Con l’ordinanza del 29 aprile 2026, n. 11858 la Corte di Cassazione ha affermato l’abusività della clausola derogatoria al termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. quando il garante è un consumatore.
Con il ricorso per cassazione era stata censurata la sentenza di secondo grado non avendo quest’ultima considerato che la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. contenuta nei modelli di fideiussione predisposti dalle banche è abusiva e quindi nulla ai sensi della normativa consumeristica unionale e nazionale comportando un significativo squilibrio tra la posizione del consumatore e quella della banca, contraente forte.
La Corte ha ritenuto fondato il motivo, ribadendo il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale “è da ritenersi vessatoria, ai sensi dell’art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all’art. 1957, 1° comma, c.c., in senso favorevole al creditore, per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente (Cass. Sez. 3, 28/09/2023 n. 27558)”.
Nell’ordinanza la Corte ha altresì affermato che una siffatta clausola di deroga comporta l’assoggettamento del fideiussore ad una disciplina “astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all’art. 1469-bis c.c.”.
In conclusione, la Corte ha rilevato come nell’impugnata sentenza la Corte d’appello abbia omesso di verificare d’ufficio la portata della clausola contrattuale di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., come avrebbe dovuto, trattandosi di clausola vessatoria che determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Con la sentenza n. 53 del 27 aprile 2026 il Tribunale di Trento, sezione lavoro, ha condannato un noto chef stellato per alcune dichiarazioni rese da quest’ultimo sui social media e durante interviste pubbliche dal carattere discriminatorio e dotate di una vis dissuasiva all’accesso ad un dato segmento del mercato del lavoro di talune persone.
1. - Il ricorso della CGIL del Trentino
La CGIL del Trentino ha proposto ricorso ex art. 28 d.lgs. 150/2011 lamentando la condotta discriminatoria posta in essere da un noto chef stellato a causa di alcune dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo in diverse occasioni e in diverse sedi.
Le dichiarazioni ritenute discriminatorie avevano ad oggetto un annuncio di lavoro pubblicato su un noto social network. L’annuncio di lavoro è stato poi ripreso e diffuso sui social media e su numerose testate giornalistiche.
Lo chef aveva inoltre rilasciato durante una trasmissione radiofonica altre dichiarazioni riguardanti le proprie convinzioni personali, le opinioni politiche e l’orientamento sessuale di cui tiene conto nel selezionare i propri collaboratori.
A sostegno delle proprie argomentazioni parte ricorrente ha richiamato quanto previsto dal d.lgs. n. 216 del 2003 di attuazione della direttiva 2008/78 che vieta le discriminazioni legate a fattori quali le convinzioni personali e l’orientamento sessuale, il cui art. 3, c. 1, lett. a) si applica anche all’accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione e che ha modificato l’art. 15 della l. n. 300 del 1970.
Il quadro normativo, secondo la CGIL, troverebbe riscontro anche nella giurisprudenza italiana ed europea (si vedano le sentenze della Corte di Cassazione n. 1 del 2020 e n. 20819 del 2021, nonché le pronunce della Corte di Giustizia UE, nei casi Feryn, 10.07.2008, in C-87/07; Associatia Accept, 25.04.2013 in C-81/12 e NH, 23.04.2020, in C-507/18).
Parte resistente tra le varie eccezioni ha contestato la legittimazione ad agire della CGIL “non essendo rinvenibile un gruppo individuato o astrattamente individuabile di persone cui raccordare l’azione del Sindacato e che, in ordine ai fattori protetti evocati dalla controparte, non è dato riscontrare affermazioni lesive dei diritti sindacali dei lavoratori, avendo stigmatizzato solo il contegno di alcuni lavoratori che avanzano pretese infondate nei confronti dei datori di lavoro”.
Il Tribunale di Trento con la sentenza in commento ha ritenuto il ricorso fondato.
2. - Sulla legittimazione ad agire dell’organizzazione sindacale
Sull’eccezione preliminare sollevata dal resistente il Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione ad agire della CGIL del Trentino in forza del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216 (recante “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”) e che prevede all’art. 5, c. 1, quanto segue: “le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso (...) sono legittimate ad agire ai sensi dell'art. 4, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio”.
Il comma 2 aggiunge che “i soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione”.
Per il Tribunale con la norma citata il legislatore ha inteso attribuire la legittimazione ad processum alle organizzazioni sindacali rappresentative del diritto o dell’interesse leso, “non solo quando le stesse agiscano a tutela di discriminazioni perpetrate a danno di soggetti individuabili, ma anche in presenza di discriminazioni collettive”.
In particolare, continua il Tribunale, con il citato art. 5, c. 2, il legislatore ha riconosciuto all’organizzazione sindacale “la rappresentanza ex lege per conto di una collettività indeterminata, nei casi in cui sia impossibile individuare il soggetto o i soggetti singolarmente discriminati, tenuto conto altresì della rappresentatività dell’organizzazione rispetto all’interesse collettivo in questione”.
