Con la sentenza n. 5841 del 05 marzo 2025 le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto un annoso contrasto legato alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio, cioè quel mutuo utilizzato per il ripianamento di una pregressa esposizione debitoria.
1. - L’ordinanza interlocutoria
Il predetto contrasto giurisprudenziale è stato ben riassunto ed esaminato dall’ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024 – oggetto di un nostro precedente commento (leggi sul nostro sito “Profili giuridici del mutuo solutorio e la possibile rimessione alle Sezioni Unite”) – in cui la Cassazione si è chiesta se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività, eseguito dalla banca autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto, possa soddisfare il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, per cui il ripianamento delle passività abbia costituito una modalità di impiego dell'importo mutuato entrato nella disponibilità di quest’ultimo e se, in caso di risposta positiva, il contratto di mutuo possa costituire anche titolo esecutivo.
L’ordinanza interlocutoria ha posto in sintesi tre quesiti.
Il primo riguardante la validità o meno del c.d. mutuo solutorio. È stato ricordato che secondo l’orientamento minoritario non sarebbe possibile configurare una effettiva traditio delle somme date in mutuo quando le stesse siano contestualmente destinate a ripianare debiti pregressi. Ciò è vero, sempre per il predetto orientamento, anche quando detta destinazione sia espressamente accettata o disposta dal mutuatario, tant’è che, proprio postulandosi l’esistenza di un tale accordo, “il contrasto si risolve nella sua diversa qualificazione in termini non di mutuo ma di pactum de non petendo ad tempus”.
Il secondo quesito attiene invece alla possibilità, in caso di risposta positiva al primo quesito, che il contratto di mutuo costituisca titolo esecutivo.
Con il terzo quesito la Corte si è, infine, chiesta se possa configurarsi una effettiva traditio nel caso in cui il ripianamento delle passività mediante le somme erogate in mutuo, con operazione di giroconto, sia operato dalla banca “autonomamente e immediatamente”, vale a dire anche in assenza di un effettivo consenso o di atti dispositivi in tal senso del mutuatario.
2. – La decisione delle Sezioni Unite sul primo quesito
Nella sentenza in commento le Sezioni Unite hanno evidenziato come sia proprio sul concetto di “disponibilità giuridica” delle somme erogate a titolo di mutuo che si concentra il problema giuridico da risolvere (“In particolare, è dall’immediata riappropriazione da parte della banca delle somme mutuate (carattere distintivo dell’operazione) che si origina il dubbio se possa dirsi realizzata la messa a disposizione della somma mutuata, presupposto indispensabile della stessa qualificazione dell’operazione alla stregua di mutuo”).
Per le Sezioni Unite, con l’accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita; “e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile”.
Il sintagma “mutuo solutorio” non definisce quindi una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo.
2.1. – La differenza con il mutuo di scopo
Nella sentenza in commento le Sezioni Unite hanno chiarito altresì che la figura del mutuo solutorio è distinta da quella del mutuo di scopo, in quanto in quest’ultimo caso, una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita ad un'altra parte, la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo. La differenza sta proprio nel fatto che nel mutuo di scopo “l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale”.
Nel mutuo solutorio, invece, l’utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, collocandosi interamente su di un piano ulteriore e distinto.
2.2. – La differenza con il pactum de non petendo ad tempus
Proprio dal fatto che vi è uno spostamento di denaro e che tale spostamento è da considerare il presupposto dell’operazione, le Sezioni Unite hanno desunto il corollario che non è possibile qualificare il mutuo solutorio neppure come un pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro: “l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente”.
Inoltre, sottolineano le Sezioni Unite come molto spesso nella prassi l'operazione in esame sia accompagnata non solo dalla concessione di una garanzia, quale l'ipoteca, “ma da ulteriori modificazioni dell'originario rapporto. In particolare, vengono spesso modificati i tassi di interesse, le modalità di restituzione della somma mutuata (non solo le scadenze finali, ma anche la periodicità), gli accessori o altre garanzie personali”.
I predetti elementi rendono evidente l'eccentricità dell'operazione rispetto ad un mero pactum de non petendo ad tempus.
