In tema di licenziamento disciplinare per irreperibilità del lavoratore alle visite fiscali INPS, l'interpretazione dei verbali di accesso redatti dal medico fiscale, quale atto amministrativo a contenuto non normativo, integra valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione ove sorretta da motivazione logicamente coerente e rispettosa dei criteri disciplinati dagli artt. 1362 ss. c.c. L'ambiguità intrinseca di espressioni quali "sconosciuto/irreperibile all'indirizzo" consente al giudice di valorizzare elementi indiziari (esiti di accessi contigui, situazione dei luoghi, annotazione "impossibilità a lasciare l'invito") e di escludere la prova dell'irreperibilità del lavoratore, con conseguente insussistenza del fatto contestato cui hanno fatto seguito la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la reintegrazione del lavoratore.
Con tali argomenti la Cassazione ha respinto le tesi prospettate da una Società che aveva disposto il licenziamento disciplinare nei confronti di un lavoratore al quale era stato contestato di essersi reso irreperibile in occasione di tre visite mediche di controllo durante i periodi di assenza per malattia (sentenza, 2 luglio 2026, n. 22621).
Il Giudice di primo grado aveva annullato il licenziamento per giusta causa. La Corte territoriale, nel condividere l'iter decisorio del giudice di primo grado, aveva escluso la sussistenza del grave inadempimento. In particolare, le decisioni di merito erano ruotate intorno, in particolare, al contenuto dei verbali delle tre visite mediche: il primo riferiva di un “esito sconosciuto/irreperibile all’indirizzo”, il secondo, esito “non ha risposto nessuno all’indirizzo”, il terzo un esito analogo al primo. Secondo la Corte d’appello, si trattava di indicazioni ambivalenti che potevano dare adito ad opposte interpretazioni.
Nel respingere il ricorso del datore di lavoro, la Cassazione ha ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione, da parte del giudice di merito, di un atto amministrativo a contenuto non normativo costituisce una valutazione di fatto che è sottratta al controllo della Suprema Corte qualora sia immune da vizi logici e giuridici.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva operato un'interpretazione complessiva e coordinata delle espressioni contenute nei verbali, non limitandosi al dato testuale atomisticamente considerato, ma inserendolo in un più ampio quadro indiziario. In particolare, la Corte aveva dato rilievo all'annotazione "impossibilità a lasciare l'invito", che difficilmente si concilia con l'ipotesi di una semplice assenza del lavoratore dal domicilio (in tal caso il medico avrebbe lasciato l'invito nella cassetta delle lettere, come in altre occasioni); aveva altresì valorizzato la comparazione con gli accessi andati a buon fine in date contigue; ed aveva, infine, rilevato che la situazione dei luoghi era poi mutata, con la presenza di indicazioni sufficienti per reperire l'abitazione.
Con riferimento alla critica che faceva leva sull’efficacia dei verbali di accesso per visita medica, la Corte ha rammentato che il certificato redatto dal medico convenzionato con l'INPS per il controllo della malattia del lavoratore costituisce atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza.
Tuttavia, l'efficacia probatoria privilegiata è limitata a quanto effettivamente attestato nel documento: qualora il medico certifichi esclusivamente che all'indirizzo indicato non ha risposto nessuno, senza attestare espressamente l'assenza del lavoratore dal domicilio, è ammissibile la prova contraria volta a dimostrare l'effettiva presenza del lavoratore presso l'abitazione al momento della visita di controllo, non sussistendo contrasto tra tale accertamento probatorio e il contenuto del certificato stesso.
Nel caso di specie, i giudici di merito non avevano disconosciuto la veridicità di quanto materialmente attestato dal medico fiscale nei verbali, ma avevano, piuttosto, rilevato l'intrinseca ambiguità delle espressioni utilizzate, idonee a dar adito ad opposte interpretazioni.
Inoltre, le annotazioni "sconosciuto/irreperibile" costituiscono sintesi valutativa dell'esito dell'accesso, e la loro equivocità - come correttamente rilevato dai giudici di merito - non poteva essere superata attribuendo loro un significato univoco sfavorevole al lavoratore senza violare il riparto dell'onere probatorio.
In argomento si veda anche Se il lavoratore malato non risponde alla visita medica perché è sotto la doccia l’assenza è giustificatanonché Licenziamento e malattia simulata: la querela di falso del certificato medico non è necessaria.
In una recente ed interessante pronuncia, la Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i danni derivanti dalla dipendenza patologica dal gioco d’azzardo (sentenza, 16 luglio 2026, n. 23339).
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, esponendo di aver iniziato a giocare in maniera smodata con slot machine e macchine jackpot cinque anni prima, tanto da sviluppare una forma di dipendenza patologica dal gioco. Dopo tre anni, egli era stato ricoverato con diagnosi di dipendenza dall’alcol, disturbo bipolare, gioco d’azzardo patologico ed il disturbo lo aveva reso invalido civile. Secondo la tesi dell’attore, sia il danno alla salute causato dal gioco patologico, sia la spesa sostenuta per giocare costituivano danni dei quali avrebbe dovuto rispondere l’Amministrazione convenuta, ai sensi dell’art. 2050 c.c., per avere omesso di realizzare una sistematica campagna di informazione al fine di rendere noti gli effetti negativi dell’utilizzo di tali strumenti, suggerendo limitazioni e cautele.
