In data 20 novembre 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 “relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828” (regolamento sulla ciberresilienza)

L’ ambito di applicazione del Regolamento (v. art. 2) riguarda, salvo specifiche esclusioni, i prodotti con elementi digitali messi a disposizione sul mercato la cui finalità prevista o il cui utilizzo ragionevolmente prevedibile include una connessione dati logica o fisica diretta o indiretta a un dispositivo o a una rete.

Il regolamento stabilisce (v. art. 1):

  1. norme per la messa a disposizione sul mercato di prodotti con elementi digitali per garantire la cibersicurezza di tali prodotti;
  2. requisiti essenziali di cibersicurezza per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di prodotti con elementi digitali e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali prodotti per quanto riguarda la cibersicurezza;
  3. requisiti essenziali di cibersicurezza per i processi di gestione delle vulnerabilità messi in atto dai fabbricanti per garantire la cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali durante il periodo in cui si prevede che i prodotti siano in uso e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali processi;
  4. norme sulla vigilanza del mercato, compreso il monitoraggio, e sull’applicazione delle norme e dei requisiti di cui al presente articolo.

Gli altri capi del Regolamento riguardano gli obblighi degli operatori economici e disposizioni in materia di software liberi e open source (Capo II), le regole di conformità del prodotto con elementi digitali (Capo III), la notifica degli organismi di valutazione della conformità (Capo IV), norme sulla vigilanza del mercato (Capo V) etc…

Infine, tra le disposizioni transitorie e finali disciplinate al Capo VIII, l’articolo 71 prevede che il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applicherà dall’11 dicembre 2027.

Con la specificazione che “l’articolo 14 si applica a decorrere dall’11 settembre 2026 e il capo IV (articoli da 35 a 51) si applica a decorrere dall’11 giugno 2026”.

Per leggere il testo integrale del regolamento clicca qui:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402847

Sullo stesso tema, leggi anche, sempre sul nostro sito, l’articolo di Maria Santina Panarella - La legge sulla cybersecurity: le novità per aziende e p.a.

Con il nuovo Decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 sono finalmente entrate in vigore le nuove ‘Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

Il ‘decreto correttivo’, come previsto, apporta numerose modifiche al Codice civile (art. 1), al Codice di procedura civile (art. 3), alle relative disposizioni di attuazione (artt. 2 e 4), al Codice penale (art. 5) e ad alcune leggi speciali (art. 6), in modo da rendere più chiare ed incisive le modifiche introdotte con la ‘Riforma Cartabia’.

Le disposizioni del ‘decreto correttivo’, in forza dell’art. 7 primo comma, si applicano, ove non diversamente previsto ed in via generale, ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, con alcune eccezioni espressamente previste nei commi successivi (ad es., il comma 3 prevede che “in deroga all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti  già pendenti alla data del 28 febbraio 2023” ed il comma 4 che “Fermo quanto previsto dall’articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di  intervento  nella  procedura  esecutiva depositati successivamente a tale data”).

Per un approfondimento delle novità introdotte dal nuovo d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 si rimanda alla lettura del testo di legge al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/11/11/24G00183/SG

Con la sentenza del 5 novembre 2024, n. 28452 le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sulla seguente questione di diritto: “se la notificazione a mezzo PEC di un atto processuale, eseguita dall'avvocato in base alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, possa ritenersi perfezionata nel caso in cui il sistema restituisca al mittente un avviso di mancata consegna al destinatario con l'attestazione di ‘casella piena’”.

Come ricordato dall’ordinanza interlocutoria del 21 novembre 2023, n. 32287, sulla predetta questione di diritto si sono contrapposti nel tempo orientamenti non univoci.

Secondo un primo orientamento, seguito da Cass. n. 3164/2020, è da ritenersi perfezionata la notifica a mezzo PEC in caso di ricevuta attestante la "casella piena" della posta elettronica del destinatario, in quanto da equipararsi alla avvenuta consegna del messaggio PEC per essere la “saturazione della capienza... un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi” (v. anche Cass., 22 maggio 2018, n. 12541; Cass., 7 settembre 2021, n. 24110; Cass., 12 settembre 2022, n. 26810 e Cass., 1 settembre 2023, n. 25586).

Alla base di tale orientamento vi è la “sostanziale equivalenza” tra quanto previsto dall’art. 16, comma 6, del D.L. n. 179/2012 e dall'art. 149-bis, comma terzo, c.p.c., che disciplina le notificazioni telematiche dell'ufficiale giudiziario stabilendo che “la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario”, nonché il dovere del difensore di provvedere al controllo preventivo della propria casella di PEC.

Un secondo e diverso orientamento invece esclude che la notificazione possa reputarsi perfezionata con il primo invio telematico non andato a buon fine, seppur per causa imputabile al destinatario con indicazione errore ‘casella piena’, “ove, anche in eventuale associazione con il domicilio digitale, ‘concorra una specifica elezione di domicilio fisico’, per cui ‘il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario [rectius: domicilio] fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto”.

Tale indirizzo giurisprudenziale, precisa la Cassazione nell’ordinanza interlocutoria n. 32287/2023, ritiene che, ove sia stata effettuata, in eventuale associazione con il domicilio digitale, anche una elezione di domicilio fisico, “quale ‘prerogativa processuale della parte’ pur sempre esercitabile, il mancato perfezionamento della notificazione per causa imputabile al destinatario ‘impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e seguenti, c.p.c., e non mediante deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 16, comma 6, ultima parte, del... decreto legge n. 179 del 2012’, essendo tale norma riferibile alle sole notificazioni e comunicazioni effettuate dalla cancelleria”.

Ricostruito il dibattito giurisprudenziale sul tema, le Sezioni Unite hanno ritenuto di decidere la questione, enunciando il seguente principio di diritto: “nel regime antecedente alla novella recata dal D. Lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell'ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. "RdAC"). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC”.

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