2.3. – La sanzione prevista nel caso di atti in frode ai creditori e il confronto con il mutuo fondiario
Il ripianamento di debiti pregressi tramite mutuo, hanno chiarito le Sezioni Unite, non può considerarsi un’operazione di per sé affetta da nullità negoziale o comunque da illegittimità.
D’altra parte, le Sezioni Unite non escludono che l’operazione possa essere utilizzata al fine di mascherare un atto in frode ai creditori o possa costituire un mezzo anomalo di pagamento, ma tale eventuale finalità dovrà essere accertata in giudizio e dovranno essere indicate le peculiari condotte delittuose. In questi casi, hanno precisato le Sezioni Unite, la finalità illecita dell’operazione rileverà “sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare)” e non dell'invalidità in quanto non si verifica alcuna violazione di norme imperative.
Ne deriva che, qualora dovesse essere accertata la finalità dell’operazione in violazione della par condicio creditorum, il rimedio non sarà la nullità, ma la revocabilità del pagamento ovvero l’inefficacia delle garanzie abusivamente concesse.
Anche nel caso di mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia: art. 38 t.u.b.), volto al ripianamento di debiti pregressi, non può configurarsi una causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento.
Le Sezioni Unite hanno ribadito che anche per il mutuo fondiario debba escludersi la nullità nel caso di indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata, risultando pacifica l’opinione secondo cui “lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata. Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» (Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007). Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015) o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021)”.
A conclusione del predetto ragionamento, le Sezioni Unite hanno affermato che la previsione già nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti non determina di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio, precisando che “la conoscenza da parte della banca della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune”.
Tant’è vero, dice la Cassazione, che la disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata per cui, tranne che per il caso del mutuo di scopo, “l'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale”.
Gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto.
3. – La decisione sul secondo e sul terzo quesito posti dall’ordinanza interlocutoria
Dalla predetta risposta data dalle Sezioni Unite al primo quesito di cui all’ordinanza interlocutoria, è possibile dare risposta positiva anche al secondo quesito.
“Posto che la destinazione delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni, ancorché immediato e realizzato attraverso una mera operazione contabile c.d. «di giro», non toglie, ma anzi presuppone, che il mutuo si sia perfezionato (con l’accredito delle somme sul conto corrente)” affermano le Sezioni Unite, “ne discende che il contratto medesimo, nella ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo”.
Anche la risposta al terzo quesito posto dall’ordinanza interlocutoria [e cioè “se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario, nel caso in cui tale ripianamento sia eseguito dalla banca «autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto secondo quanto lamentano i ricorrenti»”] discende dalle considerazioni sopra svolte intorno al concetto di «disponibilità giuridica» e alla valenza di elemento costitutivo del contratto di mutuo attribuibile all’accredito delle somme su conto corrente.
Per le Sezioni Unite il concetto di “disponibilità giuridica” si realizza e si esaurisce nel fatto che l’accredito su conto corrente, determinando di per sé un effetto non solo contabile ma anche, economico e giuridico, viene a costituire posta attiva del patrimonio dell’intestatario del conto, da cui deriva sempre e comunque un mutamento della complessiva situazione debitoria/creditoria del mutuatario.
L’utilizzo delle somme costituisce un atto dispositivo logicamente (anche se non cronologicamente) successivo ed è elemento esterno alla fattispecie legale del contratto di mutuo. Pertanto, non ne condiziona il perfezionamento.
Ove pure si dimostri che quell’atto di disposizione non provenga dal mutuatario, non è possibile escludere che la disponibilità giuridica non sia stata in precedenza acquisita.
La movimentazione in uscita di somme dal conto corrente bancario operata in assenza di disposizioni in tal senso dell’intestatario – affermano le Sezioni Unite – “è condotta illecita aggredibile, se del caso, dall’interessato, in sé e per sé, con i rimedi restitutori e/o risarcitori appropriati (fermo restando che di contro occorrerebbe anche considerare il venir meno dell’effetto estintivo delle pregresse esposizioni e l’insorgere dell’obbligo di restituire comunque le somme messe a disposizione), ma resta pur sempre fatto distinto dal mutuo e dalla erogazione delle somme che lo ha perfezionato attraverso l’accredito; l’eventuale illiceità di quell’atto non può valere a elidere la realtà effettuale del fatto che lo precede, vale a dire l’accredito e la disponibilità giuridica delle somme che con esso si determina”.
