Sulla base delle disposizioni che regolano la materia, deve ritenersi che le mansioni particolarmente usuranti che danno diritto al pensionamento anticipato costituiscono una species del più ampio genus dei lavori particolarmente usuranti.
Questo è il principio desumibile, secondo la Cassazione (ordinanza, 6 ottobre 2026, n. 26307), dal quadro normativo di riferimento (in particolare, il d.lgs. n. 67/2011, il D.M. del 19 maggio 1999, e il d.lgs. n. 374/1993).
In particolare, a dire della Cassazione, milita in questa direzione l'inequivoco tenore letterale delle previsioni che vengono in rilievo, in particolare laddove si consideri che:
a) la norma che fonda il diritto al trattamento pensionistico anticipato, cioè l'art. 1 del d. lgs. n. 67 cit., fa specifico riferimento, tra gli altri, ai lavoratori impegnati nello svolgimento di "mansioni particolarmente usuranti" ex art. 2 del D.M. 19 maggio 1999;
b) l'art. 2 appena menzionato, al comma 1, precisa che, nell'ambito delle "attività particolarmente usuranti" di cui alla tabella A allegata al d. lgs. n. 374 del 1993, sono da considerarsi "mansioni particolarmente usuranti" quelle che presentano caratteristiche di maggiore gravità dell'usura anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano;
c) ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 374 del 1993, sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee, il cui elenco è contenuto nella tabella A allegata al medesimo decreto e che è suscettibile di successive modificazioni sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche.
In sostanza, come si è anticipato, le "mansioni particolarmente usuranti" che danno diritto al pensionamento anticipato costituiscono una species del più ampio genus dei lavori particolarmente usuranti.
Questo, secondo la Corte, si ricava non solamente dal chiaro incipit dell'art. 2, comma 1, del D.M. cit., laddove si prevede che le "mansioni particolarmente usuranti" vanno definite "nell'ambito" (cioè all'interno) delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A allegata al d. lgs. n. 374 del 1993, e quindi costituiscono una sottocategoria specifica di esse, ma anche dalla stessa definizione di attività e mansioni che qui vengono in rilievo. Ed infatti, mentre i lavori particolarmente usuranti sono quelli che richiedono, in termini generali, un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee, le mansioni particolarmente usuranti descritte dall'art. 2 del D.M. cit. e che danno diritto ad accedere al trattamento pensionistico anticipato sono caratterizzate da un'usura qualificata da "maggiore gravità". L'utilizzo del comparativo deve all'evidenza intendersi riferito alle attività particolarmente usuranti e che, quindi, sono da considerarsi dotate di un livello di gravità inferiore. Del resto, la valutazione circa la maggiore o minore gravità è condotta tenendo conto di alcuni profili specifici dell'attività e puntualmente identificati dalla norma, quali l'incidenza sulle aspettative di vita, l'esposizione al rischio professionale e le peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività.
La richiesta di visionare i documenti inerenti alla contestazione disciplinare costituisce un’istanza di accesso ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 anche laddove non contiene alcun ricferimento alla normativa GDPR.
Questo è quanto si evince da un provvedimento reso dal Garante per la Protezione dei dati personali in un caso in cui la società non aveva fornito idoneo riscontro all’istanza di esercizio di accesso con la quale il lavoratore reclamante aveva chiesto di poter accedere alla documentazione inerente alla contestazione disciplinare.
Il Garante ha reputato tale condotta posta in violazione degli artt. 12 e 15 del Regolamento, sottolineando che il datore, in quanto titolare del trattamento, qualora ritenga di non poter dare seguito all’istanza, deve comunque comunicare all’istante i motivi del diniego nonché l’esistenza del diritto di presentare ricorso all’autorità giudiziaria o reclamo al Garante.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con l'ordinanza del 6 ottobre 2026 (Causa C-667/24), si è espressa in relazione ad una questione importante in materia bancaria e di tutela del consumatore: il superamento del giudicato implicito per il fideiussore consumatore.
La pronuncia trae origine da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brindisi riguardante l’interpretazione dell’art. 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
La decisione stabilisce che:
• il fideiussore consumatore può eccepire l'abusività delle clausole in sede esecutiva, anche in presenza di un decreto ingiuntivo opposto e passato in giudicato, qualora tale abusività non sia stata esaminata in precedenza;
• il giudicato implicito non copre le clausole non esaminate dal giudice del primo giudizio, ed è irrilevante che il garante ignorasse il proprio status di consumatore, vigendo l'obbligo di rilievo d'ufficio per il giudice.
Tale riesame è invece escluso solo se il consumatore è stato debitamente informato/ nel giudizio di cognizione delle conseguenze della mancata contestazione tempestiva.
In sintesi, la Corte ha dichiarato quanto segue: “L’articolo 6, paragrafo 1 e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore sia stato oggetto di opposizione proposta dal garante, il quale igorava di potersi avvalere della qualità di consumatore e della tutela conferitagli da tale direttiva, non consente al giudice dell’esecuzione né di controllare, su domanda di tale garante o d’ufficio, l’eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto di fideiussione né di concedere a detto garante un termine al fine di proporre opposizione tardiva, per il motivo che l’autorità di cosa giudicata inerente a tale decreto comprende implicitamente l’esame di tali clausole, sebbene il loro carattere abusivo non sia stato esplicitamente esaminato in alcuna fase del procedimento. La circostanza che, alla data in cui detto decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il garante ignorasse di poter far valere la propria qualità di consumatore, ai sensi della suddetta direttiva, è irrilevante a tale riguardo”.