L’INPS ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le circolari n. 90 e 91 del 2025, contenenti indicazioni operative per il riconoscimento del bonus Donne e del bonus Giovani, introdotti dal decreto-legge 60/2024 (“decreto Coesione”) (si veda, in argomento, anche I decreti attuativi per i bonus giovani e donne sono stati firmati).

La circolare n. 90/2025 fornisce le istruzioni operative per il Bonus giovani. La misura è rivolta a tutti i datori di lavoro privati e prevede l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

In particolare, il Bonus si applica alle assunzioni e alle trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 riguardanti:

  • giovani con meno di 35 anni alla data dell'assunzione;
  • giovani mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa.

La misura è valida per l'assunzione di lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri; al contrario, sono esclusi i dirigenti, i lavoratori domestici e gli apprendisti.

L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro al mese.

Per le aziende della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), il beneficio è maggiorato fino a 650 euro al mese per lavoratore.

La circolare n. 91/2025, invece, fornisce le indicazioni operative e le istruzioni contabili in relazione al Bonus donne. Anche in questo caso, è previsto l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’esonero contributivo spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardi donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, rispettino uno dei seguenti requisiti:

  • siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;
  • siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
  • svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere di cui all’articolo 2, punto 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Tali settori e professioni sono annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle risultanze acquisite dall’lSTAT.

Gli esoneri contributivi spettano a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Per accedere ai bonus, il datore di lavoro deve presentare la domanda compilando il modulo online disponibile dal 16 maggio sul “Portale delle Agevolazioni” nella sezione Decreto coesione.

In tema di impresa familiare, è illegittima l'esclusione del convivente di fatto dalla qualifica di familiare ai sensi dell'art. 230-bis, comma 3, c.c., ove risulti un apporto effettivo e continuativo del convivente all'impresa stessa.

Tale interpretazione si impone in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, comma 3, e dell'art. 230-ter c.c., nella parte in cui non prevedevano tutele equivalenti a quelle riconosciute al coniuge e ai parenti, per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., nonché dell'art. 8 Cedu (ne avevamo parlato in La disciplina dell’impresa familiare si applica anche alla convivenza di fatto).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord., 4 maggio 2025, n. 11661), alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale, hanno dato applicazione a tali principi.

Dalla pronuncia si evince chiaramente che il giudice di merito deve svolgere un accertamento “in concreto circa l’effettività e la continuità dell’apporto lavorativo del convivente di fatto nell’impresa familiare, apporto che si assume determinativo dell’accrescimento della produttività dell’impresa”.

Il superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento. Ne consegue che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento.

In questo senso si è più volte pronunciata la Corte di Cassazione (da ultimo, ord. 5 maggio 2025, n. 11771), sottolineando che l'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice del merito.

Secondo la Suprema Corte, infatti, nel rispetto del generale principio secondo il quale ogni interpretazione di atti negoziali è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata.

Nella pronuncia sopra citata, la Corte ha ritenuto inammissibili le censure sollevate, in quel caso, dalla Società in quanto volte a criticare una interpretazione della volontà negoziale in ordine alla sussistenza di pattuizioni che derogassero alla regola generale dell'assorbimento, mediante un'esegesi, appunto, meramente contrappositiva a quella fatta propria dalla sentenza impugnata.

La Corte territoriale – a dire della Cassazione - aveva ritenuto che le previsioni contenute nella lettera di conferimento del superminimo, col limitare l'assorbimento del superminimo ai soli aumenti dei minimi tabellari riferiti ad eventuali futuri aumenti degli stessi minimi, escludessero l'assorbimento retributivo discendente, invece, dall'aumento derivante da un superiore inquadramento professionale.

Secondo la Cassazione, si tratterebbe di un'interpretazione plausibile e rispettosa dei criteri ermeneutici, avendo i giudici d'appello evidentemente considerato che la previsione specifica di un'ipotesi di assorbimento significasse esclusione di ogni altra ipotesi. In altre parole, la Corte territoriale aveva interpretato restrittivamente la previsione secondo la quale il superminimo era assorbibile soltanto nell'eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL, mentre la progressione economica dovuta al passaggio di livello non configurava ipotesi di mero aumento dei minimi, ma era dovuta ad una diversa dinamica salariale legata all'esercizio delle mansioni ed all'anzianità di servizio.

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