Con messaggio n. 1188 del 2 aprile 2026, l’INPS ha fornito istruzioni in merito alla ‘Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2026 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027’.
L’Istituto ha rammentato che l’articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), ha modificato l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, introdotto dall’articolo 1, comma 206, lettera c), della legge n. 232 del 2016, sostituendo le parole “2023 e 2025” con le seguenti: “2023, 2025 e 2027”.
Per effetto di tale modifica gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023, 2025 e 2027 non si applicano ai requisiti pensionistici previsti per l’accesso al pensionamento in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Pertanto, i requisiti in argomento, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 dai decreti direttoriali 6 dicembre 2011 e 16 dicembre 2014 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, non sono adeguati agli ulteriori incrementi della speranza di vita fino al 31 dicembre 2028.
Come ricorda il messaggio, la domanda di riconoscimento del beneficio in argomento può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.
Qui il testo integrale del messaggio contenente, nel dettaglio, procedure e termini.
Secondo la Cassazione, non vi è alcun automatismo in tal senso (sentenza n. 8214 del 2 aprile 2026).
La Corte d’appello, confermando il provvedimento di primo grado, aveva accolto la domanda proposta da un lavoratore nei confronti di una società, adottando una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro fra le parti, con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni.
La Corte territoriale aveva sottolineato che la società era subentrata nell’appalto concernente i servizi di pulizia presso l’ospedale dove il lavoratore era addetto da molti anni, con conseguente obbligo, per tale società, secondo la c.d. clausola sociale prevista dal CCNL applicato, di assumere il personale già adibito nel medesimo servizio. Inoltre, secondo il Giudice d’appello, la condanna irrevocabile per gravi reati nonché l’interdizione perpetua dai pubblici uffici non impedivano l’assunzione posto che la mansione assegnata (addetto alle pulizie) escludeva l’assunzione del ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (dunque, attività estranea all’esercizio di qualsivoglia potestà amministrativa o di poteri autoritativi o certificativi, senza maneggio di denaro) e la commissione dei reati risaliva nel tempo; né automatismi di esclusione di tali persone, con precedenti penali, potevano ritenersi derivare dal c.d. codice antimafia.
Avverso tale sentenza aveva proposto ricorso per cassazione la Società, ma la Suprema Corte ha ora confermato le decisioni di merito.
Il c.d. Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011) – ricorda la Corte - obbliga gli imprenditori ad una più attenta selezione del personale, senza imporre alcun automatismo tra l’accertamento di precedenti penali e la mancata assunzione, soprattutto ove si segua una procedura in applicazione della c.d. clausola sociale prevista dal ccnl.
Gli artt. 82 – 85 del d.lgs. n. 159/2011 prevedono, a carico delle società concessionarie di servizi pubblici, l’acquisizione della documentazione antimafia al fine di ottenere la stipulazione di contratti con l’ente/amministrazione pubblica. La suddetta documentazione deve riferirsi, con riguardo ad una società di capitale, “al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento” nonché “anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico” (art. 85). Ove si riscontri l’adozione, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione nei confronti di tali soggetti, sussiste il divieto di stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione (art. 67 d.lgs. n. 159/2011).
La Corte ha rammentato che la documentazione antimafia può rappresentare valido strumento, per l’imprenditore, al fine di selezionare il personale da assumere e di valutare la compatibilità della personalità del soggetto da assumere rispetto alle mansioni da assegnare, in quanto tale comparazione può, eventualmente, consentire l’esonero, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dall'obbligo di facere a carico del datore di lavoro scaturente dalla previsione di un contratto collettivo. È indubbio, infatti, - secondo la Cassazione - che l'attitudine professionale del dipendente può essere esclusa dalla commissione di un grave reato ove la posizione da attribuire all’interno dell’impresa (e il settore di attività) possa rappresentare un veicolo, per la mafia, per controllare o guidare dall’esterno l’impresa.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva valutato comparativamente il profilo penale del lavoratore e la collocazione da assumere all’interno dell’impresa (addetto alle pulizie) ed aveva correttamente ritenuto, da un punto di vista giuridico, che nessun divieto di assunzione provenisse dalle norme del codice antimafia e, da un punto di vista fattuale (insindacabile in sede di legittimità), che i tempi di commissione dei reati (risalenti agli anni ottanta) e la mansione da affidare al lavoratore (che escludeva rapporti con il pubblico e maneggio di denaro, trattandosi di un addetto alle pulizie) non rappresentavano circostanze oggettive idonee a fondare il sospetto di una contiguità del dipendente alla criminalità organizzata.
