Il Consiglio dei Ministri di martedì 29 ottobre 2024 ha approvato, in esame definitivo, le Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
Il decreto correttivo apporta modifiche al Codice civile, al Codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali, in modo da rendere più chiare le novità introdotte con la Riforma Cartabia
In attesa del testo definitivo, qui di seguito alcuni dei documenti utili depositati in sede parlamentare dalle componenti istituzionali (CNF) ed associative (ANF, AIGA ed UNCC).
La sentenza del Giudice di pace di Trapani del 16 gennaio 2023 in commento ha ad oggetto un giudizio di opposizione proposto dal sig. omissis al fine di revocare un precedente decreto ingiuntivo ottenuto da un Agenzia Immobiliare per il pagamento delle provvigioni.
La causa, avendo ad oggetto il mancato pagamento della provvigione, spettante al mediatore, poteva essere fatta rientrare ai sensi previsione di cui all’art. 33, co. 2, lett. a) del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), nelle controversie tra consumatore e professionista.
In considerazione di ciò, l’opponente ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Trapani dovendo applicarsi la competenza territoriale del giudice del luogo (Rieti) in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio, e non quello ove sussiste l’immobile (Trapani), e dove operano i mediatori, cui veniva conferito dall’opponente specifico mandato.
Il Giudice di pace di Trapani ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente, chiarendo che “affinché si possa derogare alla regola del foro di residenza o domicilio eletto del consumatore, il contratto tra un professionista ed un consumatore deve contenere una clausola che sia stata oggetto di trattativa individuale, circostanza che non emergeva documentalmente nella causa che ci occupa”.
Nella specie, il Giudice di pace, dopo aver rilevato come l’opposto non avesse allegato alcun elemento da cui evincere la designazione convenzionale di un foro (quello di Trapani), in deroga a quello territoriale stabilito per legge, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, che “attribuisce al foro designato la competenza esclusiva se risulta, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, c.p.c., una esplicita previsione che non lasci alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti (cfr, Cass. civ. sent. n. 6013/2007)”.
Infine, dichiarata l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Trapani in merito al decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace ha individuato l’autorità giudiziaria inderogabilmente competente
per territorio nel Giudice di Pace di Rieti, a cui ha rimesso le parti per il procedimento monitorio.
Con decreto del 10 ottobre 2024, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Siracusa ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. in tema di obblighi restitutori in caso di mutuo.
La questione centrale posta alla base dell’ordinanza di rinvio attiene al momento in cui, in alcune convenzioni negoziali, sia possibile ravvisare una traditio che comporti effettivamente la disponibilità delle somme mutuate in capo al mutuatario, con corollari di notevolissimo rilievo anche dal punto di vista dell’idoneità del contratto, ove stipulato nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio, ad integrare un titolo esecutivo.
Più precisamente, le questioni di diritto oggetto del rinvio pregiudiziale possono essere riassunte come segue:
La Prima Presidente ha ritenuto ammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Siracusa essendo le stesse oggetto di un contrasto giurisprudenziale non ancora risolto dalla Cassazione.
Secondo un primo orientamento l’accordo negoziale stipulato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l’intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, è da solo idoneo a costituire titolo esecutivo nonostante all’erogazione iniziale del denaro al cliente abbiano fatto immediato seguito la sua restituzione alla banca e la sua costituzione in deposito (v. ex multis Cass. 9229/2022).
Secondo altro orientamento invece il predetto accordo “ancorchè idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante) in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l’importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato”. I fautori del secondo orientamento ritengono di escludere che un siffatto contratto possa costituire titolo esecutivo contro il mutuatario “essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) attestante l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest’ultima, solo da tale momento, l’obbligazione di restituzione di detto importo” (v. la recentissima Cass., 12007/2024).
Il tema centrale dell’ordinanza di rinvio presenta numerose difficoltà interpretative e costituisce questione di massima particolare importanza, essendo in parte già oggetto di altro precedente giurisprudenziale della stessa Corte di Cassazione.
Il riferimento è all’ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024, che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione, seppur differente da quella affrontata dal Tribunale di Siracusa, riguardante il c.d. ‘mutuo solutorio’ stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante. Per l’esame dei diversi orientamenti in materia si rinvia ad un nostro precedente commento (v. sul nostro sito l’articolo di Camilla Maranzano “Profili giuridici del mutuo solutorio e la possibile rimessione alle Sezioni Unite”).
In conclusione, la Prima Presidente ha ammesso il rinvio sollevato dal Tribunale di Siracusa assegnando il suo esame alle Sezioni Unite.
Per leggere il testo integrale del decreto della Prima Presidente della Cassazione e dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa clicca qui:
https://www.cortedicassazione.it/page/it/ordinanza_pregiudiziale_31072024?contentId=RPC33455
Sullo stesso tema leggi anche sul nostro sito l’articolo di Camilla Maranzano “Profili giuridici del mutuo solutorio e la possibile rimessione alle Sezioni Unite”.