Nella sentenza n. 6474 del 18 marzo 2026 le Sezioni Unite si sono espresse in materia di notifica nulla e interruzione della prescrizione, affermando che “la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine”.
L’ordinanza interlocutoria che ha rimesso la questione controversa allo scrutinio delle Sezioni Unite ha dato ampia esposizione del contrasto esistente nella giurisprudenza della stessa Cassazione registrando “opinioni dissonanti” per quanto concerne “l’efficacia retroattiva della sanatoria della nullità della notificazione (anche) ai fini dell’interruzione, e della sospensione, del termine di prescrizione”
Ad avviso del Collegio rimettente esiste un contrasto interpretativo in ordine al fatto che il corso della prescrizione possa, o meno, essere interrotto da un atto che, pur integrando astrattamente “esercizio del diritto”, non sia giunto a conoscenza di colui contro il quale il diritto va esercitato.
Da una parte, in giurisprudenza è stato affermato che (si v. Cass. ord. n. 18485/2018) “la rinnovazione della notifica nulla di un atto di citazione disposta ed eseguita ai sensi dell’articolo 291 c.p.c. “non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, c.c.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell’atto”, nulla incidendo l’articolo 291, primo comma, c.c., poiché, statuendo che “la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza”, non si riferirebbe all’istituto della prescrizione”.
Dall’altra, parte della giurisprudenza ha riconosciuto alla domanda giudiziale l'effetto interruttivo protratto di cui all'art. 2945 cod. civ. “anche nell'ipotesi che il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa della nullità della notificazione della citazione, posto che in tale ipotesi - diversamente da quanto accade nel caso di notificazione inesistente - si instaura pur sempre un rapporto processuale potenzialmente idoneo a concludersi anche con una pronunzia di merito nell'ipotesi di rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c.". Le Sezioni Unite hanno ricordato che secondo quella giurisprudenza la questione controversa consiste sostanzialmente nello stabilire “se, prodottosi con la notifica di un atto di citazione l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto di cui l'attore chiede giudizialmente l'accertamento ed intervenuta una sentenza di dichiarazione di nullità della notificazione della citazione, tale effetto interruttivo si protragga oppure no, ai sensi dell’art.2945, 2^ comma c.c., sino al passaggio in giudicato di detta sentenza”.
E la risposta risulta positiva nel senso che “la sentenza che definisce il giudizio, nell'accezione di cui al 2^ comma dell'art. 2945 c.c., non è solo quella che decide il merito, ma anche quella che conclude il processo definendo eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale (quali sono quelle relative alla nullità degli atti del giudizio, compresa quella dell'atto introduttivo), essendo pur essa idonea a passare in giudicato in senso formale. Ed il principio della permanenza dell'effetto interruttivo dell'atto di citazione (e degli altri atti indicati nei primi due commi dell'art. 2943 c.c.) sino alla definizione del giudizio con sentenza passata in giudicato trova deroga ai sensi del terzo comma dell'art. 2945 c.c. solo nel caso di estinzione del processo”.
La ragione sottesa alle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 2945 c.c., hanno ricordato le Sezioni Unite, è che – considerato che il presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da parte del titolare per il tempo stabilito dalla legge (fatto che fa presumere l'abbandono di esso e quindi la sua estinzione) - non può presumersi l'abbandono del diritto per tutto il tempo necessario per la conclusione del processo con una sentenza passata in giudicato in quanto la pendenza del giudizio basta a giustificare l'omissione di altri atti interruttivi e fa sì che non si possa presumere l'abbandono del diritto.
L'applicazione del principio dettato dal secondo comma dell'art. 2945 c.c. postula che la sentenza venga pronunciata nell'ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza di modo che non si possa presumere l'abbandono del diritto.
In questo contesto si è poi inserito quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24822/2015, in tema di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (v. massima: “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario”.
Ricostruito così il contesto giurisprudenziale in materia, le Sezioni unite hanno rilevato che poiché l’istituto della prescrizione apporta una ripartizione di tutela tra le facoltà del titolare del diritto, che lo deve esercitare in un tempo determinato, e quelle del soggetto passivo del rapporto e che ciò si evidenzia in particolare proprio quando la modalità dell’esercizio è processuale, “l’intrinseca connessione che in tal caso si verifica tra diritto sostanziale e diritto processuale ha condotto alla necessità di un bilanciamento degli effetti dell’esercizio di azione e dell’esercizio di eccezione laddove si interpongano, a livello oggettivo, fattori e circostanze non attribuibili ad alcuno dei soggetti avvinti al rapporto giuridico sostanziale e processuale - creditore/debitore ovvero attore/convenuto”.
La necessità di costruire un equilibrio attiene al momento in cui si sprigiona l’effetto dell’esercizio del diritto sostanziale come conseguenza del diritto processuale.
Dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria è stata riconosciuta, allorquando il diritto sostanziale e il diritto processuale si sovrappongono nel loro esercizio, hanno ricordato le Sezioni Unite, la necessità della notificazione dell’atto introduttivo processuale e non del mero deposito della domanda. Pertanto, l’equilibrio, continuano le Sezioni Unite, “non può che evincersi proprio dalla modalità della notifica dell’atto introduttivo del processo, per individuare quando essa attinge effetto riguardo all’esercizio del diritto sostanziale, rectius alla interruzione e sospensione della prescrizione che tale diritto riceve come limite in termini temporali. E per questo occorre fronteggiare, ineludibilmente, la scissione sul piano soggettivo - notificante e notificatario”.
Infine, le Sezioni Unite hanno ricordato gli importanti principi espressi con la sentenza n. 14916/2016, resa sempre a Sezioni Unite, sentenza “che ha plasmato in termini nuovi il rapporto tra nullità (istituto espressamente presente nel codice) e inesistenza (specie solo implicitamente presente perché posta a monte, nel senso negativo, della configurazione giuridica)” ed “ha fornito a una pronuncia innovativa sulla tematica sottoposta dall’ordinanza interlocutoria, cioè a Cass. 13070/2018, la possibilità di superare il bivio costruito dalla giurisprudenza precedente tra la necessità, per l’applicazione degli articoli 2943 e 2945 c.c., della “sana” notifica senza correzione retroattiva - linea maggioritaria, questa, nutrita dall’istituto sostanziale della ricezione inteso come presidio avverso la retroattività – e l’alternativa sufficienza estraibile dall’articolo 291 c.p.c. consistente appunto in una rinnovazione con effetto retroattivo”.
Con la predetta sentenza del 2016 le Sezioni Unite hanno indicato un approccio nuovo al concetto di nullità, espandendola ed hanno potenziato in corrispondente misura lo strumento della rinnovazione.
Dopo tale intervento nomofilattico “è stato infatti coerente valorizzare appieno quell’istituto di riserva correttiva ravvisabile nell’articolo 291 c.p.c. che è la rinnovazione della notifica: l’errore oggettivamente emerso (qui di per sé non rileva la colpa del notificante, che sia presente o meno) è correggibile in modo completo, id est la correzione sana l’errore, anche in termini temporali sostanziali…”
Le Sezioni Unite hanno poi rilevato come da tempo si è censurata in dottrina “come aridamente letterale l’interpretazione del termine “decadenza” presente nell’articolo 291 c.p.c. diretta a escluderne la copertura della prescrizione, riconoscendo che questa completa copertura deve invece esserne evinta; e più recentemente, riconoscendo pure che il vizio notificatorio non lede in misura inaccettabile il destinatario (si ritorna alla relatività delle rispettive tutele delle parti come non traducibile in uguaglianza assoluta, così ab origine non essendo le rispettive posizioni), si è giunti a sostenere che la sanatoria retroattiva di cui all’articolo 291 c.p.c. si estende a tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda, proprio in conformità con l’ampio tenore della norma - “la rinnovazione impedisce ogni decadenza” - e con la sua origine storica, poiché far gravare le norme sostanziali sull’istituto processuale laddove è previsto che questo direttamente generi l’efficacia degli atti recettizi posti in essere in processo significherebbe introdurre una interpretazione abrogativa della retroattività della sanatoria suddetta”.
Il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite
Ricostruito come si è visto il contrasto giurisprudenziale sul tema, le Sezioni Unite hanno pronunciato il seguente principio di diritto: “la prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine”.
Con l’ordinanza del 2 marzo 2026, n. 4704 la Corte di Cassazione si è espressa in tema di responsabilità medica ribadendo il principio per cui “la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, al quale anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato”.
1. - I fatti di causa
I signori…, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà (così normativamente denominata al momento della proposizione della domanda) sui figli minori, convenivano in giudizio l’Azienda Ospedaliera di … e i dott.ri…. al fine di ottenere il risarcimento dei danni da essi subiti in seguito all’intervento chirurgico di erniectomia cervicale praticato su uno dei loro figli.
In seguito all’intervento il figlio degli attori aveva riportato la paralisi della corda vocale destra.
Il Tribunale di Avellino, visto l’esito della ctu, rigettava la domanda attorea sostenendo che “la lesione del nervo laringeo è riportata in letteratura con diversi valori percentuali, compresi fra il 3% ed il 18%; i consulenti tecnici d'ufficio confermavano che l'intervento, "pur se correttamente eseguito, non esclude la complicanza quale la disfonia da paralisi nel nervo laringeo ricorrente, quale verificatosi nel caso di specie"; in particolare come affermato dagli ausiliari, "dopo una precisa diagnosi ed un corretto intervento, il paziente si è ritrovato, dopo l'operazione, con una disfonia che gli ha impedito l'espletamento di una regolare vita lavorativa, ripercuotendosi sulla vita familiare, di relazione e sul suo equilibrio psico-emotivo"; di conseguenza, non è configurabile alcuna responsabilità professionale in capo all'equipe medica; inoltre, se è vero che, come evidenziato nella relazione di C.T.U., il consenso all'intervento chirurgico in oggetto fu prestato sulla base di una non corretta informazione concernente, in particolare, la descrizione delle probabili complicanze, è pur vero che lo stesso non aveva fornito alcun elemento volto a dimostrare che, ove correttamente informato, avrebbe deciso di non sottoporsi al trattamento chirurgico”.
2. – L’appello
Contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Avellino è stato proposto appello che veniva accolto.
Per il giudice di secondo grado “al medico convenuto in un giudizio di responsabilità non basta, per superare la presunzione posta a suo carico dall'art. 1218 c.c., dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate "complicanze", rilevate dalla statistica sanitaria. Infatti, la nozione di complicanza indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile, è priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi a un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile (cfr. Cass. 8/1/2020, n. 122; Cass. 30/6/2015, n. 13328)”.
Secondo la Corte d’appello di Napoli in ogni caso di insuccesso dell'intervento incombe sul medico l'onere di dimostrare la particolare difficoltà della prestazione (cfr. Cass. 8/10/2008, n. 24791; Cass. 28/5/2004, n. 10297; Cass. 21/6/2004, n. 11488).
Poiché nel caso di specie i sanitari non avevano allegato e provato nulla circa la difficoltà dell'intervento, doveva concludersi che si trattava di un’operazione di routine.
I medici, per poter superare la presunzione che la complicanza della lesione del nervo laringeofosse stata determinata dalla loro responsabilità,avrebbero dovuto dimostrareche la complicanza “derivasse da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento”.
A conclusione del proprio ragionamento la Corte d’appello, rilevato che parte attrice aveva eccepito l'omessa individuazione ed evidenziazione, durante l'intervento chirurgico, del nervo laringeo al fine di evitarne la lesione, e che i convenuti nulla avevano dedotto sul punto, aggiungeva che “la circostanza di fatto della mancata identificazione in fase intraoperatoria del nervo in oggetto deve considerarsi processualmente come pacifica ai fini della decisione della controversia”. Sul punto non poteva intervenire in aiuto la cartella clinica in quanto sul punto "assolutamente lacunosa".
La Corte d’appello precisava altresì che dall'esame della cartella “non v'è alcuna descrizione circa l'eventuale manovra di isolamento del nervo laringeo, nella prospettiva di rendere lo stesso visibile e, quindi, di scongiurarne la lesione iatrogena”.
Infine, veniva espresso il seguente principio e cioè che “in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, al quale anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato”.
3. – Il ricorso per cassazione
Contro la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per cassazione dai due medici.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento n. 4704 del 02/03/2026 ha ritenuto infondato il ricorso proposto dai due medici confermando i principi affermati dal giudice di secondo grado.
In particolare, con riferimento al valore probatorio della cartella clinica ha affermato quanto segue: “La decisione d'appello, come del resto emerge da quanto fin qui illustrato, non ha affatto inteso accogliere la domanda sotto il profilo indicato dalla parte ricorrente, cioè del danno conseguente alla mancata informazione e quindi sulla lesione del diritto del paziente all'autodeterminazione, ma al contrario, ha valorizzato la lacunosità della cartella clinica, come espressamente lamentata dagli stessi ausiliari, al fine di ritenere non rilevante la conclusione degli stessi in ordine all'assenza di rilievi negativi circa l'esecuzione dell'intervento, così espressamente esprimendosi ed aggiungendo che "la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, al quale anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato".
Con l’ordinanza del 26 gennaio 2026, n. 1701 la Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi in tema di pubblico impiego affermando la decorrenza della prescrizione in ipotesi di pretese retributive derivanti dalla riqualificazione del rapporto già in costanza di rapporto, non risultando estensibili al settore pubblico i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63/1966.
1. – I fatti di causa
Una dirigente medica conveniva in giudizio la ASL Roma al fine di far accertare l’irregolarità e/o la nullità dei 9 contratti di collaborazione in forza dei quali aveva svolto dal 2009 al 2016 l’attività di medico di radiodiagnostica alle dipendenze dell’Ente convenuto. Per la ricorrente il rapporto di lavoro, formalmente autonomo, si era sostanziato come di lavoro subordinato e pertanto chiedeva la condanna della ASL al pagamento delle differenze retributive oltre al risarcimento del danno da perdita di chance e alla ricostruzione contributiva e previdenziale e dell’anzianità di servizio.
Il Giudice di primo grado, accertato lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo determinato, con mansioni di dirigente medico di radiodiagnostica in relazione al periodo indicato, condannava la ASL al pagamento delle differenze retributive e del tfr, oltre al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata. Condannava altresì la ASL al versamento in favore dell’INPS dei contributi dovuti e non prescritti.
L’appello proposto dalla ASL veniva integralmente rigettato.
La Corte d’appello confermava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato rilevando “la continuità della prestazione, protrattasi dal 13/7/2009 al 14/12/2016, e, quindi, per quasi 7 anni e mezzo, senza soluzione di continuità, il che evidenziava che la …. era inserita, a pieno titolo, all’interno della struttura aziendale” ed escludeva che “i numerosi contratti di ‘prestazione d’opera professionale’ via via prorogati, fossero stati stipulati per sopperire ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, le uniche che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001, permettono alle Pubbliche Amministrazioni di assumere personale con contratto di lavoro flessibile”.
La Corte inoltre “escludeva che trovasse applicazione la prescrizione presuntiva triennale considerato che la stessa Azienda aveva ammesso, sia pure implicitamente, che l’obbligazione non era stata estinta ed affermava che la prescrizione quinquennale decorreva, in assenza di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro (principio applicabile anche ai crediti maturati dal lavoratore formalmente autonomo)”.
Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la ASL.
2. – Il ricorso per cassazione della ASL
In particolare, con il quarto motivo la ASL ha censurato la sentenza impugnata per aver fatto decorrere il termine prescrizionale previsto dall’art. 2984, n. 4, c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro – e non in costanza di rapporto di lavoro – così come accade per i lavoratori che operano nel settore privato.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento ha ritenuto fondato il quarto motivo in quanto la sentenza impugnata si è posta in contrasto con il principio di diritto enunciato da Cass. n. 35676/2021 e ribadito da successive pronunce conformi (Cass. 24446/2024; Cass. 1701/2023; Cass. 20696, 24389, 20696 del 2022) secondo cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
Nella medesima ordinanza la Cassazione ha ribadito un principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai contratti di lavoro determinato, che, a partire da Cass. 10219/2020, ha escluso che la sentenza n. 63/1966 della Corte Costituzionale (con cui è stata dichiarata la “illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n, 2, e 2956, n. 1, del codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro”) possa essere estesa oltre l’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati.
La Corte costituzionale, afferma la Cassazione, “ha escluso che il metus che nell'impiego privato può derivare dall'essere il lavoratore esposto al licenziamento senza adeguate garanzie di ripristino del rapporto, possa essere ravvisato anche per il lavoro alle dipendenze di enti pubblici, non solo perché quel rapporto, se a tempo indeterminato, è caratterizzato da una "particolare forza di resistenza" ma anche, con specifico riferimento ai rapporti temporanei e precari, perché nell'ordinamento del pubblico impiego, "le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario, e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità. La non rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato" (Corte cost. n. 143/1969).
Alle medesime conclusioni sono pervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la recente pronuncia n. 31697/2023 (oggetto di un nostro precedente commento, v.La prescrizione dei crediti di lavoro nel pubblico impiego contrattualizzato).
3. – Il principio espresso dalla cassazione
In conclusione, nell’ordinanza in commento la Cassazione ha escluso che la pronuncia di parziale incostituzionalità dell'art. 2948 cod. civ. possa estendersi anche al rapporto alle dipendenze di enti pubblici con la conseguenza che “torna ad espandersi il principio di carattere generale secondo cui, in assenza di cause di sospensione, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e quest'ultimo principio opera anche nei casi in cui venga in rilievo un rapporto nullo, perché instaurato in via di mero fatto senza il rispetto delle condizioni richieste dalla legge, atteso che detto rapporto, diversamente da quanto si verifica nell'impiego privato, in nessun caso può proseguire ed essere convertito in un valido rapporto a tempo indeterminato. Il timore valorizzato dalla Corte costituzionale non può essere ravvisato rispetto a mere aspettative del lavoratore pubblico, quali sono quelle inerenti alla stabilizzazione del rapporto medesimo o al rinnovo di quello precario, che per essere soddisfatte richiedono il rispetto delle regole, procedimentali e sostanziali, che disciplinano le assunzioni, temporanee o a tempo indeterminato, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, regole la cui violazione può essere sempre fatta valere dal lavoratore, perché l'ordinamento garantisce, nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato e non, non solo la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, ma anche l'accertamento del diritto all'assunzione e la costituzione del rapporto, ove ne ricorrano i presupposti”.
Sullo stesso tema, leggi anche, sempre sul nostro sito,
La “stabilità del rapporto di lavoro” e i suoi riflessi sulla decorrenza del termine di prescrizione
La prescrizione dei crediti di lavoro nel pubblico impiego contrattualizzato