A conclusione del proprio ragionamento, le Sezioni Unite precisano, però, che tale ipotesi va comunque tenuta distinta da quella dell’accredito delle somme mutuate su conto corrente già debitore nei confronti della banca mutuante.
In quanto, in tal caso, “l’estinzione o la riduzione del saldo debitorio sono effetti algebrici della erogazione delle somme su conto corrente debitore e lo è allo stesso modo il risultato, ex art. 1852 cod. civ., della «materiale» disponibilità da parte del mutuatario solo di quella parte delle somme mutuate eventualmente eccedenti il precedente saldo passivo. Ciò però non esclude né la effettiva traditio delle somme (dal momento che la disponibilità «giuridica» delle somme è proprio ciò che ha consentito l’estinzione o la riduzione del precedente saldo debitore), né la riferibilità di quella destinazione solutoria al mutuatario, questa essendo coessenziale alla accettazione, al momento della stipula del mutuo, del suo regolamento su conto corrente che il mutuatario, essendone anche l’intestatario, ben sapeva o doveva sapere essere in passivo”.
4. - Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite
In conclusione, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Per leggere il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione, S.U., n. 5841 del 05 marzo 2025 clicca qui: https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/5841_03_2025_civ_noindex.pdf
Per leggere il testo integrale dell’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione n. 18903 del 10 luglio 2024 clicca qui: https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/18903_07_2024_civ_noindex.pdf
Sullo stesso tema leggi sul nostro sito:
- “Profili giuridici del mutuo solutorio e la possibile rimessione alle Sezioni Unite”;
Nell’ordinanza n. 2586 del 3 febbraio 2025 la Cassazione ha ribadito che la “colpa grave” prevista dall’art. 54, comma 3, D.lgs. 151/2001 – norma che esclude l'operatività del divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza o di puerperio – è una colpa specifica e diversa (per il particolare connotato di gravità) da quella prevista dalla legge o dalla disciplina collettiva per generici casi di infrazione o di inadempimento sanzionati con la risoluzione del rapporto.
1. I fatti di causa
Una lavoratrice in stato di gravidanza veniva licenziata per giusta causa per aver impropriamente utilizzato i permessi previsti dalla L. 104/1992.
Il datore di lavoro, tramite una relazione investigativa ed alcune testimonianze, aveva accertato che la lavoratrice aveva dedicato le ore di permesso, piuttosto che all’assistenza del familiare, ad attività personali (come ad es. riparazione auto, acquisti personali, etc.).
I giudici di merito hanno ritenuto che il comportamento della lavoratrice fosse riconducibile all’ipotesi della colpa grave ex art. 54, co. 3, del D.Lgs. 151/2001, norma che esclude l'operatività del divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza o di puerperio.
Per i giudici di merito la giusta causa di licenziamento era supportata dal quadro probatorio, e la sua sussistenza escludeva la natura ritorsiva del licenziamento.
D’altra parte, non era emersa in giudizio alcuna correlazione tra lo stato di gravidanza della lavoratrice e il recesso. Il licenziamento era fondato su ragioni oggettive accertate prima della comunicazione della gravidanza.
La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
2. La decisione della Corte di Cassazione
In particolare, con il primo motivo di ricorso, che è stato ritenuto fondato dalla Cassazione, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 54, co. 3, lett. a), del D.Lgs. 151/2001, avendo la Corte d'Appello erroneamente assimilato la “colpa grave” prevista dalla norma alla giusta causa ordinaria, nonostante la prima costituisca una fattispecie autonoma che richiede una valutazione complessiva degli effetti del licenziamento sulla lavoratrice madre, anche in relazione alla gravidanza.
Secondo la ricorrente “la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale (sent. n. 61/1991) sulla necessità di considerare il contesto e le conseguenze del licenziamento”.