Il Tribunale aveva respinto la domanda, dichiarando di voler prescindere dal problema dell’applicabilità al caso di specie dell’art. 2050 c.c., pure definita “dubbia”, e ritenendo che, all’epoca in cui l’attore aveva dichiarato essere insorta la sua ludopatia (2011), non esisteva alcuna norma che imponesse all’Amministrazione di informare i giocatori sui rischi della dipendenza dal gioco d’azzardo.
La Corte d’Appello aveva poi affermato che l’attività di gestione dei giochi d’azzardo svolta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si sarebbe potuta ritenere “pericolosa”, per i fini di cui all’art. 2050 c.c., solo nel caso di inosservanza di specifici obblighi imposti dalla legge al fine di prevenire la ludopatia; tali obblighi, tuttavia, all’epoca dei fatti non esistevano. Infatti, secondo la Corte territoriale, non solo l’art. 1, comma 70, della l. 220/10 invocato dall’attore non imponeva alcun obbligo diretto e specifico all’Agenzia delle Dogane, ma gli obblighi informativi volti a prevenire la dipendenza patologica dal gioco, introdotti dal d.l. 158/12, gravano sui gestori delle sale da gioco e non sull’Agenzia delle Dogane.
Nel respingere il ricorso dell’attore, la Cassazione ha reputato le tesi ribadite infondate in quanto dirette ad addossare a titolo di colpa, all’Amministrazione convenuta, la violazione d’una norma inesistente.
Da quanto osservato dalla Cassazione, il ricorrente, in pratica, aveva imputato a titolo di colpa all’Amministrazione di non avere dato attuazione ad una legge di delega, per trarne la duplice conclusione che, se la delega fosse stata attuata, l’informazione sui rischi della ludopatia sarebbe a lui pervenuta; e che, se l’informazione sui rischi della ludopatia fosse a lui pervenuta, si sarebbe astenuto dal giocare.
Ma – secondo la pronuncia - sul piano della causalità materiale la mancata adozione d’un atto amministrativo generale, e a contenuto non predeterminato da una norma primaria, se non con generica indicazione delle finalità e degli interessi tutelati, non consente affatto di supporre che, se quell’atto fosse stato adottato, con ragionevole probabilità avrebbe introdotto misure capillari, efficienti ed efficaci per prevenire la ludopatia; e tanto meno la previa esistenza di tali misure avrebbe consentito di ritenere, con ragionevole probabilità, che il ricorrente si sarebbe astenuto dal divenire ludopatico.
La spiegazione causale, infatti, nel mondo del diritto “si basa sull’id quod plerumque accidit: vale a dire sulla osservazione d’un fenomeno che tende a ripetersi, per trarne la conclusione che anche in futuro una determinata condotta determinerà quel determinato effetto, secondo leggi scientifiche di copertura o dati statistici di conferma”. Nel caso di specie, mancherebbero tanto le prime, quanto le seconde, per potere sostenere che l’adozione d’un atto amministrativo previene la ludopatia.
La Suprema Corte ha poi reputato infondata anche la seconda censura con la quale il ricorrente aveva lamentato la violazione dell’art. 2050 c.c.
Secondo la Corte, anche a voler supporre per mera ipotesi che potesse ritenersi attività “pericolosa” quella di produzione, vendita ed offerta al pubblico di apparecchi elettromeccanici per il gioco d’azzardo, resterebbe il fatto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non svolge nessuna di queste attività. L’Agenzia è l’ente preposto ad autorizzare le suddette attività; ma autorizzare un’attività pericolosa non è anch’essa un’attività pericolosa. Diversamente argomentando, “dovrebbe pervenirsi al paradosso di ritenere “pericolosa” l’attività dell’assessore che autorizzi uno scavo per mezzo di pale meccaniche: e l’evidente esito paradossale svela l’insostenibilità della premessa”.
In secondo luogo, l’art. 2050 c.c. – ha precisato la Corte – non è invocabile quando il pericolo sia generato dall’abuso, e non dall’uso, dell’attività ritenuta pericolosa e quindi, nel caso di specie, del gioco.
Anche sotto questo profilo, a seguire la logica del ricorrente, si legge nella pronuncia – “si dovrebbe pervenire all’esito paradossale di ritenere “pericolosa” ex art. 2050 c.c. la vendita di sofà o insaccati, dal momento che l’eccesso di vita sedentaria o di assunzione di lipidi provoca malattie cardiovascolari”.
La pronuncia in esame va segnalata anche nella parte in cui ha escluso la rilevanza dell’ordinanza n. 13844 del 23 maggio 2025 (ne avevamo parlato anche noi in Fumatrice deceduta per carcinoma polmonare: per la Cassazione sussiste la responsabilità dell’azienda produttrice di sigarette)il cui contenuto non è stato comunque condiviso.
