La Corte d’appello di Torino con la sentenza del 17 marzo 2025 ha accertato e dichiarato la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato a un lavoratore, per aver posto in essere comportamenti di molestia fisica nei confronti di una sua collega sul luogo di lavoro.

I fatti raccontati dalla vittima e riguardanti l’episodio di molestia occorsole - nel caso di specie “abbracciandola e baciandola sulla bocca contro la sua volontà, formulando frasi quali “che bella donna che sei” - confermati poi in sede testimoniale, sono stati trasfusi nella lettera di contestazione disciplinare.

La Corte d’appello nella sentenza in commento ha precisato che in un’ordinaria causa civile, a differenza di quanto accade nel processo penale, la testimonianza della persona offesa non deve trovare una corroborazione esterna.

La deposizione della vittima è di per sé sufficiente quale prova dell’accadimento ‘storico’ di un determinato fatto.

Nella medesima sentenza la Corte ha dato atto, con ampia motivazione, della credibilità della versione resa dalla vittima.

In relazione al comportamento tenuto dalla vittima dopo aver subìto le molestie (nel caso di specie non aver chiesto aiuto al personale di sorveglianza dopo l’accaduto o non aver sporto denuncia dell’accaduto o aver tollerato l’atteggiamento del collega per qualche minuto) la Corte d’appello, nella sentenza in commento, ha chiarito che lo stesso “non può riverberarsi retrospettivamente sulla (e inficiare la) veridicità dell’evento presupposto quand’esso sia stato confermato testimonialmente; se non a pena, per le persone coinvolte in episodi del genere, di non essere pregiudizialmente credute, come ancora diffusamente accade a quante rimangono oggetto di attenzioni sessuali indesiderate”.

La Corte ha, infine, precisato che “in questi delicati contesti, l’atteggiamento susseguente non interferisce di per sé con la verosimiglianza del fatto che lo precede: una persona molestata – se non immaginando, inammissibilmente, l’esistenza in tal senso di un contegno post-evento tipico e ‘ideale’ – può avere mille ragioni per non attivarsi contro il molestatore e per non denunciarlo penalmente, fosse solo per banale tolleranza o per evitare ulteriori noie o per non sopportare il rischio, appunto, di non essere creduta; ma questo, da solo, non costituisce per nulla elemento escludente la verità della molestia patita, e certamente è così nella vicenda qui in esame, se si considera che , da un lato, aveva subito una molestia di non efferata violenza (sicché non c’era poi tutta questa ‘emergenza’ di ricorrere a soccorritori e sorveglianti), e, dall’altro …., non desiderava affatto che l’episodio avesse un qualche seguito”.

Sullo stesso tema leggi anche sul nostro sito “Molestie sessuali nei confronti di una collega: legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore”

Con la sentenza n. 7128 del17 marzo 2025 la Corte di Cassazione ha enunciato importanti principi di diritto in tema di revocazione della sentenza per contrarietà alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, nuovo rimedio processuale introdotto con l’art. 391 - quater c.p.c. nei casi di lesione di ‘un diritto di stato della persona’.

1.- I fatti di causa

Il sig. C.C. moriva per un’intossicazione acuta da cocaina mentre si trovava presso la camera dei fermati della Questura di Milano.

I congiunti del sig. C.C. proponevano un giudizio contro il Ministero dell’Interno al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro familiare.

La Corte d’appello di Milano rigettava la domanda risarcitoria.

Anche il ricorso per cassazione proposto dai familiari del defunto veniva rigettato, avendo la Corte di Cassazione confermato la decisione presa dalla sentenza di 2° grado.

I familiari del C.C., vedendosi negata la tutela, adivano la Corte europea dei diritti dell’Uomo che con sentenza del 14 settembre 2023 dichiarava la sentenza della Cassazione contraria alla CEDU.

Visto l’esito positivo del giudizio instaurato davanti alla corte internazionale, i congiunti del C.C. chiedevano, ai sensi del nuovo art. 391 - quater c.p.c., norma di recente introduzione, la revocazione della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione.

Nel ricorso i ricorrenti rilevavano che “la violazione accertata dalla Corte europea avrebbe pregiudicato un loro diritto di stato della persona e che l'equa indennità accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non sarebbe idonea a compensare le conseguenze della violazione stessa”.

2. - La nozione di ‘diritto di stato della persona’

La questione interpretativa sottoposta allo scrutinio della Corte di Cassazione ha ad oggetto l’ambito di applicabilità dell’art. 391 - quater c.p.c. e, precisamente “l'esatta individuazione dell'estensione della nozione di ‘diritti di stato della persona’, ai quali il nuovo istituto è espressamente limitato”.