Il Tribunale, richiamato lo Statuto della CGIL nazionale, che all’art. 1 si definisce come un’organizzazione che “ripudia e combatte ogni forma di molestia, discriminazione e violenza contro le donne e per orientamento sessuale ed identità di genere” e che “promuove la lotta contro ogni forma di discriminazione”, considerato che tale assunto è stato ripreso dall’art. 2 dello Statuto della CGIL del Trentino, ha ritenuto sussistente la legittimazione ad agire considerato che la ricorrente persegue statutariamente, a livello nazionale e non solo, l’obiettivo di contrastare qualsivoglia discriminazione in ogni aggregazione sociale e di lavoro.
3. – Le dichiarazioni discriminatorie
Passando al merito della questione, il Tribunale, ricostruita la normativa applicabile, ha ritenuto che le frasi dello chef in atti – tra cui quelle rese il 4 luglio 2025 sul Social Network riguardanti l’annuncio di lavoro (ed aventi il seguente tenore testuale: “Seleziono chef con brigata per hotel 4 stelle in Trentino. Da dicembre a fine marzo. Chef più 3 capo partita ed 1 pasticcere. Per info in privato. Evitate di farmi perdere tempo. Sono esclusi comunisti/fancazzisti. Master chef del cazzo ed affini. Persone con problematiche di alcol, droghe e di orientamento sessuale. Quindi se eventualmente resta qualche soggetto più o meno normale…Persone referenziate se rimangono ben volentieri. Evitate di commentare cazzate sarete automaticamente bruciati”) – concretano una forma di discriminazione indiretta, essendo rivolte ad una pluralità di persone non delimitabile in concreto, ma solo in astratto, in base alle opinioni politiche e all’orientamento sessuale.
Le dichiarazioni, per il Tribunale, essendo dotate di una vis dissuasiva all’accesso ad un dato segmento del mercato del lavoro di talune persone, risultano in contrasto con i valori fondamentali della Costituzione, “in cui il lavoro, anche imprenditoriale, impone il rispetto dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di solidarietà (art. 2 Cost.) che non tollerano distinzioni o pregiudizi di sorta, vincolando l’iniziativa privata al rispetto dell’utilità sociale (art. 41 Cost.)”.
Secondo il Tribunale, pur garantendo l’art. 21 Cost. la libertà di manifestare il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione, tale libertà “non ha natura di diritto assoluto e, pertanto, non può spingersi sino a violare altri principi costituzionalmente tutelati, quali, nella specie, gli artt. 2, 3, 4, 35 e 37 Cost. che tutelano la parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro e la realizzazione di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale”.
Nel caso di specie con le proprie dichiarazioni parte resistente ha operato “una distinzione tra lavoratori non fondata su elementi oggettivi, impersonali e tecnici legati alla professione, ma su elementi soggettivi, quali il convincimento politico e la sfera dell’orientamento sessuale che costituiscono indubbi fattori protetti, suscettibili di concretare nel contesto nel quale sono state proferite e secondo l’oggettiva percezione da parte del pubblico, una forma di discriminazione indiretta (cfr. anche Cassazione Sez. Un. 21 luglio 2021 n. 2019)”.
Infine, il Tribunale ha ritenuto non dirimente ai fini della decisione della causa che non fosse in atto o programmata alcuna procedura di selezione del personale e ciò in applicazione dei principi affermati dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia nella causa NH.
Nella predetta pronuncia, la Corte europea ha evidenziato che occorre porre l’attenzione sullo status dell’autore, nel caso di specie uno chef stellato noto al grande pubblico che gode di una certa esposizione mediatica e quindi capace di esercitare una certa influenza nell’ambito delle politiche di assunzione attuate nell’ambiente interessato.
In conclusione, il Tribunale, accertato il carattere discriminatorio delle dichiarazioni rese dallo chef, ha condannato quest’ultimo a pagare una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento e alla pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale a sua scelta tra la “La Repubblica”, “Il Corriere della Sera”, “La Stampa”, “Il Sole 24 ore” e Il Fatto Quotidiano”.
Con l’ordinanza n. 8324 del 03 aprile 2026 la Terza Sezione della Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 4, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, nella parte in cui non prevede – in caso di locazione o concessione, a diverso titolo, di un diritto reale o personale sui beni immobili, o porzioni di essi, destinati alla installazione ed all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico – l’applicazione degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 anche quando l’atto dispositivo, relativo a tali beni immobili o porzione di essi, abbia ad oggetto la costituzione di un diritto reale “minore”, e segnatamente l’usufrutto o la superficie.
