Cass. SS.UU. n. 23876/2025

Il caso

Un lavoratore, disoccupato involontario per scadenza del termine apposto al suo contratto di lavoro, impugna giudizialmente il predetto contratto e, al contempo, chiede ed ottiene dall’INPS l’indennità di disoccupazione in relazione alla propria condizione di disoccupato involontario.

Accade che, con sentenza passata in giudicato, il contratto di lavoro subordinato a termine venga dichiarato nullo, con conseguente ricostituzione ex tunc di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ordine di riammissione in servizio del lavoratore e contestuale erogazione in favore del lavoratore dell’indennità risarcitoria onnicomprensiva di cui all’art. 32, comma 5°, L. n. 183/2010.

L’INPS, preso atto dell’epilogo giudiziale di cui sopra, ha richiesto in giudizio al lavoratore la restituzione dell’indennità di disoccupazione, ritenuta un indebito soggettivo sopravvenuto, posto che la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato aveva comportato il venir meno dello stato di disoccupazione involontaria, cioè il requisito per l’erogazione dell’indennità di disoccupazione quale prestazione previdenziale preordinata a garantire un sostegno economico nel periodo occorrente per la ricerca di un nuovo lavoro a favore di coloro che avessero perso un precedente impiego per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

In primo grado la domanda dell’INPS era stata accolta con sentenza, poi riformata nel secondo grado di giudizio. Per la riforma della sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Ente previdenziale.

La decisione delle Sezioni Unite

La decisione che qui brevemente si commenta prende le mosse dall’ordinanza interlocutoria n. 22985/2024 con cui la Sezione Lavoro della Cassazione aveva rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, sia per la particolare importanza della questione, sia per l’esistenza di un latente contrasto tra le Sezioni semplici della medesima Cassazione.

Le Sezioni Unite muovono innanzi tutto da un’analisi dell’ordinanza interlocutoria cui si è fatto più sopra cenno.

In questa sede, sia sufficiente rammentare che un principio fondamentale che governa la materia è che l’indennità di disoccupazione è finalizzata a prestare sostegno del reddito in tutti i casi in cui la disoccupazione non sia correlata ad un comportamento volontario del lavoratore. Pertanto, è stato precisato in giurisprudenza che è l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, proprio dell’atto di recesso datoriale, a determinare comunque lo stato di disoccupazione costituente il presupposto del diritto alla prestazione previdenziale, sul quale non può incidere la contestazione, in sede giudiziale, della legittimità del licenziamento. In altri termini, “l’intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi al momento dell’atto risolutivo, perché, diversamente opinando, si finirebbe per negare la protezione previdenziale al lavoratore che, per qualsivoglia motivo omettesse d’impugnare un licenziamento pur manifestamente illegittimo”. Analogamente, si è affermato che, in caso di contratto a tempo determinato dichiarato nullo, a cui poi non sia seguita l’effettiva ripresa lavorativa presso il datore di lavoro per scelta del lavoratore, “il diritto all’indennità di disoccupazione comunque persiste, poiché anche in tal caso il fatto costitutivo è da ricondursi alla cessazione del rapporto di lavoro per causa non imputabile al lavoratore, qual è l’illegittima apposizione del termine finale da parte del datore di lavoro, e non già alla mancata esecuzione, da parte del lavoratore, del provvedimento giudiziario di ricostituzione del rapporto di lavoro con efficacia ex tunc, il quale la rappresenta un post factum, in quanto tale eziologicamente ininfluente”.

Ed in effetti, in linea con quanto sopra, la Sezione Lavoro si era chiesta se la tutela apprestata dall’art. 32, comma 5°, L. n. 183/2010 – che, come è noto, prevede la ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro e l’erogazione di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva avente un tetto massimo di 12 mensilità – potesse ritenersi idonea a far venir meno, ora per allora, lo stato di disoccupazione involontaria e se comunque potesse ritenersi idonea ad assicurare la realizzazione della finalità di sostegno del reddito a cui è funzionale l’indennità di disoccupazione.

