Il Garante privacy ha irrogato sanzioni nei confronti di Acea Energia Spa e di un network di agenzie e società coinvolte in un massivo sistema di procacciamento di contratti per l’attivazione di forniture di luce e gas basato su pratiche di telemarketing aggressivo e trattamento illecito di dati personali.
Da quanto si legge nel comunicato stampa, dagli approfondimenti effettuati dal Nucleo speciale Tutela privacy e Frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, sono emersi intrecci fra diverse imprese commerciali e persone fisiche riconducibili alle attività di procacciamento di contratti per l’attivazione di forniture di servizi energetici. Tali circostanze sono state confermate anche dalle attività ispettive condotte dal Garante, in collaborazione con il citato Nucleo speciale della Guardia di Finanza.
Dagli accertamenti sono emerse prove rilevanti delle attività illecite poste in essere tramite l'utilizzo di liste di utenti che avevano di recente cambiato gestore energetico. Gli operatori di call-center contattavano questi utenti prospettando inesistenti disguidi tecnici nel passaggio tra gestori e, paventando rischi di danni economici, li inducevano ad attivare una nuova fornitura.
Questo sistema prevedeva l'utilizzo di liste di dati personali acquisite da altre società aderenti al network in assenza di uno specifico consenso e senza fornire un'informativa preventiva agli interessati, liste che contenevano informazioni dettagliate sugli utenti (numero di telefono, codice fiscale, POD, PDR, matricola del contatore e modalità di pagamento).
Il Garante, con due provvedimenti, ha applicato sanzioni amministrative pecuniarie dell’importo di 3.000.000 di euro nei confronti di Acea Energia e di 850.000 euro nei confronti del network di agenzie e società coinvolte.
L’Autorità ha altresì ingiunto ad Acea Energia di comunicare a tutti gli interessati, i cui dati sono confluiti illecitamente nei suoi sistemi, gli esiti del procedimento e di verificare l’esistenza di sub responsabili non regolarmente contrattualizzati.
Inoltre, a tutte le agenzie e le società coinvolte è stato imposto il divieto di utilizzare liste di contatto delle quali non possano comprovare la liceità.
Ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, e, quindi, della sussistenza della giusta causa di licenziamento, ciò che rileva è la idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti. Questo è il principio ribadito, ancora una volta, dalla Corte di Cassazione (sent. 7 maggio 2025, n. 11985).
Nella vicenda affrontata dalla Corte, il lavoratore, addetto presso la cassa di un’attività commerciale, era stato dichiarato responsabile dell’omessa registrazione di cassa per importi di modesto valore. La Corte territoriale aveva ritenuto i fatti espressione di personalità incline all’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, idonei, dunque, a giustificare il licenziamento, quale sanzione proporzionata.
Il lavoratore aveva proposto ricorso per cassazione, ora respinto.
Secondo la Suprema Corte, la Corte territoriale aveva attribuito rilevanza a diversi episodi che avevano rivelato, per come emersi dalle prove testimoniali raccolte, ripetute irregolarità nella registrazione delle operazioni commerciali e nel rilascio dello scontrino, come prescritto dalle vigenti disposizioni. Non erano emersi, invece, corrispondenti esuberi di cassa.
Tali fatti – secondo la Corte - assumono una obiettiva valenza lesiva del rapporto fiduciario tra le parti, e ciò a prescindere dal riferimento a precise condotte appropriative delle somme in questione, la cui dimostrazione specifica non è necessaria ai fini del venir meno della fiducia nel dipendente da parte del datore di lavoro, fiducia che, secondo la valutazione della Corte territoriale, condivisa dalla Cassazione, è lesa già dai fatti contestati in quanto connotati dall'elemento doloso e inidonei a garantire per il futuro un affidamento nel puntuale ed esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa.
Il datore di lavoro non può geolocalizzare il lavoratore in smart working.
Nella newsletter dell’8 maggio 2025, il Garante ha riferito di aver sanzionato con una multa di 50 mila euro un’azienda che, appunto, rilevava la posizione geografica di circa cento lavoratori durante l’attività lavorativa svolta in modalità agile.
Il Garante è intervenuto a seguito del reclamo di una lavoratrice nonché di una segnalazione da parte dell’Ispettorato della Funzione Pubblica ed ha così rilevato numerose violazioni.
Dall'istruttoria era emerso che l'Azienda effettuava un monitoraggio dei propri dipendenti per verificare l'esatta corrispondenza tra la posizione geografica in cui si trovavano e l'indirizzo dichiarato nell'accordo individuale di smart working, anche in base a specifiche procedure di controllo mirato.
In particolare, il lavoratore, scelto a campione, veniva contattato telefonicamente dall’Ufficio controlli con la richiesta di attivare la geolocalizzazione del pc o dello smartphone, effettuando una timbratura con un’apposita applicazione, e di dichiarare subito dopo, tramite un’e-mail, il luogo in cui in quel preciso momento si trovava fisicamente. A tale richiesta, seguivano poi le verifiche e gli eventuali procedimenti disciplinari dell’Azienda.
Tale procedura, che interferiva nella vita privata dei lavoratori, in violazione delle norme di settore, avveniva in assenza di un’idonea base giuridica e di un’adeguata informativa.
Le diverse esigenze di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza del lavoratore in smart working - ricorda il Garante - non possono essere perseguite, a distanza, con strumenti tecnologici che, riducendo lo spazio di libertà e dignità della persona in modo meccanico e anelastico, comportano un monitoraggio diretto dell’attività del lavoratore, non consentito dallo Statuto dei lavoratori e dalla Costituzione.