Al fine di motivare l’accoglimento del primo motivo di ricorso, l’ordinanza in commento ha ricordato come da tempo la giurisprudenza abbia evidenziato che per accertare la colpa grave da parte della lavoratrice “non è sufficiente accertare la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ma è invece necessario (anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 1991) verificare - con il relativo onere probatorio a carico del datore di lavoro - se sussista quella colpa specificatamente prevista dalla suddetta norma e diversa (per l'indicato connotato di gravità) da quella prevista dalla legge o dalla disciplina collettiva per generici casi di infrazione o di inadempimento sanzionati con la risoluzione del rapporto; tale verifica deve essere eseguita tenendo conto del comportamento complessivo della lavoratrice, in relazione alle sue particolari condizioni psicofisiche legate allo stato di gestazione, le quali possono assumere rilievo ai fini dell'esclusione della gravità del comportamento sanzionato solo in quanto abbiano operato come fattori causali o concausali dello stesso (Cass. n. 16060/2004)”.
La sentenza impugnata, nell’individuare la colpa grave richiesta dall’art. 54, co. 3, del D.Lgs. 151/2001 si è invece limitata ad evidenziare che “il comportamento tenuto dalla ricorrente è caratterizzato dalla particolare intensità dell'elemento soggettivo”, desumendola dalle caratteristiche dei “luoghi visitati” (come carrozziere, centro analisi etc…) e dalla circostanza che “la ricorrente veniva accompagnata negli spostamenti, ..., ora dalla madre ora dal fidanzato”. Secondo il giudice di secondo grado, tali elementi esprimerebbero “la premeditazione delle condotte”.
Secondo la Cassazione, invece, i predetti elementi “non paiono sufficienti a delineare in maniera conforme ai principi ricordati, quella particolare gravità della colpa richiesta per superare il divieto di licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza previsto dall'art. 54, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 151/2001”.
In conclusione, la Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza di merito, ordinando al giudice del rinvio di svolgere il concreto accertamento di fatto sulla condotta tenuta dalla lavoratrice e di valutare se sussista la colpa così come delineata dai richiamati principi, “diversa, per l'indicato connotato di gravità, da quella prevista dalla disciplina generale e pattizia per i generici casi d'inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto”.
Per leggere il testo integrale dell’ordinanza della Cassazione n. 2586 del 2025 clicca qui:
https://ildiritto.it/wp-content/uploads/2025/02/Cass-2586-2025.pdf
Per leggere il testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 1991 clicca qui: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1991:61
Con l’ordinanza del 17 febbraio 2025 n. 4034 la Cassazione ha affrontato un caso in cui l’avvocato, ricevuta la terza pec del deposito telematico con la dicitura “errore imprevisto”, non si sia attivato in tempi ragionevolmente contenuti e rispettosi del principio della durata ragionevole del processo per rinnovare il deposito o richiedere la rimessione in termini. La Corte ha quindi dichiarato inapplicabile quest’ultimo istituto.
1.- I fatti di causa
La sig.ra… proponeva appello contro la sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in suo favore.
Poiché l’appello veniva dichiarato improcedibile per iscrizione a ruolo tardiva, la stessa proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di ricorso.
In particolare, la ricorrente denunciava la violazione del D.L. 179/2012, art. 16 bis co. 7, e successive modifiche, e del D.M. 44/2011 art. 13 co. 2, per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto che il messaggio PEC (terza PEC), ricevuto l’08/06/2022 e contenente una comunicazione di errore tecnico, fosse sufficiente a rendere l'appellante edotta dell’esito negativo del deposito telematico dell’iscrizione a ruolo.
Nel ricorso è stata altresì censurata la mancata rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c. ai fini della
rinnovazione dell'iscrizione.
Secondo la ricorrente “il deposito è valido al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC), come previsto dall'art. 16 bis co. 7 D.L. 179/2012 e dal D.M. 44/2011. La terza PEC, contenente messaggi di anomalia (nel caso specifico un 'errore imprevisto'), non sarebbe idonea a generare consapevolezza legale circa un errore fatale bloccante, essendo necessaria una successiva comunicazione (quarta PEC) che formalizzi l'esito del deposito come accettato o rifiutato”.