La nuova ipotesi di revocazione è stata introdotta dal d.lgs.10 ottobre 2022, n. 149 (‘Riforma Cartabia’) così da adeguare l'ordinamento processuale civile all'obbligo internazionale assunto dallo Stato di conformazione alle decisioni della Corte EDU (art. 46 della CEDU).

Dopo aver ricostruito l’iter legislativo che ha portato all’introduzione nel nostro Paese della nuova ipotesi di revocazione, nella sentenza in commento, la Cassazione ha chiarito che l’ambito di applicazione dell'art. 391quater c.p.c. deve intendersi limitato ai casi in cui “il pregiudizio derivante dalla violazione commessa dallo Stato e concretizzatasi in una sentenza ormai passata in giudicato, ma il cui contenuto sia stato dichiarato contrario alla Convenzione, non sia suscettibile di tutela per equivalente (cioè, di quella che viene definita come "tutela secondaria" dei diritti fondamentali previsti dalla richiamata Convenzione), vale a dire nei casi in cui le misure individuali comportanti il riconoscimento alla parte lesa di un risarcimento in termini economici non siano idonee (o non siano sufficienti, perché non idonee, da sole) a rimuovere gli effetti pregiudizievoli della violazione”.

Lo scopo della norma è quello di consentire di rimuovere, nell'ordinamento interno, esclusivamente gli effetti di sentenze in materia di ‘diritti di stato della persona’, cioè aventi ad oggetto status personali, il cui contenuto sia stato giudicato dalla Corte EDU contrario alla Convenzione.

Ne deriva che per ogni altra situazione soggettiva che non sia qualificabile come ‘diritti di stato della persona’ non può essere ammesso il rimedio straordinario previsto dall’art. 391 - quater c.p.c., essendo invece sempre possibile, per tali situazioni, la tutela per equivalente.

Stabilito l’ambito di applicazione della norma, la Cassazione, nella sentenza in commento, si chiede cosa debba intendersi per ‘diritto di stato della persona’ ai sensi dell’art. 391 - quater c.p.c.

Secondo la tradizionale definizione dottrinale, gli stati della persona sono “le posizioni giuridiche fondamentali che la persona assume nell'ambito della società e del nucleo familiare”, posizioni soggettive che rilevano come presupposti di diritti e doveri della persona stessa”.

Per la Corte di Cassazione non sarebbe possibile invocare la nuova ipotesi di revocazione in tutti i casi in cui la violazione commessa dallo Stato “abbia leso, genericamente, diritti personali o, addirittura, tutti i casi in cui la lesione abbia, in generale, avuto ad oggetto diritti fondamentali non patrimoniali, quand'anche gli stessi presupponessero o derivassero da un determinato status personale”.

L’argomento letterale risulta dirimente, in quanto il legislatore delegato ha fatto espresso riferimento ad ‘un diritto di stato della persona’, espressione che “allude chiaramente ad un diritto che dello stato della persona deve rappresentare, sul piano dell'ordinamento, la diretta implicazione, esprimendo, cioè, in via diretta il contenuto normativo dello stato della persona”.

Ne deriva, secondo la Cassazione, che l’oggetto della tutela revocatoria è dato dalle sole violazioni che si siano risolte nella negazione totale o parziale del diritto di stato della persona, o anche nel tardivo riconoscimento dello status alla persona, con una compromissione insuscettibile di riparazione solo per equivalente, ovvero ancora i casi in cui vi sia stata erronea attribuzione di uno status personale oggettivamente pregiudizievole secondo l'ordinamento o tardivo disconoscimento di esso e la compromissione derivatane per la persona non sia rimediabile con la sola riparazione per equivalente.

Invece, la tutela non può ricomprendere né “il pregiudizio ad un qualunque diritto fondamentale o non patrimoniale, anche se personalissimo, ed anche se presupponente certamente o, comunque, derivante da un determinato status soggettivo del suo titolare, ma leso senza che questo status sia stato direttamente negato o riconosciuto come limitato o riconosciuto tardivamente”, né tantomeno “il pregiudizio derivante ad un qualunque diritto fondamentale o non patrimoniale, anche se personalissimo, la cui lesione non sia stata conseguenza della attribuzione errata di uno status o del tardivo disconoscimento di esso”.

