuttavia, il licenziamento così intimato, in base ai su riportati principi di diritto ai quali, secondo la Suprema Corte, si era conformata la sentenza impugnata, in mancanza di superamento del periodo di comporto ex art. 2110, comma secondo, c.c., era da considerarsi contra legem.