Con la sentenza n. 30622 del 20 novembre 2025 la Corte di Cassazione si è espressa sul nuovo istituto giuridico della revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (disciplinato dall’art. 391-quater c.p.c.) affermando importanti principi di diritto.
1. - I fatti di causa
Gli eredi di B.L. convenivano in giudizio la Azienda Sanitaria di La Spezia ed il medico primario ritenuti responsabili del decesso della loro parente.
La Corte d’appello di Genova, ritenendo sussistente un concorso di colpa della defunta B.L. nella causazione del proprio decesso a causa dell’omesso ritiro del referto relativo all’esame bioptico da cui risultava la presenza di un carcinoma invasivo dell’utero e per aver quindi ritardato l’inizio delle cure, riformava la sentenza di primo grado riducendo la quantificazione del danno iure proprio e iure hereditatis dei ricorrenti.
Il giudice di secondo grado confermava la condanna delle rispettive compagnie a tenere indenne l’Ausl e il medico dalle avverse pretese, nei limiti del massimale.
La sentenza di secondo grado veniva impugnata davanti alla Corte di cassazione che dichiarava l’improcedibilità dei ricorsi poiché nessuna delle parti aveva allegato la relata di notifica della sentenza impugnata.
2. - Il giudizio davanti alla CEDU
I ricorrenti adivano la Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando “l'eccessivo formalismo, la mancata concessione di un adeguato risarcimento in qualità di parenti di una vittima di negligenza medica e la durata eccessiva del procedimento”.
La Corte EDU, con la decisione An.Ma. e altri c. Italia del 25 maggio 2023, radiava dal ruolo il ricorso, essendo intervenuto un componimento amichevole della lite tra alcuni dei ricorrenti ed il Governo italiano convenuto. Il ricorso veniva radiato dal ruolo anche ai sensi dell'articolo 37 par. 1 (c) della Convenzione, a seguito della dichiarazione unilaterale del Governo italiano, che aveva riconosciuto le violazioni degli artt. 2 e 6 CEDU.
3. - I motivi di ricorso ex art. 391-quater c.p.c.
Alcuni degli eredi, in conseguenza della decisione della Corte europea, hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 391-quater c.p.c. chiedendo la revocazione dell'ordinanza n. 24569/2018 della Corte di Cassazione.
Con il primo motivo i ricorrenti hanno chiesto la revocazione della ordinanza impugnata ex art. 391 - quater c.p.c.
Posto che nella pronuncia della Corte EDU è stato riscontrato – sulla base della stessa ammissione del Governo italiano convenuto – “la violazione dell'art. 2 CEDU, per il mancato riconoscimento di un risarcimento adeguato ai ricorrenti in un lasso di tempo ragionevole, nonché dell'art. 6, par. 1 CEDU, per l'eccessivo formalismo con cui questa Corte aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso presentato nel 2017”, per i ricorrenti vi sono tutte le condizioni richieste dal nuovo art. 391 - quater c.p.c. e cioè:
Con il secondo motivo hanno chiesto, in via subordinata, alla Corte, nel caso in cui non dovesse ritenere sussistenti i presupposti applicativi dell'art. 391 - quater c.p.c., di sollevare questione di legittimità costituzionale proprio in relazione all'art. 391 - quater c.p.c., per contrasto:
Con distinti controricorsi hanno resistito l'Azienda Sociosanitaria e le compagnie di assicurazioni.
4. - La decisione della Corte di Cassazione
La Cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare con cui era stata sollevata l’inapplicabilità ratione temporis del rimedio di cui all'art. 391 - quater c.p.c. al giudizio in esame introdotto nel 1999.
La norma transitoria è chiarissima sul punto, ha affermato la Cassazione, prevedendo l'articolo 35, co. 5, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 che le norme di cui al capo III del Titolo III del Libro II del codice di procedura civile, come modificate dal suddetto decreto legislativo n. 149/2022, si applicano ai giudizi introdotti - compresi quelli introdotti innanzi alla Corte di Cassazione - con ricorso notificato a decorrere dal 1 gennaio 2023.
Nel caso di specie, il procedimento era stato introdotto con ricorso notificato in data 24 luglio 2023.
Ne consegue, ha concluso la Corte, che “la nuova revocazione si applica a tutti i relativi ricorsi proposti a far tempo dal 1 gennaio 2023, salvo il termine decadenziale generale per la sua introduzione, decorrente dalla notifica o dalla definitività della sentenza della Corte europea”.
In relazione alla predetta eccezione preliminare la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:
La Corte di Cassazione nella sentenza in commento, dopo aver svolto alcuni rilievi preliminari di carattere storico e sistematico, alla cui lettura si rimanda integralmente, che costituiscono ineludibile premessa alla corretta interpretazione dell'art. 391 - quater c.p.c., istituto giuridico di recentissima introduzione, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
4.1. - Sul primo motivo di ricorso
In relazione al primo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso di specie, non ricorre nessuno dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilità della revocazione per contrarietà alla Convenzione europea e cioè:
La Corte EDU, ha affermato la Corte di Cassazione, non ha dichiarato la sussistenza delle violazioni, ma ha soltanto preso atto che lo Stato italiano aveva riconosciuto le violazioni contestate. Difetta, quindi, nel caso di specie, “quella dichiarazione, resa direttamente dalla Corte EDU, di contrarietà dei contenuti della decisione revocanda alla Convenzione, che l'art. 391- quater pone come secondo ed essenziale requisito”.
Secondo la Corte di Cassazione il rimedio previsto dal codice di procedura civile si pone a tutela di interessi diversi rispetto a quelli sottesi nella revocazione prevista dal codice di procedura penale. Secondo la Corte “la differente formulazione della norma civile [art. 391 - quater c.p.c.] rispetto alla norma penale [628-bis c.p.p.] orienta, in applicazione del principio ermeneutico "ubi voluit dixit", nel senso di concludere che il legislatore del 2022 abbia volontariamente limitato la revocabilità delle sentenze civili soltanto ai casi di decisioni che sono state espressamente dichiarate contrarie alla Convenzione”.
In definitiva, ha concluso la Corte l'art. 391-quater c.p.c. “non consente la revocazione di una decisione nazionale a seguito di cancellazione dal ruolo della causa promossa innanzi alla Corte EDU ai sensi dell'art. 37 della Convenzione in relazione all'art. 62A del regolamento, essendo presupposto necessario per la applicazione della norma in esame che la decisione nazionale sia stata dichiarata contraria alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo da una sentenza definitiva di accertamento della violazione. La decisione assunta ai sensi degli artt. art 37 della Convenzione e 62A del regolamento è, invece, meramente ricognitiva della presentazione di una dichiarazione di ammissione della avvenuta violazione ed è decisoria solo sul punto che non occorre proseguire l'esame del ricorso, poiché l'offerta di spontanea riparazione è ritenuta congrua”.
In ogni caso, nel caso di specie, difetterebbe un ulteriore requisito richiesto dall’art. 391 - quater, non sussistendo la lesione di alcun "diritto di stato della persona", avendo i ricorrenti allegato la violazione di un semplice diritto patrimoniale, impropriamente collegato ad un preteso "status" di erede.
La qualità di erede, per la Corte, non intercetta in senso stretto il concetto di stato della persona, con cui invece si intende “la posizione spettante alla persona come membro di determinate collettività umane, principalmente della famiglia e dello Stato. Si ha, innanzitutto, uno stato di famiglia e uno stato di cittadinanza. Considerando poi l'uomo come membro della comunità giuridica, si perviene al concetto più ampio dello stato personale, che è il presupposto di tutte le altre condizioni e di tutti gli altri rapporti giuridici della persona. Il complesso delle singole posizioni giuridiche spettanti alla persona nella famiglia, nello Stato e nella comunità giuridica, ne costituisce lo stato civile”.
La Corte ha altresì precisato che la nuova ipotesi di revocazione non può trovare applicazione in tutti i casi di lesione di diritti personali o, addirittura, in tutti i casi in cui la lesione abbia, in generale, avuto ad oggetto diritti fondamentali non patrimoniali, quand'anche gli stessi presupponessero o derivassero da un determinato status personale.
Invero, dice la Corte, “se il legislatore avesse inteso riconoscere la possibilità della revocazione anche in caso di sentenze costituenti violazione della Convenzione EDU con riguardo a posizioni soggettive diverse da quelle aventi ad oggetto direttamente il riconoscimento di status personali, non avrebbe così chiaramente indicato la limitazione del rimedio all'ipotesi di violazione che abbia "pregiudicato un diritto di stato della persona…L'espressione utilizzata dal legislatore delegato, riferendosi ad "un diritto di stato della persona", allude chiaramente ad un diritto che dello stato della persona deve rappresentare, sul piano dell'ordinamento, la diretta implicazione, esprimendo, cioè, in via diretta il contenuto normativo dello stato della persona”.
Nel caso di specie, poiché la domanda originaria, riguardando il risarcimento dei danni per responsabilità medica, aveva già ad oggetto una tutela meramente risarcitoria, si deve escludere in radice l'operatività del rimedio straordinario.
La Corte ha quindi concluso affermando che “l'espressione "diritto di stato della persona" va interpretata in senso stretto, riferendosi esclusivamente a status non patrimoniali”, specificando altresì che “la qualità di erede in una domanda risarcitoria non è uno status personale ai fini dell'art. 391-quater c.p.c., ma una mera posizione giuridica soggettiva. Vero che i ricorrenti hanno agito come eredi, ma la posizione di erede viene in rilievo nella specie non come status personale, ma come mera posizione giuridica soggettiva, proprio perché, si ribadisce, la domanda originaria aveva ad oggetto una tutela meramente risarcitoria o per equivalente. Né, d'altra parte, sarebbe leso un ipotetico status di erede in caso di mancato riconoscimento di un qualunque diritto allo stesso spettante in dipendenza della successione, tanto integrando un'interpretazione della definizione normativa contraria alla stessa lettera, oltre che allo spirito, della disposizione che la contiene”.
Nella sentenza in commento la Cassazione ha ritenuto non sussistente neppure il secondo requisito richiesto dall’art. 391 - quater c.p.c in quanto “la somma riconosciuta dal governo italiano a titolo di risarcimento del danno è stata ritenuta congrua in quanto pari a quella che in altri casi la Corte EDU ha accordato. E l'obiettivo della revocazione non può essere quello di ottenere una tutela aggiuntiva o, perfino, un sindacato sulla congruità dell'indennità CEDU”.
Il ricorso per revocazione, ha affermato la Corte, è un'extrema ratio riservata ai casi in cui le misure conformative, inclusa la tutela per equivalente, non sono idonee a rimuovere integralmente i pregiudizi. Se la domanda mira a ottenere una condanna al pagamento di somme di denaro (tutela risarcitoria), la tutela per equivalente è oggettivamente possibile, con la conseguenza che il rimedio straordinario è escluso in radice.
In relazione al primo motivo di ricorso la Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto:
4.2. – Sul secondo motivo di ricorso
La Corte ha altresì ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso, ritenendo la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, sulla base del seguente principio di diritto:
Sullo stesso tema leggi anche “La nuova ipotesi di revocazione ex art. 391quater c.p.c. per contrarietà alla CEDU e la nozione di ‘diritto di stato della persona”
Con ordinanza n. 29737 dell’11 novembre 2025 la Corte di Cassazione ha ribadito principi importanti in tema di condotta antisindacale.
1. - I fatti di causa
La società S… ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado che aveva confermato il decreto con cui era stata accertata l’antisindacalità della condotta da essa tenuta nell’ambito di un procedimento instaurato dalla FIOM CGIL ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
La condotta sanzionata è la seguente: la Società S... aveva, anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, disapplicato per una parte dei suoi dipendenti il CCNL Metalmeccanici, applicando anche ad essi il CCNL Terziario per il tramite di un “accordo di armonizzazione” sottoscritto con altre sigle sindacali.
La Corte d’appello di Firenze, nel rigettare l’appello della Società, ha ritenuto illegittima la condotta posta in essere dalla S... in quanto “l'avere sostituito la disciplina del CCNL Metalmeccanici con il CCNL Terziario costituisce in fatto, da parte del datore di lavoro, una disdetta anticipata del pregresso CCNL", come tale illegittima secondo la giurisprudenza di legittimità”, con la conseguente irrilevanza del procedimento di armonizzazione successivamente attuatosi.