Pertanto, il ricorso proposto dalla Società è stato rigettato.
Una interessante pronuncia della Corte di Cassazione ha recentemente affrontato la questione della responsabilità medica in relazione alle linee guida e ai protocolli sperimentali (ord. 30 marzo 2026, n. 7615).
La controversia originava dalla partecipazione di un soggetto affetto da un carcinoma metastatico ad uno studio sperimentale di fase III relativo all’impiego di un farmaco. Il trattamento aveva sortito effetti di eccezionale efficacia, determinando la regressione di buona parte delle metastasi e la stabilizzazione del quadro clinico complessivo.
Tuttavia, a séguito della chiusura del protocollo sperimentale, i sanitari avevano interrotto la somministrazione del farmaco e, pur a fronte della successiva ripresa della malattia, avevano omesso di attivare le procedure di erogazione off-label prescritte dal D.M. 8 maggio 2003 e, in luogo della prosecuzione dell'immunoterapia, avevano adottato un protocollo standard (chemioterapico e ormonoterapico) rivelatosi del tutto inidoneo a contrastare la recidiva, conducendo il paziente al decesso.
Le eredi avevano così convenuto in giudizio l’Azienda ospedaliera ed i sanitari responsabili del progetto sperimentale chiedendo la loro condanna al risarcimento del danno biologico e morale patito dal de cuius a seguito dell’interruzione del trattamento terapeutico sperimentale ovvero, in subordine, il danno da perdita della concreta opportunità di sopravvivenza.
Il Tribunale aveva ravvisato l’inadempimento dei convenuti consistente nella colpevole omissione delle attività necessarie al reperimento del farmaco al di fuori del protocollo sperimentale chiuso. Sotto il profilo eziologico, aveva ritenuto che, sebbene la riattivazione della patologia tumorale potesse essere ascritta alla sospensione della terapia, non fosse possibile determinare se la prosecuzione del trattamento avrebbe scongiurato l'evento letale o se avrebbe determinato un prolungamento della vita e in quali condizioni, perciò negava il risarcimento del danno da morte e del c.d. danno iure hereditatis (c.d. danno biologico terminale e c.d. danno catastrofale) e di quello iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale). Tuttavia, ritenendo che la condotta ascritta ai convenuti avesse sicuramente privato il paziente di un'opportunità, aveva liquidato, attraverso un criterio equitativo, un danno in termini di perdita di chance di sopravvivenza.
La Corte territoriale, all’esito dell’appello proposto dall’azienda ospedaliera e dai medici, aveva confermato la sentenza di primo grado. In particolare, l’esito del giudizio primo grado era stato condiviso nella parte in cui aveva individuato la responsabilità degli appellanti nell'aver interrotto la terapia sperimentale senza proporre alternative valide. Sebbene il trattamento sostitutivo non fosse tecnicamente errato per la letteratura generale, risultava privo di evidenze specifiche per il peculiare percorso del paziente.
La struttura e i sanitari avevano così proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 D.M. 8 maggio 2003 per aver la Corte d'Appello ritenuto che i dati disponibili sulle sperimentazioni fossero da riferirsi al singolo paziente partecipante e non a quelli complessivamente ricavabili dallo studio clinico effettuato.