Mentre per il giudice di secondo grado l'appello doveva essere dichiarato improcedibile in quanto la ricezione della terza PEC avrebbe reso immediatamente percepibile la necessità di ulteriori verifiche.
La ricorrente ha affermato altresì di non essere stata in grado di rilevare l'effettiva criticità fino al 12/09/2022, quando, mediante accesso fisico in cancelleria, ha appreso che il deposito non era stato accettato per un errore tecnico riguardante la ricevuta del pagamento del contributo unificato.
Ha quindi rinnovato lo stesso giorno l’iscrizione a ruolo, allegando i documenti del primo deposito.
2. – L’ordinanza della Cassazione
Nell’ordinanza in commento, la Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato ritenendo che la ricorrente non si sia attivata in modo tempestivo al fine della rimessione in termini.
A tal fine, la Cassazione ha riportato le argomentazioni del giudice di secondo grado, il quale ha affermato che: “Nel caso di specie... l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 30/05/2022, ma l'iscrizione a ruolo presso la cancelleria del Tribunale adito risulta avvenuta il 12/09/2022.... Nella nota depositata unitamente all'atto di citazione, l'appellante ha rappresentato e documentato di aver ricevuto la seconda PEC di deposito e iscrizione a ruolo del giudizio (relativa alla consegna dell'atto) in data 8/06/2022 e ha dedotto che il mancato perfezionamento dell'iscrizione a ruolo è dipeso da un 'errore fatale' del sistema telematico. Non ha però dimostrato la fondatezza rimessione in termini. Ed infatti, anche a voler superare, sotto il profilo formale, la mancanza di un'espressa ed apposita istanza di rimessione in termini (interpretando la rinnovazione dell'iscrizione a ruolo e la nota con cui sono stati esplicati i fatti occorsi come richiesta di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., sia pure in via implicita), una tale richiesta non può considerarsi tempestivamente presentata”.
Nella parte conclusiva del ragionamento, il giudice di secondo grado ha ritenuto che contrariamente a quanto affermato dall’appellante – e cioè “di essere venuta a conoscenza dell'esistenza di un errore fatale nel deposito telematico dell'iscrizione a ruolo solo a seguito di un accesso alla cancelleria il 12/09/2022, - già dal contenuto della terza PEC ricevuta in data 8/06/2022 si ricavava che all'esito dei controlli automatici erano emerse problematiche nel deposito.
Già da quel momento avrebbe dovuto attivarsi o procedendo ad una immediata rinnovazione dell'iscrizione a ruolo o quantomeno monitorando l'esito definitivo del deposito telematico al fine di avanzare un'istanza ex art. 153 c.p.c. “in tempi ragionevolmente contenuti e rispettosi del principio della durata ragionevole del processo”.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto che la reazione della ricorrente, la quale si è attivata con la rinnovazione dell'iscrizione a ruolo solo in data 12/09/2022, a distanza di tre mesi dalla scadenza del termine ex artt. 347 e 165 c.p.c. e comunque dalla scoperta dell'esito negativo dei controlli automatici, dovesse “ritenersi ingiustificatamente tardiva, anche alla luce di un parametro valutativo di ragionevolezza in relazione agli oneri processuali posti a carico delle parti”.
Il predetto ragionamento del giudice d’appello è stato pienamente condiviso dalla Cassazione che, dopo aver richiamato un recentissimo precedente giurisprudenziale (cfr. Cass. 21282/2024), ha specificato come la rimessione in termini presupponga l’assenza di colpa.
A tal proposito la Corte ha richiamato quanto affermato Cass. 30514 del 2022, ove si precisa che certamente “la serie di messaggi PEC che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle 'specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale'), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono una specie di istruzioni che l'amministrazione della giustizia dà alle parti e, pertanto, sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere considerato nell'ambito del procedimento di rimessione in termini”. Tuttavia, ciò vale laddove: “in forza dei loro difetti, s'inseriscano, con ruolo determinante, nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo restando che nel caso concreto l'apprezzamento circa la non imputabilità alla parte è affidato al giudice del merito”.
In conclusione, la Cassazione ha rigettato il ricorso.