Con l’ordinanza del 16 ottobre 2025 il Tribunale di Cassino ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione in ordine alla questione dell'individuazione del dies a quo dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 - ter c.p.c. nell'ipotesi in cui l'udienza fissata in citazione sia stata d'ufficio differita ex art. 168 - bis c.p.c. alla prima udienza di comparizione del giudice istruttore assegnatario del fascicolo.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra D.M.A. ha convenuto in giudizio il Comune di …, al fine di ottenere il risarcimento del danno per una caduta causata da un’insidia.

Nell’atto di citazione veniva indicata l’udienza di prima comparizione del 30 dicembre 2024, udienza che successivamente veniva differita d’ufficio all’8 gennaio 2025 ai sensi dell’art. 168 - bis, comma 4, c.p.c.

Ai sensi del nuovo art. 171 - ter c.p.c., l’attrice faceva riferimento per la decorrenza del termine per il deposito delle memorie integrative alla nuova data di udienza dell’8 gennaio 2025; mentre il Comune alla data di udienza indicata nell’atto di citazione.

Dopo che le memorie ex art. 171 - ter erano già state depositate, il Tribunale di Cassino ha ulteriormente differito la data di udienza al 19 novembre 2025.

Il Comune ha eccepito la tardività del deposito delle memorie ex art.171 - ter c.p.c. di parte attrice perché depositate computando i termini rispetto all’udienza dell’8 gennaio 2025, anziché del 30 dicembre 2024, quale udienza fissata in citazione.

Secondo il Comune il termine a ritroso previsto dall’art. 171 - ter c.p.c. deve decorrere dalla data di udienza fissata in citazione sulla base del fatto che “l'art. 70 bis disp. att. c.p.c. impone il rispetto dei termini di comparizione con riferimento all’udienza fissata in citazione”, nonché in forza della “formulazione letterale dell'art. 171 - bis, comma 5, c.p.c., nella parte in cui distingue tra udienza fissata in citazione e udienza fissata dal giudice istruttore, ritenendo che il mero differimento d'ufficio dell'udienza non possa incidere sul computo dei termini processuali, in assenza di un provvedimento espresso di differimento ai sensi dell'art. 171-bis, co. 2 e 3, c.p.c.”.

Al contrario secondo parte attrice “i termini per il deposito delle memorie decorrono dall'udienza effettivamente fissata dal giudice, anche se differita d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, co. 4, c.p.c., e successivamente confermata con decreto. Tale tesi troverebbe fondamento nell'art. 171 - bis, co. 5, c.p.c., nella formulazione vigente, che prevede espressamente la decorrenza dei termini di cui all'art. 171 - ter, onde la conferma dell'udienza differita d'ufficio da parte del giudice istruttore, e così il decreto di differimento del 30 dicembre 2024, costituiscono il momento rilevante per il computo dei termini, con la conseguenza che le memorie depositate entro i quaranta giorni precedenti tale udienza dovrebbero ritenersi tempestive”.

La questione oggetto di contrasto tra le parti risulta essere, secondo il Tribunale, decisiva ai fini della definizione del giudizio (in quanto “ove si propendesse per il decorso dall'udienza fissata in citazione, la prima e la seconda memoria integrative della Di Murro risulterebbero tardivamente depositate, e le istanze istruttorie risulterebbero conseguentemente formulate oltre i termini stabiliti a pena di decadenza”).

La questione presenta altresì gravi difficoltà interpretative (in quanto risultano “plausibili e di pari forza interpretativa entrambe le posizioni prospettate”) e non è stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione.

Infine, la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi (attenendo alla “interpretazione di norme processuali da farsi oggetto di applicazione in tutti i procedimenti introdotti nelle forme del rito ordinario di cognizione”).

Sussistendo tutti i presupposti previsti dall’art. 363 - bis c.p.c. il Tribunale ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la risoluzione della questione di diritto sopra illustrata.

Con l’ordinanza n. 27460 del 14 ottobre 2025 la Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi in tema di anatocismo bancario facendo il punto sulla giurisprudenza più recente.

1. - I fatti di causa

Un correntista ha promosso azione di ripetizione di indebito in relazione ad un contratto di conto corrente stipulato nel 1992 chiedendo la restituzione di circa € 50.000,00 per avere la Banca applicato interessi usurari e anatocistici.

Al termine del giudizio di secondo grado la Corte d’appello ha dichiarato la legittimità della applicazione della capitalizzazione periodica da parte della banca, nonché la natura non usuraria degli interessi.

In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto che le condizioni applicate dalla banca agli interessi fossero legittime in quanto conformi alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 e che non fosse stata fornita la prova da parte del correntista che le condizioni iniziali fossero difformi.

Avvero la sentenza di secondo grado il correntista ha proposto ricorso per cassazione affidato a vari motivi.