Osservano le Sezioni Unite che l’alternativa espressa dal contrasto tra le decisioni che ritengono che per effetto della ricostituzione giudiziale del rapporto venga meno lo stato disoccupazione involontaria, e quindi il presupposto per l’indennità di disoccupazione, e quelle che invece ritengono che tali decisioni incidano unicamente sul piano del rapporto di lavoro e non anche su quello previdenziale, “sottende diverse opzioni assiologiche, tra la sufficienza del dato eminentemente formale della ricostituzione, de iure, del rapporto di lavoro, e la necessità di valorizzare, per contro, una ricostituzione effettiva del rapporto lavorativo e di tenere, comunque, nel debito conto anche il carattere satisfattivo della tutela somministrata che il lavoratore abbia medio tempore conseguito”.

Affermano le Sezioni Unite che “la soluzione interpretativa deve essere improntata alla diversità e alla distinzione tra rapporto previdenziale e rapporto lavorativo – che pur del rapporto previdenziale ne rappresenta il presupposto – e non possono perciò predicarsi conseguenze automatiche delle vicende che interessano il rapporto di lavoro sul rapporto previdenziale”.

In questo senso, “ciò che fonda e giustifica l’erogazione della prestazione previdenziale è esclusivamente la condizione di bisogno determinata dalla perdita della retribuzione e finché questa perdura; l’ordinamento prevede decadenza e/o sospensione e/o riduzione del trattamento quando tale situazione cessi o si attenui perché il lavoratore si è occupato”. Pertanto, “se a seguito della declaratoria di nullità del termine finale apposto al contratto e conseguente ripresa del sinallagma contrattuale, (…) di lì in avanti lo stato di disoccupazione involontaria viene meno - e viene meno, perciò, la condizione di fatto per l’erogazione dell’indennità – lo stesso non può affermarsi in relazione allo stato di disoccupazione e di bisogno dell’assicurato precedenti all’effettiva ripresa, situazione di fatto che la mera conversione giudiziale del rapporto costituito, ad origine, a tempo determinato, pur fondata sull’assunto del rapporto di lavoro mai estinto per effetto della nullità del termine finale, non può travolgere nella sua realtà fenomenica ed effettività”.

Del resto, osserva la Corte, l’indennità economica prevista dall’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, se, da un lato, va ad integrare la garanzia della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato “che costituisce la protezione più intensa che possa essere riconosciuta ad un lavoratore precario”, dall’altro, essendo forfettizzata con un limite massimo, risponde unicamente all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici tra tutte le parti coinvolte, operando unicamente sul piano del rapporto di lavoro. Diversamente, l’indennità di disoccupazione è volta a neutralizzare, per quanto possibile e quindi tenendo doverosamente conto delle esigenze di equilibrio della finanza pubblica, lo stato di bisogno del lavoratore correlato alla disoccupazione involontaria; quest’ultima, tuttavia, attiene “al rapporto previdenziale, rapporto autonomo rispetto al rapporto di lavoro e le vicende concernenti quest’ultimo ed il suo svolgimento – in particolare, con riferimento alle tutele apprestate per il ripristino del rapporto – non possono riverberarsi automaticamente sul rapporto previdenziale, a pena di infirmare la protezione costituzionale della situazione di bisogno effettivamente prodotta fino al ripristino del rapporto lavorativo e del sinallagma contrattuale”.

Come intuibile, pertanto, la sentenza della Corte di Appello è stata confermata e le pretese restitutorie avanzate dall’Ente previdenziale sono state rigettate.

Cass. civ., sez. lav., ord., 2 settembre 2025, n. 24394

La Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema, ribadendo che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere le differenze retributive legate al tempo impiegato per la vestizione/svestizione ha l’onere di provare che tale attività sia stata svolta dal medesimo, rispettivamente, prima e dopo il momento in cui viene timbrato il badge in dotazione.

L’assolvimento di tale onere probatorio è essenziale affinché la domanda del lavoratore possa essere accolta, a prescindere dall’esistenza di direttive del datore di lavoro che ‘impongano’ che tale attività venga svolta prima della timbratura di ingresso e successivamente a quella di uscita. E’ infatti pacifico, afferma la Corte, che il tempo per la vestizione faccia parte del normale orario di lavoro e, in quanto tale, deve essere retribuito in applicazione del nesso di corrispettività che lega le due controprestazioni. Cionondimeno, come accennato, per il lavoratore non è sufficiente l’allegazione di tale circostanza di fatto, essendo invece necessaria la prova che tale attività sia stata effettivamente svolta al di fuori dell’orario di lavoro circoscritto dalle timbrature del badge.