Non può dunque ritenersi ammissibile la revocazione ai sensi dell’art. 391 - quater c.p.c. nel caso di lesione di uno ‘stato soggettivo personale’, “inteso in senso generico ed atecnico come la mera titolarità di un qualsiasi altro diritto, anche se si tratti di diritti fondamentali, inviolabili, di natura personale e non patrimoniale ed anche se eventualmente si tratti di un diritto che presupponga la titolarità di un determinato status personale: diritti la cui natura non implica necessariamente l'insuscettibilità di una tutela per equivalente e che, anzi, in taluni casi, sono tutelabili solo per equivalente, in forma risarcitoria”.

Perché si possa ritenere applicabile la nuova ipotesi di revocazione, la titolarità dello status o la non titolarità dello status devono essere l'oggetto diretto della lesione.

Nel caso di specie, la richiesta risarcitoria dei congiunti del C.C. era invece diretta proprio ad ottenere una compensazione di tipo economico, vale a dire per equivalente, per la perdita del rapporto parentale.

In nessun modo veniva in gioco una lesione diretta dei loro status personali.

Il nuovo istituto non può operare in caso di decisioni nazionali che abbiano accolto o rigettato una domanda volta essa stessa a conseguire una condanna al pagamento di una somma di danaro (sia pure a titolo risarcitorio per la lesione di un diritto fondamentale, anche non patrimoniale), in quanto in tal caso, precisa la Cassazione, “viene richiesta proprio e soltanto una tutela per equivalente (che, dunque, nella specie, non solo è oggettivamente possibile, ma è ritenuta tale dalla stessa parte interessata), ciò che esclude in radice l'operatività della nuova ipotesi di revocazione straordinaria”.

L’utilizzo del nuovo rimedio deve essere limitato ai casi in cui la tutela per equivalente non sia di per sé idonea a rimuovere, da sola, le conseguenze del pregiudizio derivante dalla violazione, trattandosi di un pregiudizio non suscettibile di tutela per equivalente.

Nella sentenza in commento la Corte chiarisce altresì un’altra questione pure attinente ai confini di applicabilità del rimedio previsto dall’art. 391 - quater c.p.c. in relazione alla tipologia di danni richiesti, se patrimoniali o non patrimoniali.

In particolare, è da escludere, afferma la Cassazione, che “la previsione dell'art. 391 - quater c.p.c. possa comprendere anche le violazioni che abbiano leso diritti patrimoniali, in quanto ‘diritto di stato della persona’ è un'espressione che, comunque la si voglia intendere, secondo l'interpretazione ampiamente dominante, certamente non comprende i diritti risarcitori di natura patrimoniale”.

Anche in relazione ai danni non patrimoniali, l’equa soddisfazione, cioè la restitutio in integrum, in forma di tutela c.d. secondaria, mediante risarcimento, è stata in realtà già riconosciuta e liquidata dalla Corte EDU ai congiunti del sig. C.C. ed essa deve ritenersi, afferma la Cassazione, in linea di principio, satisfattiva, cioè idonea a compensare le conseguenze della violazione accertata, in relazione ai danni riconosciuti sussistenti.

Neppure può essere riconosciuto al giudice nazionale adito ex art. 391 - quater c.p.c. il diritto di sindacare, la correttezza della determinazione dell'equa soddisfazione liquidata dalla Corte EDU.

Diversamente si finirebbe per stravolgere la gerarchia stessa e l'ambito delle competenze spettanti ai giudici nazionali e a quelli sovranazionali.

3. – Il principio di diritto enunciato

Nel dichiarare inammissibile il ricorso già per tutte le ragioni sopra esaminate, la Corte di Cassazione ha ritenuto altresì infondati i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 391 - quater c.p.c. sollevati dai ricorrenti ed in conclusione ha enunciato il seguente principio di diritto:

“la nuova ipotesi di "revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo", prevista dall'art. 391quater c.p.c., essendo stata introdotta in relazione alle decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, a condizione che la violazione accertata dalla Corte europea abbia pregiudicato un "diritto di stato della persona" e che l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, può essere invocata esclusivamente nei casi in cui la decisione nazionale abbia avuto ad oggetto una domanda incidente direttamente sul diritto al riconoscimento o alla negazione di uno status soggettivo personale e, quindi, la violazione accertata dalla Corte EDU abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere, in quanto situazioni soggettive non suscettibili di tutela per equivalente; di conseguenza, la revocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato”.

