L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, dev'essere interpretato nel senso che “la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, effettuata dal datore di lavoro in seguito al rifiuto di tale lavoratore di ottemperare alla decisione unilaterale del datore di lavoro di trasferire il suo luogo di lavoro in una sede distante dalla sede iniziale, rientra nella nozione di «licenziamento», ai sensi del primo comma, lettera a), di tale disposizione”.

L'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che “esso osta a che la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, effettuata dal datore di lavoro in seguito al rifiuto di tale lavoratore di ottemperare alla decisione unilaterale del datore di lavoro di trasferire il suo luogo di lavoro in una sede distante dalla sede iniziale, non sia presa in considerazione ai fini del computo del numero dei licenziamenti effettuati tenuto conto delle soglie fissate da tale direttiva (la Corte si è così pronunciata nell'ambito di una controversia promossa da una società in liquidazione e alcuni lavoratori, in merito alla risoluzione dei contratti di lavoro di questi ultimi, intervenuta a seguito del loro rifiuto di conformarsi alla decisione di trasferimento del loro luogo di lavoro)”.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha così deciso la questione pregiudiziale sottopostale in materia di rifiuto del trasferimento a sede distante e nozione di licenziamento ai fini del computo nelle procedure collettive (sentenza n. 907 del 4 giugno 2026).

In sintesi, dunque, la cessazione del rapporto derivante dal rifiuto del lavoratore costituisce un licenziamento ai sensi della direttiva 98/58/CE e, dunque, deve essere compreso nel computo delle soglie per l’attivazione delle citate procedure di licenziamento collettivo che comprendono le attività di informazione e di consultazione sindacale.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento 2026/1139 che modifica il regolamento 2021/691 in tema di sostegno ai lavoratori di imprese in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente.

La nuova normativa introduce importanti modifiche in relazione al Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro.

Le principali novità riguardano:

  • l’intervento preventivo: il fondo non agisce più solo ex-post (a licenziamento avvenuto), ma sostiene i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è considerata imminente;
  • l’ampliamento del FEG: viene esteso l'ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per includere i piani di ristrutturazione industriale;
  • l’obiettivo: mitigare l'impatto sociale delle crisi d'impresa facilitando la transizione professionale e la riqualificazione dei lavoratori a rischio.

Come ha precisato anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel dare notizia del Regolamento, tra le misure di politica attiva lavoro finanziabili dal FEG rientrano:

  • attività di formazione e riqualificazione;
  • certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite;
  • servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività mirate per gruppi;
  • orientamento professionale;
  • servizi di consulenza;
  • tutoraggio;
  • assistenza al ricollocamento;
  • promozione dell'imprenditorialità;
  • attività di cooperazione.

In tema di impresa familiare, l'art. 230-bis c.c. esige soltanto la continuità dell'apporto del familiare all'impresa, e, al di fuori dei casi in cui rilevi l'applicazione del regime fiscale dell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, non richiede che il lavoro prestato dal medesimo collaboratore all'interno dell'impresa familiare sia prevalente rispetto ad altre attività eventualmente dallo stesso svolte.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 17293 del 1° giugno 2026) ha così respinto il ricorso di un’impresa proposto avverso la sentenza di appello che aveva accertato che il coniuge lavoratore aveva contribuito alla crescita dell’impresa ed aveva riconosciuto il suo diritto a ricevere la liquidazione della quota degli utili a seguito della cessazione dell’impresa familiare.

La ricorrente aveva denunciato, tra le altre cose, la violazione dell'art. 230 bis c.c. per aver il giudice di appello escluso che la norma indicata richiedesse la prevalenza dell'attività prestata dal collaboratore nell'impresa del congiunto rispetto ad altre attività.

Secondo la Cassazione, sul piano dell'interpretazione letterale in senso stretto dell'art. 230-bis c.c., nell'intero testo di tale articolo non ricorre mai il vocabolo "prevalenza" (intesa nel senso comune di essere prevalente in senso quantitativo e/o qualitativo rispetto ad altro termine di comparazione), o anche altra locuzione sinonima ovvero assimilabile. Il secondo comma dell'art. 230-bis c.c. recita: "Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo"; ma la nozione di "equivalenza" non è il "contrario", sul piano logico-grammaticale, di "prevalenza". E, del resto, - ha proseguito la Corte - è noto che la specificazione del secondo comma rappresenta attuazione a livello di legislazione ordinaria dei principi sanciti dall'art. 37, comma primo, Cost. e, quindi, nell'ambito dell'art. 230-bis c.c., svolge una funzione che nulla ha a che vedere con la tematica in oggetto.

Richiamando la motivazione di alcuni precedenti di legittimità, della Sez. Tributaria e della Sez. Lavoro, nonché la sentenza n. 148/2024 della Corte Costituzionale (ne avevamo parlato in La disciplina dell’impresa familiare si applica anche alla convivenza di fatto) la Corte ha enunciato il principio di diritto sopra richiamato.

In tema di impresa familiare si veda anche Impresa familiare: al convivente di fatto spettano le tutele previste per il coniuge ove risulti un apporto effettivo e continuativo all’impresa.

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