Con il primo motivo di ricorso il correntista ha censurato la sentenza impugnata per avere il Giudice di secondo grado ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi nonostante l’assenza di una originaria pattuizione scritta, nonché per avere onerato il ricorrente di provare l’inesistenza della relativa clausola per iscritto.

Il primo motivo è stato accolto dalla Corte di Cassazione.

Nell’ordinanza in commento la Cassazione ha ribadito i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di anatocismo bancario.

In particolare, è stato ricordato quanto affermato da Cass. n. 9140/2020 e cioè che “a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342/1999 e della conseguente nullità delle clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000, l’esistenza di una valida pattuizione degli interessi relativa ai suddetti contratti è rimessa a una espressa pattuizione, formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera”.

Con la declaratoria di incostituzionalità per eccesso di delega dell’art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 la Delibera CICR del 9 febbraio 2000 è stata caducata nella parte in cui aveva fatto salvo l’anatocismo ove vi fosse pari periodicità degli interessi creditori e debitori.

Per i contratticonclusi prima dell’entrata in vigore della predetta delibera è necessario che il correntista “esprima la propria volontà circa l’introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità”, non essendo previsto alcun automatismo.

Decidere se il contratto debba produrre o meno interessi anatocistici è questione rimessa all’autonomia delle parti.

È rimasta salva l’attribuzione al CICR del potere di regolamentare il “transito” dei vecchi contratti nel nuovo regime normativo.

La Cassazione nel precedente già richiamato n. 9140/2020 dopo aver ricordato che la modifica delle clausole sulla base dell’art. 7, comma 2, CICR può essere attuata anche unilateralmente dalla banca, nel solo caso in cui le nuove condizioni non siano peggiorative (pena la necessaria approvazione pattizia), ha ritenuto che la pattuizione anatocistica con pari periodicità deve ritenersi tendenzialmente peggiorativa delle precedenti condizioni contrattuali “così rendendo necessario che il correntista esprima il proprio consenso all’anatocismo con pari periodicità” (v. anche Cass., n. 7105/2020).

Il predetto orientamento è stato oggetto di un ripensamento da parte delle ordinanze gemelle della Cassazione nn. 5054/2024 e 5064/2024, secondo cui il concetto di “natura peggiorativa delle clausole” implicherebbe una valutazione relazionale “tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto” e non anche tra “le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione”.

La giurisprudenza successiva ha ritenuto di abbandonare il principio affermato nelle ordinanze gemelle in virtù del fatto che nel secondo caso non è possibile effettuare una comparazione tra clausole, con la conseguenza che “le nuove condizioni contrattuali che prevedono l’applicazione dell’anatocismo bancario con pari periodicità devono necessariamente essere assistite da pattuizione scritta”.

La Corte, nell’accogliere il primo motivo di ricorso, ha espresso il seguente principio di diritto: “Ai fini dell’applicazione dell’anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della suddetta delibera non assume rilievo né l’applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né l’eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell’art. 7, comma 2, Del. CICR cit., occorrendo una modificazione successiva non sia peggiorativa”.

La Corte ha accolto altresì il quarto motivo di ricorso con cui il ricorrente aveva censurato la sentenza di secondo grado per aver accolto l’eccezione di prescrizione delle rimesse precedenti il 31 marzo 2003, nonostante la Banca non avesse fornito la prova della natura solutoria delle rimesse

Sul punto la Cassazione, nell’accogliere il motivo di ricorso, ha affermato che “ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, in costanza di facilitazioni creditizie appoggiate in conto corrente come nella specie (contratto di apertura di credito acceso in data 6 novembre 2003), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre preventivamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass., n. 9141/2020). Nel qual caso, spetta alla banca, ove eccepisca la prescrizione dell’azione ex art. 2033 cod. civ., allegare e provare la natura solutoria delle rimesse contestate, nonché al correntista provare che le rimesse contestate abbiano natura meramente ripristinatoria (Cass., n. 26897/2024; Cass., n. 34997/2023)”.

Con l’ordinanza interlocutoria n. 8375, del 30/03/2025 la Prima Sezione civile ha rimesso la discussione del ricorso alla pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione riguardante il diritto del titolare dell’assegno divorzile a conservare la quota del TFR maturato in capo all’ex coniuge anche nel caso in cui quest’ultimo faccia confluire l’intero TFR in un Fondo di previdenza complementare.

La questione introdotta con l’unico motivo di ricorso per cassazione riguarda la violazione dell’art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, concernente il diritto della moglie divorziata a percepire una quota del TFR maturato durante gli anni di matrimonio anche in caso di versamento a Fondo Previdenziale avvenuto in unica soluzione poco prima del pensionamento.

In forza dell’art. 12bis, ricorda la Cassazione, “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza”.

La condizione per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile al momento in cui l’ex coniuge matura il diritto alla corresponsione di tale trattamento.

