Quali sono i presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno da demansionamento?

La Corte di Cassazione ha evidenziato, pure recentemente, che l’assegnazione a mansioni inferiori pacificamente rappresenta un fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale, non legate esclusivamente alla lesione dell'integrità psico-fisica.

Da ultimo, la Corte ha ricordato (cfr.  ordinanza 2 maggio 2025, n. 11586) che l'inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali.

Inoltre, la modifica in peius delle mansioni è potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso che, “nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la configurabilità di una danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti”.

Tuttavia – ha sottolineato la Corte - fermi gli oneri di allegazione e di prova gravanti su chi denuncia di aver subito il pregiudizio, dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza di un danno, il quale “non è immancabilmente ravvisabile solo in ragione della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo”.

Pur essendo ammissibile desumere l'esistenza del danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto, è comunque necessario che il giudice del merito quanto meno indichi gli elementi attinenti alla vicenda fattuale in base ai quali ritenga provata l'esistenza del danno, onde scongiurare forme di risarcimento per lesione in re ipsa.

La Corte di Cassazione è tornata a parlare di diritto di sciopero. In una recente pronuncia (sent. 30 aprile 2025, n. 11347), la Corte ha svolto un interessante approfondimento in materia di limiti del diritto di sciopero.

Un lavoratore aveva agito in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro per far dichiarare il carattere discriminatorio o ritorsivo del licenziamento intimatogli a seguito della partecipazione ad uno sciopero. Il Tribunale, all’esito della fase sommaria, aveva accolto il ricorso ed aveva dichiarato la nullità del licenziamento, con condanna della Società alla reintegra e al risarcimento del danno. L’opposizione della datrice era stata rigettata, così come il reclamo proposto alla Corte d’appello.

Nel proporre ricorso per cassazione, la Società aveva censurato la sentenza, tra l’altro, per aver questa ritenuto sproporzionata la sanzione del licenziamento rispetto all’astensione dal lavoro per circa un’ora.

Nel respingere le critiche mosse dalla ricorrente, la Suprema Corte ha richiamato i principi ormai consolidati in materia.

In particolare, la Cassazione ha ricordato che, con pronunce risalenti agli anni '60, la Corte Costituzionale ha affermato (sentenza 123 del 1962 e sentenza n. 1 del 1974) che il diritto di sciopero è operante nell'ordinamento indipendentemente dall'emanazione di quelle norme legislative che, in base al disposto dell'art. 40 della Costituzione, valgano a segnarne legittimamente limiti e modalità e che, nonostante tale carenza, lo sciopero già soggiace ad alcune limitazioni, sia a quelle che si desumono in modo necessario dalla stessa configurazione dell'istituto così come fu accolto dalla Costituzione (astensione dal lavoro di una pluralità di lavoratori a difesa di interessi che siano ad essi comuni), sia a quelle che derivano dalla esigenza di salvaguardare interessi che, a loro volta, trovano protezione in fondamentali principi costituzionali. La Corte costituzionale – ricorda la Cassazione - ha altresì chiarito che lo sciopero è legittimo non solo quando sia volto a finalità retributive ma anche quando, più in generale, esso venga proclamato “in funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme sotto il titolo terzo della parte prima della Costituzione” (sentenza n. 123 del 1962 e n. 141 del 1967).

All'interno di queste coordinate e con orientamento risalente, la Cassazione ha ribadito di aver  più volte evidenziato che il diritto di sciopero, che l'art. 40 Cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra - stante la mancata attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma - limiti diversi da quelli propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti.

Sotto il primo profilo, non si ha sciopero se non in presenza di un'astensione dal lavoro decisa e attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi, anche di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui rapporti di lavoro.

Sotto il secondo profilo, ne sono vietate le forme di attuazione che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell'incolumità e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende.

Al contrario, non è rilevante l'apprezzamento obiettivo che possa farsi della fondatezza, della ragionevolezza e dell'importanza delle pretese perseguite nonché la mancanza di proclamazione formale, così come di preavviso al datore di lavoro, di tentativi di conciliazione o di interventi dei sindacati. Il fatto che lo sciopero arrechi danno al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione dell'azienda, è, poi, connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dell’istituto.

