Nel giudizio civile di danno riassunto ai sensi dell’art. 622 c.p.p. è consentito formulare domande nuove.

Le Sezioni Unite (sentenza n. 24599 del 10 agosto 2026) hanno così risolto il contrasto che si era registrato al riguardo nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento, infatti, nel giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p., sarebbe consentito alle parti allegare fatti nuovi e formulare nuove domande, data la natura autonoma di tale giudizio.

Per un secondo orientamento, invece, nel giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p. non possono formularsi domande nuove poiché il rinvio ex art. 622 c.p.p. è solo una translatio iudicii che non vanifica la precedente fase del giudizio civile svoltasi dinanzi al giudice penale.

La Cassazione ha ritenuto preferibile il primo dei suddetti orientamenti.

Il giudizio riassunto dinanzi al giudice civile, ai sensi dell’art. 622 c.p.p. – si legge nella pronuncia - è infatti un giudizio civile, non un giudizio penale ed ha lo scopo di accertare i fatti costitutivi dell’illecito (o dell’inadempimento), e non la responsabilità penale del convenuto.

La diversità strutturale del processo civile riassunto ex art. 622 c.p.p., rispetto a quello penale già celebrato e concluso, lo rende un giudizio nuovo e non traslato. Trattandosi di un nuovo giudizio, è allora consentito alle parti allegare fatti nuovi, formulare domande nuove e sollevare nuove eccezioni, con l’unico limite che fatti, domande ed eccezioni restino nell’àmbito della vicenda storica sottoposta al giudice penale.

Una recente pronuncia della giurisprudenza di merito ha affrontato la questione (Tribunale di Torino, sentenza n. 4667 del 12 agosto 2026).

Trentadue residenti di un quartiere noto per la movida avevano citato in giudizio il Comune chiedendo a) un’inibitoria ex art. 844 c.c. diretta a far cessare le immissioni rumorose intollerabili generate dalla movida notturna; b) la condanna al pagamento di una somma ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’adempimento; c) il risarcimento del danno non patrimoniale ex artt. 2043 e 2059 c.c.

Gli attori avevano lamentato che l’area era stata interessata, negli ultimi anni, da una concentrazione crescente di locali notturni e assembramenti che producevano schiamazzi, urla, musica, degrado urbano e un livello di rumorosità sistematicamente superiore ai limiti di legge.

La consulenza tecnica d’ufficio aveva accertato che le immissioni sonore della movida interessavano l’intera area e determinano livelli di rumorosità sistematicamente superiori sia ai limiti normativi sia alla soglia dell’art. 844 c.c.

Nell’accogliere le domande, il Tribunale ha rammentato che la Pubblica Amministrazione ben può essere condannata dal giudice ordinario al “facere” necessario a ricondurre le immissioni illecite al di sotto della soglia della normale tollerabilità, “posto che tale domanda non investe – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un’attività materiale soggetta al richiamato principio del neminem laedere”.

Il Giudice ha reputato provata la colpa omissiva del Comune che aveva adottato negli anni provvedimenti rivelatisi inidonei e gli ha così ordinato di far cessare le immissioni eccedenti la normale tollerabilità, lasciando all’amministrazione la scelta delle concrete modalità organizzative.

La tutela del diritto dei residenti a non subire immissioni eccedenti la normale tollerabilità – secondo la pronuncia - impone infatti di ordinare al Comune, quale proprietario delle aree dalle quali le immissioni

promanano e soggetto istituzionalmente titolare dei poteri di intervento e controllo sulla situazione

accertata, di adottare tutte le misure che riterrà più idonee, nell’ambito delle proprie competenze e

attribuzioni, affinché le immissioni rumorose provenienti dall’area oggetto di causa siano ricondotte

entro i limiti della normale tollerabilità.

Il Tribunale ha accolto anche la domanda diretta all’applicazione della misura di coercizione indiretta prevista dall’art. 614 – bis c.p.c.

In ordine alla domanda risarcitoria, del pari accolta, il Giudice ha rammentato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile anche in assenza di un danno biologico clinicamente accertato, allorché le immissioni incidano sul diritto al riposo, sulla libera esplicazione della vita privata e familiare e sul normale godimento dell’abitazione, beni direttamente riconducibili ai diritti fondamentali della persona tutelati dagli artt. 2, 14 e 32 Cost. e dall’art. 8 CEDU. In tali ipotesi, il pregiudizio non coincide con il mero superamento dei limiti acustici, ma con la concreta compromissione delle condizioni di vita del soggetto esposto alle immissioni, e può essere provato anche tramite presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza.

Secondo il Giudice, “la tutela del privato che lamenti la lesione di tali diritti trova certamente fondamento anche nei confronti della P.A. proprietaria della strada da cui derivano le immissioni intollerabili”.

La Costituzione assicura infatti al diritto alla salute (inteso nella sua accezione più amplia) e alla

salubrità ambientale una garanzia diretta, e la pubblica amministrazione è senz’altro tenuta ad attivarsi per far sì che quel bene, la cui tutela è di importanza primaria, non corra nel suo nucleo essenziale pericoli di compromissione.

Dinanzi a una situazione lesiva accertata, la pubblica amministrazione non dispone di una discrezionalità tale da consentirle di tollerare situazioni di persistente compromissione del bene

protetto: in altre parole, alla P.A. è riconosciuta una “discrezionalità attiva”, ossia attinente alla scelta

delle misure più idonee per garantire la tutela piena del diritto fondamentale, ma non anche una

discrezionalità nel “non agire”, incompatibile con la natura inviolabile del diritto, e la mancata

adozione di misure adeguate ad eliminare o a ridurre la compromissione del diritto fondamentale si

risolve in una violazione del principio generale del “neminem laedere”.

In argomento si veda anche Il Comune deve risarcire i danni patiti dai cittadini per gli schiamazzi notturninonché Immissioni rumorose: il Comune deve risarcire il danno da vacanza rovinata dagli eventi estivi in piazza.

L' art. 1284, quarto comma, c.c. si applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, quale che sia la fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio.

Con questo principio la Cassazione è intervenuta in ordine al contrasto della giurisprudenza di legittimità in ordine all’applicabilità della norma alle obbligazioni restitutorie (ordinanza 22 luglio 2026, n. 23891).

Come ricorda la Corte, secondo un primo orientamento, la suddetta norma può applicarsi solo alle obbligazioni c.d. di valuta, e solo se scaturenti da un contratto.

Per un secondo orientamento, l'art. 1284, quarto comma, c.c., può trovare alle obbligazioni sorte da qualunque fonte, purché “liquide o di pronta liquidazione”.

Per un terzo orientamento, infine, la norma in questione deve applicarsi con riferimento a qualunque tipo di obbligazione che debba essere adempiuta pagando una somma di denaro, quale che ne sia la fonte e la natura.

La Cassazione ha reputato non condivisibili i primi due orientamenti, fondati su argomenti – a suo dire - agevolmente superabili e, in effetti, criticati dalle argomentazioni svolte nella pronuncia in esame. Si osserva che la Corte ha espressamente affermato che “non sembra necessario sottoporre la questione all’esame delle Sezioni Unite”, nonostante l’esistenza del contrasto fosse evidente come si dà atto nella stessa ordinanza.

Gli argomenti a sostegno dell’interpretazione estensiva ampliativa sono stati invece condivisi.

L' art. 1284, quarto comma, c.c. – afferma la Suprema Corte - deve essere interpretato nel senso che la misura degli interessi ivi prevista si applica a tutte le obbligazioni che si possono estinguere con una somma di denaro, quale che ne sia la fonte, deponendo in tal senso la lettera e la ratio della legge, reputate chiare e semplici.

Sul primo versante, la Corte ha osservato che la norma codicistica fa decorrere gli interessi previsti “dalla domanda”, con previsione così ampia da non consentire congetture restrittive.

Per quanto riguarda, poi, la ratio, la pronuncia ricorda che la norma è stata introdotta per indurre il debitore ad un pronto adempimento, e tale esigenza non cesserebbe solo perché la fonte dell’obbligazione è la legge o un fatto illecito e non il contratto.

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