Alla base della disposizione normativa, afferma la Cassazione, “si rinvengono profili assistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione stessa presuppone la spettanza dell’assegno divorzile, ma anche criteri di carattere compensativo, predeterminati dalla legge…. La finalità, in sintesi, è quella di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato”.

Il trattamento di fine rapporto, anche se attribuito quando il vincolo matrimoniale è ormai sciolto, deriva pur sempre dall’accantonamento di somme operato nel corso del rapporto di lavoro e, per il tempo in cui tale rapporto si è svolto durante la convivenza matrimoniale.

Pertanto, l’ex coniuge del lavoratore ha quindi diritto di godere di una quota di tale trattamento, nel caso in cui abbia ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile.

La previsione di cui all’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, precisa la Cassazione nell’ordinanza in commento, “si applica a tutte quelle indennità, comunque denominate, che maturano alla data di cessazione del rapporto lavorativo e che sono determinate in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro e all'entità della retribuzione corrisposta, trattandosi di una quota differita della retribuzione, condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro”.

Le Sezioni Unite, intervenute sul tema con la sentenza n. 6229/2024, hanno chiarito che per poter stabilire se una determinata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno fra le indennità di fine rapporto contemplate dall'art. 12 bis, “non è determinante il carattere strettamente o prevalentemente retributivo della stessa, essendo decisivo, piuttosto, il correlarsi dell'attribuzione … all'incremento patrimoniale prodotto nel corso del rapporto dal lavoro del coniuge che si è giovato del contributo indiretto dell'altro”.

Ad es., la giurisprudenza ha ritenuto incluse nella richiamata disciplina le indennità di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici che consistono in quote differite della retribuzione, suscettibili di esazione dopo l’estinzione del rapporto di lavoro e le indennità egualmente concepite, riferite ai rapporti di lavoro parasubordinato. Sono state invece ritenute estranee le prestazioni private di natura previdenziale e assicurativa, come l'indennità di cessazione dal servizio corrisposta ai notai, l'indennità da mancato preavviso per licenziamento in tronco e l'indennità percepita a titolo di risarcimento del danno per illegittimo licenziamento.

Anche l’indennità di incentivo all’esodo, non operando quale retribuzione differita, è stata ritenuta estranea alla predetta nozione.

Con riferimento al TFR, la giurisprudenza ha affermato che l’art. 12 bis della l. 898/1970 riconosce al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile la quota del TFR “percepito” alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre, nel caso in cui il TFR sia conferito ad un fondo di previdenza complementare, la liquidazione non è riconosciuta alla cessazione del rapporto di lavoro, ma alla maturazione dei requisiti per la pensione.

Secondo tale soluzione interpretativa, il TFR avrebbe “natura retributiva, ma se viene conferito nel Fondo Previdenziale dal datore di lavoro, per essere poi erogato da quest'ultimo al lavoratore, assume natura previdenziale”.

Importanti per la predetta soluzione interpretativa sono stati i principi affermati dalle Sezioni Unite (v. Cass., S.U, sent. n. 4684 del 09/03/2015 e Cass., S.U., sent. n. 4949 del 12/03/2015).

Le Sezioni Unite nell’evidenziare la natura previdenziale della prestazione di previdenza integrativa, hanno rilevato quanto segue: «Per quanto concerne i fondi di previdenza integrativa, i versamenti datoriali non sono preordinati all’immediato vantaggio del lavoratore, ma proprio in coerenza con la loro funzione vengono accantonati (e quindi mai direttamente corrisposti) per garantire la funzione del trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di sopravvenuta invalidità secondo le condizioni previste dal relativo statuto. L’obbligo del datore di lavoro di effettuare tali versamenti nasce, a ben vedere, da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, pensione integrativa che costituisce certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore; esso tuttavia non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporto di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto. In sostanza il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire”.

Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che “la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto; ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un’aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo”.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha posto la seguente questione e cioè “se, tenuto conto che la destinazione del TFR non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporto di lavoro, e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto… il titolare dell’assegno divorzile conservi il diritto ad ottenere la quota del TFR maturato in capo al l’ex coniuge anche nel caso in cui quest’ultimo faccia confluire l’intero TFR in un Fondo di previdenza complementare, ovvero se tale scelta comporti l’esclusione del diritto previsto dall’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, non percependo l’ex coniuge obbligato al pagamento dell’assegno divorzile alcuna indennità di fine rapporto, ma un capitale o una rendita periodica che non ha natura retributiva ma solo previdenziale, come pure affermato da questa Corte”.

Trattandosi di questione di grande rilievo nomofilattico la Corte ha rimesso la decisione alla discussione in pubblica udienza.

Per leggere il testo integrale dell’ordinanza interlocutoria clicca qui: https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/8375_03_2025_civ_oscuramento_noindex.pdf

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