Per leggere il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione n. 7128 del 17 marzo 2025 clicca qui: https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/7128_03_2025_civ_oscuramento_noindex.pdf

Con l’ordinanza interlocutoria n. 1284 del 20 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della trattazione di alcune questioni di particolare rilevanza giuridica riguardanti l’ammissibilità dell’azione di arricchimento senza causa in caso di nullità del contratto per difetto di forma scritta.

1. - I fatti di causa

In seguito all’opposizione proposta dal Caseificio C.M. avverso una ingiunzione di pagamento emessa per il pagamento del canone acqua, si è costituito il Comune di Bojano chiedendo il rigetto dell’opposizione ed in via subordinata, in caso di accoglimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c., la condanna al pagamento della somma, secondo le quantità indicate in fattura.

Avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso, con cui è stata accolta l'opposizione, ha proposto gravame il Comune di Bojano.

La Corte d'Appello di Campobasso nel confermare l'annullamento dell'ingiunzione ha, però, accolto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda riconvenzionale, condannando la parte appellata ai sensi dell'art. 2041 c.c. al pagamento di una somma di denaro, sulla base delle quantità indicate in fattura.

Letto il ricorso per cassazione proposto dal Caseificio, la Cassazione ne ha disposto la trattazione in pubblica udienza in quanto con il ricorso erano state sollevate importanti questioni di rilevanza nomofilattica.

In particolare, le questioni sollevate vertono:  

“1) sulla possibilità o meno di configurare - al lume del recente insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 33954/2023 - la sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c., stante l'intervenuta declaratoria di nullità del contratto;

2) sulle modalità con cui, venendo meno il contratto, sia possibile accertare e misurare il depauperamento dell'ente erogatore e il contestuale arricchimento dell'utilizzatore, ed in particolare se sia possibile utilizzare il contatore”.

2. - L’ordinanza interlocutoria n. 1284 del 20 gennaio 2025

Nell’affrontare le questioni sopra indicate, la Cassazione, nell’ordinanza in commento, ha, in via preliminare, rilevato che risulta accertato e non controverso tra le parti che il Comune molisano abbia fornito il servizio idrico alla ditta individuale del ricorrente per gli anni in parola, benché in assenza di contratto stipulato per iscritto, dunque dichiarato nullo per difetto di forma.

Inoltre, prima di procedere alla disamina della prima questione, la Cassazione ha fin da subito ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite che con la sentenza n. 33954/2023 hanno affermato quanto segue: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (leggi sul nostro sito: “La sussidiarietà dell’azione di ingiustificato. Le Sezioni Unite fanno chiarezza”).

Le Sezioni Unite hanno optato per un concetto di “sussidiarietà in astratto temperata”.

L’azione di ingiustificato arricchimento è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti, hanno affermato le Sezioni Unite, dell’arricchimento che non sia sorretto da una “giusta causa”.

Si tratta di un rimedio di carattere generale, ma sussidiario, costituendo norma di chiusura dell’ordinamento, “attivabile in tutti quei casi in cui l'arricchimento di un soggetto in danno di altro soggetto non sia "corretto" da specifiche disposizioni di legge”.

La volontà che è alla base dell'introduzione dell'art. 2042 c.c., dicono le Sezioni Unite, “è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare (...) e, quindi, con riferimento ai casi di più frequente applicazione, per la prescrizione ovvero per la decadenza", sicché la "regola della sussidiarietà impone di affermare che, se l'impoverito dispone di altre difese, l'azione di arricchimento non può essere esercitata, e ciò vale anche se le altre difese, già pertinenti al soggetto, siano andate perdute (...)”.

Le Sezioni Unite hanno altresì affermato quale regola generale che resta preclusa la possibilità di agire ex art. 2041 c.c. “in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.

In relazione alla prima questione, nell’ordinanza in commento, la Cassazione ritiene che il percorso motivazionale, rispetto al titolo contrattuale nullo di cui alla sentenza a Sezioni Unite più volte citata, meriti un approfondimento, residuando sullo sfondo non pochi aspetti controversi.

In particolare, afferma la Cassazione: “posto che la declaratoria di nullità del contratto dovrebbe di regola lasciare spazio indiscriminato all’ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, perché il titolo sarebbe carente ab origine  […], la limitazione affermata dalle stesse Sezioni Unite, laddove se ne nega l'esperibilità nel caso in cui la nullità stessa discenda dalla violazione di norma imperativa o sia contraria all'ordine pubblico, pare postulare la sussistenza di un ulteriore elemento, ossia un giudizio di disvalore, o di incompatibilità di fondo con l'ordinamento, circa la pretesa attorea avanzata principaliter, come ad es. nel caso in cui il contratto su cui essa sia strutturata sia affetto da causa illecita, o costituisca il mezzo per eludere una norma imperativa, o sussista un motivo illecito comune alle parti, secondo quanto previsto dagli artt. 1343-1345 c.c.; di ciò, per vero, pare potersi scorgere una eco nella stessa motivazione della sentenza n. 33954/2023, laddove si fa riferimento, come s'è visto, ad una "nullità (che) derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative”.