1. - I fatti di causa
La società Cellnex Italia S.p.a. agiva in giudizio contro Telecom Infrastructure Partners Italia S.r.l. (d’ora in poi, “TIP Italia”) al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto di riscatto – in forza del combinato disposto dell’art. 51, comma 4, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 – in relazione al contratto con il quale TIP Italia aveva acquistato, da B.R. e A.P., il diritto di usufrutto su di uno spazio di venti metri quadrati condotto in locazione proprio dalla soc. Cellnex Italia.
La domanda veniva rigettata dal Tribunale, con decisione poi confermata dal giudice di secondo grado, il quale condivideva l’assunto già espresso in prime cure, ovvero «che il diritto di prelazione e riscatto – previsto dagli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978 (ai quali rimanda l’art. 51, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003) – spetti al conduttore nel solo caso in cui il locatore intenda “trasferire a titolo oneroso l’immobile locato”, fattispecie da identificare esclusivamente nel “trasferimento della proprietà a titolo di compravendita”, e non pure, come sostenuto da Cellnex, allorché l’oggetto dell’atto dispositivo sia un “diritto reale minore”».
Avverso la sentenza d’appello Cellnex Italia ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, denunciando ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 4, d.lgs. n. 259 del 2003.
Nel ricorso, la società rilevava che «la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazione richiede da parte dell’operatore enormi investimenti economici, sia per il reperimento dell’area di installazione (canoni concessori o di locazione), sia per il conseguimento dei titoli autorizzatori, sia per la progettazione e la realizzazione dell’impianto in sé” ed evidenziava “come tali investimenti siano non solo funzionali “al fine di lucro che caratterizza l’esercizio di una attività di impresa”, ma rispondenti “altresì ad un interesse pubblico, quello cioè di garantire la copertura di rete e la capillarità di un servizio a beneficio di tutta la popolazione residente sull’intero territorio nazionale».
Al fine di assicurare un mezzo di tutela dell’investimento fatto dall’operatore per la realizzazione di una infrastruttura strategica di interesse pubblico, il legislatore avrebbe dettato la norma di cui all’art. 51, comma 4, d.lgs. n. 259 del 2003 che avrebbe, secondo la società ricorrente, il precipuo scopo di «prevenire i comportamenti – definiti dall’odierna ricorrente “predatori” – di quegli operatori che, senza effettuare “alcun investimento per lo sviluppo di infrastrutture pubbliche di telecomunicazioni”, si limitino ad “appropriarsi delle utilità degli investimenti altrui, con grave danno per lo sviluppo del mercato”, e ciò tramite l’acquisizione non solo della proprietà delle aree oggetto dell’avvenuta installazione, ma pure di diritti reali minori su di esse, per giunta imponendo all’alienante (come si assume avvenuto nel caso in esame) obblighi di non far realizzare sulla “res locata”, o su aree limitrofe, “altre antenne o apparati tecnologici».
Con l’ordinanza in commento la Cassazione ha ritenuto non sussistenti le condizioni per l’accoglimento dell’unico motivo di ricorso. Tuttavia, ha ritenuto l’art. 51, comma 4, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 di dubbia legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione «nella parte in cui non prevede – in caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione e all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1 – l’applicazione degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 anche quando l’atto dispositivo, relativo a tali beni immobili o porzione di essi, abbia ad oggetto la costituzione di un diritto reale “minore”, e segnatamente l’usufrutto o la superficie».
Secondo la Corte di Cassazione la mancata previsione anche degli atti costitutivi di diritti reali minori, segnatamente l’usufrutto e la superficie, tra quelli in relazione ai quali il diritto di prelazione e recesso potrà essere esercitato, «rischia di trasformarsi in un facile escamotage per quegli operatori che, senza operare alcun investimento nel settore, hanno la possibilità, così, di acquisire la disponibilità degli impianti di reti di comunicazione elettronica attraverso atti diversi dalla compravendita».
Si tratta di un difetto “strutturale” della normatale da determinare «un effetto distorsivo della concorrenza, in violazione dell’art. 41 Cost., per giunta in un settore, qual è quello dello “sviluppo dei sistemi di telecomunicazione”, nel quale vengono in rilievo – secondo la giurisprudenza costituzionale – “rilevanti interessi nazionali”, essendo i relativi impianti “necessari al paese».
In conclusione, la Cassazione nell’ordinanza in commento ha ritenuto non manifestamente infondata, oltre che rilevante, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 4, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede – in caso di locazione o concessione, a diverso titolo, di un diritto reale o personale sui beni immobili, o porzioni di essi, destinati alla installazione ed all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1 – l’applicazione degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 anche quando l’atto dispositivo, relativo a tali beni immobili o porzione di essi, abbia ad oggetto la costituzione di un diritto reale “minore”, e segnatamente l’usufrutto o la superficie”.
Il giudizio di Cassazione è stato sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale. Per leggere il testo integrale dell’ordinanza clicca qui: https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/8324_04_2026_civ_noindex.pdf