Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter del 30 settembre 2026, ha riferito di aver comminato una sanzione di dieci mila euro ad un istituto a seguito dei reclami di due dipendenti che avevano lamentato la violazione dei propri dati personali ed il mancato rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori in relazione all’installazione di un impianto di videosorveglianza.

Da quanto si evince dal provvedimento, l’istruttoria svolta aveva dimostrato che l’Istituto, dopo aver stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, aveva installato l’impianto in maniera non conforme alla planimetria concordata, aumentando, in particolare, il numero di telecamere e modificando la loro ubicazione. Inoltre, in alcune giornate, durante gli orari di apertura degli uffici, l’istituto aveva attivato le telecamere, sebbene per sole finalità di test, senza aver reso una qualche informativa ai lavoratori.

Pertanto, il Garante ha concluso che l’Istituto aveva agito in maniera non conforme al principio di liceità, correttezza e trasparenza, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 12, par. 1, e 13 del Regolamento e che aveva posto in essere un trattamento di dati personali dei lavoratori mediante il sistema di videosorveglianza in assenza di una preliminare valutazione di impatto sulla protezione dei dati e, pertanto, in violazione dell’art. 35 del Regolamento.

Il principio secondo il quale la struttura sanitaria non risponde se è esclusa la colpa dei sanitari non tiene conto che la struttura sanitaria può rispondere anche per fatto proprio che presupponga la sua colpa e non quella dei sanitari.

Lo ha evidenziato la Corte di Cassazione in una recente pronuncia (ord., 1° ottobre 2026, n. 26056).

La Corte d’Appello aveva ritenuto che la responsabilità della ASL per fatto altrui presupponesse la colpa dell’ausiliario, e, poiché, in quel caso, la colpa dei medici era stata esclusa, aveva ritenuto che non si potesse ritenere responsabile l’Azienda sanitaria.

I ricorrenti avevano così impugnato la sentenza, osservando che la responsabilità della struttura sanitaria può essere una responsabilità per fatto dei suoi ausiliari (il personale sanitario) ma può anche essere una responsabilità per fatto proprio. Può accadere, infatti, che il pregiudizio per il paziente derivi dalle condotte non del medico, ma della struttura, per via della disorganizzazione di quest’ultima o di una sua negligenza.

I ricorrenti avevano fatto discendere l’erroneità della sentenza impugnata da tali principi, atteso che il CTU aveva individuato, nella gestione del caso, carenze di tipo organizzativo che avevano influito sulla erronea diagnosi. In particolare, l’inziale anamnesi non era stata fatta presente ai medici curanti e le informazioni raccolte non erano state trasfuse nella cartella; questa carenza organizzativa aveva impedito, secondo il CTU, agli stessi medici di avere un quadro completo e dunque di potersi accorgere della infezione tubercolare in tempo per intervenire.

La Cassazione ha reputato le censure fondate.

Secondo la Suprema Corte “Che la struttura sanitaria possa rispondere per fatto proprio, per carenze organizzative è pacifico, ed il titolo di responsabilità non cambia (Cass. 7074/ 2024)” tanto che la transazione con il medico non impedisce l’azione verso la struttura, a cagione del fatto che quest’ultima può essere responsabile per fatto proprio, diverso da quello del medico dipendente o ausiliario (Cass. 26118/2021) (ne abbiamo parlato anche in La responsabilità della struttura viene meno per effetto dell’accordo tra medico e paziente?

Dunque, a dire della Cassazione, la Corte territoriale aveva rigettato la domanda senza affrontare questo problema, e così facendo, da un lato, aveva  erroneamente applicato l’art. 1218 c.c. - in base al quale, proprio perché il contratto è stipulato con la struttura, quest’ultima assume obbligazioni anche in proprio e non solo per fatto degli ausiliari - e da un altro lato, non aveva tenuto conto di quanto emerso dalla CTU, ossia della carenza organizzativa che avrebbe portato al ritardo nella diagnosi.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato l’interpello del 30 settembre 2026sulle modalità digitali di assolvimento degli obblighi di consegna e di acquisizione della documentazione connessa all’instaurazione del rapporto di lavoro.

I quesiti posti erano i seguenti:

  1. se gli obblighi di consegna al lavoratore di documenti che non richiedono attività compilativa o dichiarativa da parte dello stesso possano essere assolti mediante messa a disposizione in un'area riservata di una piattaforma informatica accessibile al solo lavoratore interessato;
  2. se la compilazione e la sottoscrizione della documentazione contenente dichiarazioni di scienza o di volontà del lavoratore possano essere effettuate mediante applicativi digitali o strumenti informatici equivalenti, previa identificazione elettronica del dichiarante e nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD).

Con riferimento al primo quesito, il Ministero ha concluso che, in assenza di disposizioni che prescrivano specifiche modalità di consegna, gli obblighi documentali possono essere assolti mediante messa a disposizione dei documenti in un'area riservata della piattaforma aziendale accessibile esclusivamente al lavoratore interessato, purché siano garantiti: a) l'identificazione dell'utente e la sicurezza del processo di accesso; b) l'accessibilità e la disponibilità della documentazione da parte del lavoratore, intese come possibilità di visionare, conservare e riprodurre i documenti; c) l'integrità dei documenti; d) la tracciabilità della data di messa a disposizione e, ove richiesta, della presa visione da parte del lavoratore.

Con riguardo al secondo quesito, il Ministero non ha ravvisato elementi ostativi alla digitalizzazione degli adempimenti sopra richiamati. In particolare, per i documenti a contenuto meramente informativo – si legge - è sufficiente la messa a disposizione tracciata secondo le garanzie indicate con riferimento al primo quesito; per i documenti che contengono dichiarazioni di scienza o di volontà del lavoratore è necessaria la sottoscrizione con firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ovvero la formazione del documento con il processo di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del CAD, non essendo sufficiente la sola identificazione mediante SPID o CIE. Restano fermi gli eventuali requisiti di forma e i termini prescritti dalla disciplina propria di ciascun documento, la cui verifica compete al datore di lavoro, nel rispetto del CAD, del Regolamento eIDAS e delle pertinenti Linee guida AgID.

Il documento ricorda comunque che, per tutte le tipologie di documenti oggetto dell’interpello, il datore di lavoro dovrà essere in grado di dimostrare, anche in occasione di eventuali accertamenti ispettivi, l'effettivo assolvimento degli adempimenti e la corretta formazione dei documenti, mediante la conservazione delle evidenze informatiche idonee a comprovare l'avvenuta messa a disposizione della documentazione e, nei casi in cui sia richiesta una dichiarazione del lavoratore, la riconducibilità della stessa al soggetto dichiarante con le modalità sopra richiamate.

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