La Cassazione ha reputato la questione malposta. Non è in discussione la validità statistica del trattamento sperimentale o l'opportunità della sua interruzione globale – si legge - bensì la sussistenza dei presupposti per rendere obbligatoria la richiesta di fornitura post-trial in un caso di beneficio clinico eccezionale e documentato pur a fronte di uno studio clinico che non abbia raggiunto l'obiettivo primario di efficacia collettiva. In sostanza, sia il Tribunale che la Corte d'Appello non avevano negato le ragioni che imponevano di interrompere la sperimentazione, ma avevano ritenuto ingiustificata l'omissione nell'attivare l'iter previsto dal D.M. 8/5/2003 per richiedere direttamente all'impresa produttrice la prosecuzione della fornitura del farmaco per il paziente nei cui confronti la terapia si era rivelata concretamente e inconfutabilmente efficace.
Non è d'ostacolo a tale ragionamento, secondo la Corte, il contenuto delle prescrizioni delle Linee Guida.
La Corte ha rammentato di aver già chiarito, in precedenti pronunce, che le Linee Guida e i protocolli scientifici non sono leggi rigide, ma "raccomandazioni" che il medico deve adattare al caso concreto. In particolare – ricorda la Corte - Cass. n. 34516/2023, confermando la sentenza con cui la Corte territoriale aveva censurato la condotta dei medici, i quali, nell'eseguire un intervento chirurgico di particolare difficoltà, avevano omesso di adottare una tecnica chirurgica, già conosciuta dalla comunità scientifica di settore, sebbene ancora non implementata nelle linee guida, che avrebbe consentire di ridurre in altissima misura il rischio della complicanza, poi in effetti intervenuta, ha ribadito che “le linee guida non hanno rilevanza normativa o "parascriminante", non essendo né tassative, né vincolanti; conseguentemente, pur rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida". Con la conseguenza che, pur rappresentando un utile parametro nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non eliminano la discrezionalità giudiziale, atteso che il giudice è libero di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta.
Ne discende e che l'esito infausto della sperimentazione globale “non può assurgere a giustificazione oggettiva della mancata adozione, una volta interrotto il trattamento efficace, di ogni misura, compresa quella di richiedere al produttore del farmaco la somministrazione del trattamento off label, atteso che i sanitari avevano l'obbligo di adeguare la loro condotta alla storia clinica specifica del soggetto in cura e non ad una media statistica astratta”.
A maggior ragione, non possono farlo quando, come nella specie, si imputi loro di non avere agito con la diligenza richiesta, atteso che “il giudice delle leggi, con la sentenza n. 295 del 2013, ha chiaramente specificato che la limitazione di responsabilità derivante dall'osservanza delle Linee guida trova il suo invalicabile limite nell'addebito di imperizia -giacché le Linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia - e non anche quando l'esercente la professione sanitaria si sia reso responsabile di una condotta negligente e/o imprudente”.
Pertanto, in un interessante passaggio, la Cassazione ha sottolineato l’illegittimità di una condotta che pretenda di subordinare un beneficio clinico individualmente accertato (la scomparsa delle metastasi viscerali nel caso di specie) alla mera rispondenza a parametri aggregati, atteso che “la finalità del rapporto terapeutico non risiede nella validazione di un modello statistico, bensì nella tutela della salute della persona nella sua unicità. Ne consegue che l'omessa istanza di prosecuzione della fornitura ex art. 3 del D.M. 8/05/2003 ha integrato una violazione della Iex artis, poiché ha privato l'E.E. dell'unico strumento di sopravvivenza validato dalla sua specifica risposta terapeutica ed ha disatteso l'obbligo di costruire la cura per la persona e con la persona singola persona (...) in sé e per sé considerata, che è il centro e il fine ultimo del rapporto terapeutico”.
Tale condotta omissiva, consistente nella omessa richiesta all'impresa produttrice di continuare a fornire il farmaco per le esigenze terapeutiche specifiche del paziente, il quale, peraltro, ne aveva fatta esplicita richiesta, è stata correttamente rimproverata agli odierni ricorrenti ed è stata ritenuta causa dell'evento dannoso, consistito nell'aver privato il paziente non di una prospettiva certa di guarigione, ma della "chance" di sopravvivenza che il diritto tutela autonomamente, rendendo la distinzione tra dato aggregato e dato singolo irrilevante rispetto all'obbligazione gravante sui sanitari.