La condotta posta in essere dalla S..., per la Corte fiorentina, configura una condotta antisindacale avendo leso “il ruolo sindacale della FIOM, l'efficacia della sua azione a tutela dei lavoratori e dunque la sua immagine”, nonché avendo sminuito il ruolo del sindacato a causa delle comunicazioni effettuate dalla società direttamente ai singoli lavoratori con le quali è stata comunicata la deliberazione della applicazione del nuovo CCNL.
Per la Corte d’appello non può considerarsi espressione di un valido consenso all’applicazione del nuovo CCNL quello che secondo la Società sarebbe stato espresso dai lavoratori mediante la dicitura “per ricevuta e accettazione” trattandosi di una dicitura a cui non può ricollegarsi un significato diverso e ulteriore da quello della “mera presa d'atto della comunicazione”.
2. – L’ordinanza della Cassazione
Con l’ordinanza in commento la Corte, ritenuto infondato il ricorso proposto dalla Società, essendo la decisione della Corte d’appello fiorentina conforme alla giurisprudenza di legittimità, ha ribadito i seguenti principi di diritto:
Con il provvedimento dell’11 novembre 2025 la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistenti le condizioni di cui all'art. 363-bis c.p.c. per dichiarare ammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Siracusa in tema di fideiussioni riproduttive delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c., censurate da Banca d'Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005.
Nello specifico, il Tribunale di Siracusa si è chiesto se una fideiussione riproduttiva delle predette clausole possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa quindi reputarsi nulla:
Per entrambe le ipotesi, in caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio si è altresì chiesto “se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza o di deroga all'art. 1957 c.c. inserite nello schema predisposto dall'A.B.I. e censurato da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall'autorità di vigilanza".
Inoltre con il medesimo provvedimento il Tribunale di Siracusa ha sollevato anche un’altra questione e cioè se, sempre nell'ambito delle predette fideiussioni, una volta accertata la nullità delle clausole censurate dall’autorità di vigilanza e la conseguente applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, “la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta - del pari contenuta nel testo fideiussorio - valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale».
La Corte di Cassazione con l’ordinanza dell’11 novembre 2025 ha ritenuto ammissibile il rinvio sussistendo tutte le condizioni previste dall’art. 363-bis c.p.c.
In particolare, dopo aver affermato la rilevanza per il giudizio in oggetto delle questioni di diritto prospettate, la Cassazione ha altresì evidenziato che le stesse non possono dirsi già risolte, sottolineando come la portata applicativa della decisione n. 41994 del 2021 a Sezioni Unite sia stata oggetto di diverse pronunce della stessa giurisprudenza di legittimità, con affermazioni non del tutto omogenee su ognuno dei quesiti in esame (“rilevanza dell'epoca della fideiussione rispetto al periodo ricompreso nell'accertamento dell'autorità di vigilanza; ambito di applicazione del principio, quanto alla natura specifica della fideiussione; efficacia impeditiva o meno della decadenza, nella clausola di pagamento a semplice richiesta, dell'istanza stragiudiziale ovvero necessità dell'iniziativa di carattere giurisdizionale”), con conseguenti riflessi anche nella giurisprudenza di merito, ove pure si registrano interpretazioni divergenti.
Per la Cassazione le questioni sollevate “sono suscettibili di riproporsi in un vasto contenzioso, come quello relativo alle fideiussioni bancarie non coinvolgenti consumatori, di rilevante impatto numerico e sociale, come emerge chiaramente dalle decisioni già intervenute”.
Le diverse opzioni ermeneutiche, adottate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, rendono inoltre sussistente anche il requisito della grave difficoltà interpretativa, rendendo così senz’altro opportuna l'assegnazione del rinvio pregiudiziale alle Sezioni unite per l'enunciazione dei principi di diritto.
Per leggere il testo completo dell’ordinanza della Corte di Cassazione dell’11 novembre 2025 clicca qui.