In primo luogo, secondo la Corte, il caso in quella sede affrontato era diverso; l’attività ascritta dall’attore all’Agenzia delle Dogane non consisteva nella produzione di qualcosa, ma solo nell’autorizzazione all’esercizio di una attività di per sé lecita. Né l’attore aveva mai prospettato, a titolo di colpa, un inefficiente o inesistente esercizio dei poteri di controllo e coercizione sui gestori di apparecchi elettromeccanici per il gioco, tali da riferire l’attività propria di questi ultimi direttamente all’Agenzia.
In secondo luogo, il suddetto precedente ha adottato una nozione di “causalità” alla quale la Cassazione ha riferito di non poter dare continuità.
È vero, infatti, che la causalità giuridica va accertata (rectius, “spiegata”, dal momento che la causalità è un giudizio e non un fatto) in base al principio condizionalistico, secondo cui è “causa” di un evento di danno la condotta senza la quale il danno non si sarebbe verificato. Tuttavia – si legge nella pronuncia – “il condizionalismo puro condurrebbe ad effetti paradossali. Poiché, infatti, ex nihilo nihil fit, di qualunque fatto sarebbe teoricamente possibile trovare un antecedente causale. Così, risalendo a ritroso di causa in causa, di qualsiasi evento si finirebbe per rinvenire la genesi in cause ancestrali”.
Si tratterebbe del c.d. paradosso del rischio di sovracausalità, per evitare il quale la Corte ha stabilito da tempo vari limiti: tra questi, il limite cosiddetto della “ridondanza”: non può mai ritenersi causa materiale d’un danno l’antecedente che non fu necessario, né sufficiente a produrlo. Causa materiale dell’evento può essere soltanto l’antecedente che fu sufficiente anche se non necessario, ovvero necessario anche se non sufficiente.
Si tratta della c.d. “condizione INUS” (Insufficient but Necessary part of an Unnecessary but Sufficient condition), che non è mai soddisfatta se il danno sia derivato non dall’uso, ma dall’abuso d’una cosa che sarebbe altrimenti innocua.
In tal caso, infatti, “non è la pericolosità la causa del danno: è la condotta del danneggiato che, innescando una pericolosità altrimenti insussistente, finisce per diventare causa di questa e di quello. Un coltello può essere utilizzato per commettere un omicidio, ma a nessuno verrebbe in mente di qualificare “pericolosa” l’attività di vendita di coltelli, né di esigere dal produttore che l’acquirente sia informato della pericolosità della lama”.
La Suprema Corte ha poi reputato non condivisibile l’argomento secondo il quale l’utilizzo non informato di slot-machine farebbe venir meno l’autodeterminazione dell’utente. Lo Stato e le sue articolazioni infatti “non sono un Leviatano incombente su qualsiasi attività umana, né da essi può esigersi un inesistente obbligo di informare ogni cittadino sulle conseguenze ovvie ed evidenti delle sue scelte”.
La figura di “cittadino” prefigurata dalla Costituzione, secondo la Cassazione, “non è quella di un imbelle che ha da esser guidato per mano, ma altra, assimilabile a quella del Civis Romanus: un adulto tenuto a conoscere ed adempiere i propri doveri e le proprie responsabilità (art. 2, ultimo periodo, Cost.)”. E tra i doveri del cittadino, che non alleghi e provi una preesistente condizione di incolpevole incapacità al riguardo, “vi è quello di informarsi responsabilmente sulle conseguenze delle proprie azioni, prima ed al fine di valutare se indurvisi”.
Sarebbe contrario a qualsiasi norma e qualsiasi principio giuridico – ha proseguito la Corte - dapprima incanaglire in un vizio liberamente eletto, e poi pretendere di essere risarciti dallo Stato per non essere stati informati delle conseguenze che avrebbero potuto teoricamente indurre a desisterne.
Con ordinanza n. 131 del 17 luglio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti), sollevata in riferimento agli artt. 3, e 117 della Costituzione, anche in relazione all’art. 24 della Carta Sociale Europea.
La Corte Costituzionale ha ricordato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 118 del 2025 (ne avevamo parlato in Licenziamento nelle piccole imprese: costituzionalmente illegittimo il tetto di sei mensilità all’indennità risarcitoria), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
Con tale pronuncia, è stato ravvisato un vulnus agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 CSE, non già nella previsione del dimezzamento degli importi delle indennità risarcitorie previste dagli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 23 del 2015, modulabili all’interno di una forbice, diversamente individuata in relazione a ciascun tipo di vizio del licenziamento, ma nell’imposizione di un tetto alla indennità risarcitoria per i licenziamenti illegittimi da parte delle piccole imprese, stabilito in sei mensilità e insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità; si è ritenuto che tale tetto comprimesse in maniera eccessiva l’ammontare dell’indennità, così “dando luogo a una tutela monetaria incompatibile con la necessaria personalizzazione del danno subito dal lavoratore”.
La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, in accoglimento di una questione sovrapponibile a quella in scrutinio, ha reso quest’ultima priva di oggetto, determinandone, quindi, la manifesta inammissibilità.