Si è ulteriormente precisato, con indirizzo risalente, ma di perdurante attualità, che il diritto di sciopero, al di fuori dei servizi pubblici essenziali, non incontra altri limiti se non la protezione di diritti di pari rango costituzionale e la sua legittimità non dipende dalla proclamazione formale né dalla osservanza di regole procedurali.

Applicando tali principi al caso di specie, alla luce delle modalità con la quale era stata attuata l'astensione e dell'assenza di qualsiasi conseguenza negativa nei confronti della società datrice di lavoro, anche nei rapporti con la società appaltante, la Cassazione ha confermato la decisione di appello in ordine al legittimo esercizio del diritto di sciopero e alla conseguente nullità del licenziamento intimato per la partecipazione del lavoratore allo sciopero, secondo la previsione dell'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori.

Con comunicato stampa del 29 aprile 2025, il Garante Privacy ha segnalato che gli utenti di Facebook e Instagram – e i non utenti i cui dati possono essere comunque presenti sulle due piattaforme perché pubblicati da utenti - hanno il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali per l’addestramento dell’intelligenza artificiale di Meta, utilizzando i moduli resi disponibili online dalla società. 

Tale diritto, riconosciuto dal GDPR, è esercitabile anche nei confronti di altri sistemi di IA, come, ad esempio, quelli di OpenAI, DeepSeek e Google.

Questo è quanto ha affermato il Garante privacy sul proprio sito istituzionale dopo l’annuncio di Meta che, dalla fine di maggio, utilizzerà i dati contenuti nei post pubblici degli utenti maggiorenni (post, commenti, didascalie, foto, etc.) e quelli derivanti dall’utilizzo dei propri servizi di IA (ad esempio, informazioni inserite nel suo agente conversazionale su WhatsApp), per sviluppare e migliorare il chatbot Meta AI su WhatsApp o i modelli linguistici come Llama. 

L’opposizione, se esercitata entro fine maggio, permette di sottrarre all’addestramento dell’intelligenza artificiale di Meta tutte le informazioni personali; se proposta successivamente, invece, interesserà solo i contenuti pubblicati successivamente e non quelli già online. 

In caso di mancata opposizione, Meta utilizzerà tutti i predetti dati per l’addestramento delle proprie intelligenze artificiali.

Il diritto di opposizione è esercitabile compilando i moduli disponibili ai seguenti link:

Opposizione al trattamento per gli utenti Facebook 

Opposizione al trattamento per gli utenti Instagram

Opposizione al trattamento per gli interessati che non utilizzano i prodotti Meta (senza login)  

Il Garante ha invitato il pubblico ad informarsi circa le conseguenze e gli effetti dell’eventuale utilizzo dei propri dati personali per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale e a esercitare i propri diritti in maniera libera e consapevole.

Si precisa che i dati pubblicati dagli utenti minorenni sono sottratti di default al trattamento di Meta per l’addestramento delle proprie intelligenze artificiali. Tuttavia, non è escluso che dati relativi a utenti e non utenti minorenni possano essere presenti nei contenuti pubblicati da utenti maggiorenni.

In questo caso utenti e non utenti minorenni e chi su di loro esercita la responsabilità genitoriale dovrebbero valutare l’opportunità di esercitare il diritto di opposizione utilizzando il modulo riservato ai non utenti dei servizi di Meta.

Intanto, il Garante ha riferito di aver avviato un lavoro con le altre Autorità europee per valutare la conformità del trattamento dei dati personali che Meta ha annunciato di voler porre in essere sulla base del legittimo interesse. L’attenzione dei Garanti è rivolta in particolare alla liceità di tali pratiche, all'effettività del diritto di opposizione e alla compatibilità tra le finalità originarie del trattamento e questo nuovo utilizzo dei dati. Le Autorità, inoltre, hanno chiesto a Meta informazioni sull’uso di immagini di utenti di età inferiore ai diciotto anni pubblicate da utenti adulti.

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