Cass. civ. sez. Lavoro, Ord. n. 17383/2025 del 28 giugno 2025

La Suprema Corte ha più volte ribadito (Cass. n. 4435/2004; Cass. n. 16634/2005; Cass. n. 18887/2019) che la normativa in tema di festività infrasettimanali (L. n. 260/1949 e L. n. 90/1954) attribuisce al singolo il diritto di astenersi dal lavoro in occasione di determinate ricorrenze (civili o religiose che siano) conservando la normale retribuzione giornaliera. Conseguentemente, il datore di lavoro non può esigere l’espletamento della prestazione lavorativa nelle giornate suddette. Tuttavia, tale diritto del lavoratore al riposo è derogabile dalle parti, posto che solo il diritto al riposo infrasettimanale è indisponibile e non può essere oggetto di rinuncia. Quanto sopra comporta che, nel caso in cui il lavoratore abbia acconsentito allo svolgimento della prestazione lavorativa in un giorno in cui ‘cade’ una festività infrasettimanale, egli avrà diritto, oltre che alla normale retribuzione giornaliera, anche alla retribuzione per le ore di lavoro prestate (con la maggiorazione riconosciuta alla maggiore gravosità del lavoro prestato in giornate festive). Detto diversamente, “la rinunciabilità al riposo in occasione delle festività è rimessa all’accordo delle parti individuali o ad accordi sindacali stipulati dalle OO.SS. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato”.

Questo principio vale anche nei casi in cui il datore di lavoro eroghi un servizio pubblico essenziale, come tale offerto in via continuativa, cioè sette giorni su sette, con conseguente organizzazione dell’attività lavorativa su turni? Che ne è del diritto al riposo del lavoratore che, in base ad un determinato turno, è chiamato svolgere la prestazione lavorativa in un giorno in cui ‘cade’ una festività infrasettimanale?

 In quel caso il datore di lavoro, stante la natura pubblicistica dell’interesse sottostante allo svolgimento del servizio pubblico essenziale dal medesimo erogato, può pretendere dal lavoratore lo svolgimento della prestazione lavorativa?

La fattispecie concreta sottesa alla pronuncia che qui si commenta brevemente ha offerto lo spunto alla Cassazione di rispondere ai suddetti interrogativi.

La Corte d’Appello, sul presupposto della inderogabilità assoluta del diritto del lavoratore di astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali, ha affermato che era onere del datore di lavoro dimostrare che l’indisponibilità del singolo lavoratore inserito in quel determinato turno rendeva impossibile garantire il servizio pubblico essenziale.

Al contrario, la Cassazione ha rilevato che la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare “se la disciplina collettiva, e il contratto individuale attraverso il richiamo a quello collettivo, nel regolamentare il lavoro in turni, non avessero già valutato le esigenze di contemperamento del diritto individuale al riposo nelle festività infrasettimanali con la necessità di assicurare l'operatività del servizio pubblico essenziale”. Pertanto, annullando la pronuncia della Corte territoriale, la Cassazione ha affermato che il giudice di merito è tenuto a “verificare se la previsione del lavoro secondo turni su sette giorni nella contrattazione collettiva applicata, non costituisce essa stessa una deroga al diritto del lavoratore di astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali, deroga concordata tra le parti del rapporto di lavoro anche attraverso il richiamo nel contratto individuale alla disciplina collettiva”.

Se ne deve dedurre che le parti sociali, nel prevedere che l’organizzazione di lavoro sia fondata su turni di sette giorni, sono abilitate ad operare un bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, il quale bilanciamento, senza negare in radice il diritto al riposo del lavoratore, deve essere tale da assicurare il predetto riposo “in modo compatibile con l'erogazione delle prestazioni indispensabili e pure con la necessità di assicurare che il diritto sia garantito in modo equo a tutti i lavoratori e non soltanto a coloro che ne abbiano rivendicato il godimento individualmente”.

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