La regola affermata sul piano generale della esclusione dell’ammissibilità dell’azione ex art. 2041 c.c., ove il contratto sia stato dichiarato nullo per contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico, pone alcune eccezioni rilevate dalle stesse Sezioni Unite.

In particolare, si v. Cass. n. 10427/2002 che, nel riconoscere l’ammissibilità dell’azione in discorso nel caso di “contratto di agenzia nullo per contrarietà a norma imperativa, in quanto stipulato con soggetto non iscritto nel relativo albo” ha affermato invece che “Nessuna distinzione (...) può farsi tra il contratto semplicemente illegale, perché, come nella specie, contrario ad una norma imperativa (...) e il contratto nullo per illiceità della causa dovuta a contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico, ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1343 c.c., in quanto sarebbe preclusiva dell'azione generale di arricchimento solo la nullità del contratto per illiceità della causa dovuta a contrarietà al buon costume (...)”.

È quindi evidente l'importanza della questione.

Nell’ordinanza in commento, la Cassazione ritiene necessario per poter stabilire quale sia il perimetro della sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 c.c., interrogarsi sulla portata di tutti gli elementi integrativi dell’azione stessa, compresa ovviamente la nozione di “giusta causa”.

Inoltre, sempre nell’ordinanza in commento, la Cassazione ha rilevato come anche un’altra questione non sia stata compiutamente affrontata dalla Sezioni Unite.

Il tema è quello del rapporto con l’azione di ripetizione di indebito, nel caso di dichiarazione di nullità del contratto già eseguito, anche parzialmente.

Colui che agisce in forza di un titolo contrattuale per l’adempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso in cui il contratto si riveli nullo, per poter ottenere il riallineamento della propria posizione patrimoniale e la neutralizzazione degli effetti del contratto nullo, può esperire l'azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 ss. c.c., che, dice la Cassazione, “relega (anzi, mantiene) il rimedio di cui all'art. 2041 c.c. in posizione sussidiaria, appunto come previsto dall'art. 2042 c.c. dal che dovrebbe de plano inferirsene l'inammissibilità”.

3. - Le questioni nomofilattiche da sottoporre alle Sezioni Unite.

A conclusione dell’ordinanza in commento la Cassazione ha reputato necessario rimettere gli atti alla Prima Presidente affinché la stessa valuti l’opportunità di assegnare alle Sezioni Unite la trattazione del ricorso e, nello specifico, le seguenti questioni:

“1) se, in riferimento al principio affermato dalla recente sentenza Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2023, n. 33954, Rv. 669447-01, avuto riguardo alla residualità dell'azione di arricchimento senza causa ex art. 2042 c.c. ed ove non risulti opportuna la definizione della nozione di "giusta causa" in carenza della quale è data l'azione in parola, l'ipotesi di nullità del contratto della P.A. per difetto di forma scritta rientri o meno nelle cause di nullità per violazione di norme imperative o per contrarietà all'ordine pubblico, qualificate ostative all'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.;

2) se, ancora in riferimento al suddetto principio, il giudizio sull'ammissibilità dell'azione possa essere declinato diversamente, in caso di declaratoria di nullità del contratto per difetto di forma scritta, qualora, come nella specie, il soggetto "impoverito" sia la stessa P.A. e non la sua controparte privata;

3) se, infine e sempre in riferimento al suddetto principio, ove al quesito di cui sub 1) si risponda nel senso dell'ammissibilità dell'azione, abbia rilievo la circostanza che il contratto dichiarato nullo abbia ad oggetto prestazioni di dare, stante quanto previsto - quale possibile azione alternativa, offerta dall'ordinamento già sul piano astratto - dagli artt. 2033 ss. c.c. in tema di ripetizione d'indebito oggettivo”.

Sullo stesso tema, leggi sul nostro sito:

“La sussidiarietà dell’azione di ingiustificato arricchimento. In attesa della Sezioni Unite”

“La sussidiarietà dell’azione di ingiustificato. Le Sezioni Unite fanno chiarezza”.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram