Con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026 le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto un contrasto creatosi all’interno della Sezione lavoro (si v. ordinanza interlocutoria n. 10082/2025) sulla natura retributiva o contributiva delle quote di t.f.r. che, a far data dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti devono versare al Fondo di tesoreria, istituito dall’art, 1, commi 755 e ss., della legge n. 296 del 2006.
L’adesione all’una o all’altra tesi determina, ha affermato la Cassazione, la qualificazione del t.f.r., rispettivamente, “come retribuzione differita oppure prestazione previdenziale, condizionando l’esatta individuazione dei soggetti del rapporto obbligatorio il quale intercorre in un caso tra datore e lavoratore e nell’altro caso tra Istituto di previdenza e datore di lavoro; con significative ricadute di ordine sistematico sulla legittimazione del lavoratore o dell’Inps ad agire nei confronti del datore di lavoro insolvente e proporre domanda di insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale, sul regime prescrizionale applicabile, sulle sorti del Fondo di garanzia”.
Le Sezioni Unite hanno aderito alla prima tesi, affermando che il t.f.r. continua ad essere una forma di retribuzione differita, come previsto dall'art. 2120 c.c., anche dopo la riforma introdotta dalla legge n. 296 del 2006. Secondo la Corte, l’istituzione del Fondo di Tesoreria ha inciso esclusivamente sulle modalità di gestione e finanziamento dell'istituto, senza alterarne la natura giuridica né trasferire all'INPS la titolarità dell'obbligazione nei confronti del lavoratore.
La sentenza conferma che il datore di lavoro resta debitore delle quote di t.f.r. non effettivamente versate al Fondo di Tesoreria, con la conseguenza che il lavoratore conserva la legittimazione ad agire nei suoi confronti e ad insinuarsi al passivo della procedura concorsuale per il relativo credito.
Le S.U. hanno altresì stabilito che nel caso di inadempimento all’obbligo di versamento delle quote di t.f.r. al Fondo di Tesoreria istituito dalla legge n. 296 del 2006, a far tempo dal 1° gennaio 2007, da parte dei datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti, il lavoratore può - dopo aver ottenuto l’ammissione allo stato passivo del datore di lavoro nel frattempo fallito o sottoposto a liquidazione giudiziale - rivolgersi al Fondo di garanzia, al fine di ottenere da quest’ultimo il soddisfacimento sostitutivo del proprio credito.
In conclusione le Sezioni Unite nella sentenza in commento hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dall'1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall'Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest’ultimo non può considerarsi mero adiectus solutionis causa ma conserva la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r.”.
Per leggere il testo integrale della sentenza clicca qui https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/26356_10_2026_civ_noindex.pdf
Con ordinanza n. 26074, pubbl. il 1° ottobre 2026, la Corte di Cassazione, III sezione civile, affronta la questione del risarcimento del danno derivante dalla morte di un paziente causata da un ritardo diagnostico distinguendo tra la perdita di chance di sopravvivenza e danno da perdita anticipata della vita.
1. – I fatti di causa
La sig.ra […] ha convenuto in giudizio l’AUSL di Pescara chiedendo la condanna al risarcimento dei danni, iure hereditatis e iure proprio, provocati dai sanitari che avevano in cura la madre, deceduta in data 24 agosto 2016.
L’attrice contestava il ritardo con cui alla madre, soggetta a follow up oncologico dal 2001, era stato diagnosticato un secondo carcinoma mammario in sede parareolare destra già riscontrabile da un’ecografia del 31 marzo 2009. Il ritardo diagnostico aveva determinato la progressione della malattia sino alla diffusione metastatica, determinando poi la morte della sig.ra […] all’esito di plurimi cicli di chemioterapia e di ormonoterapia.
Secondo la AUSL di Pescara la paziente aveva omesso di ritirare il referto che documentava l’insorgenza della patologia.
Il Tribunale di Pescara con la sentenza n. 498 del 2023 ha accertato nella misura del 50% la responsabilità professionale dei sanitari per l'omessa consegna del referto positivo dell'esame eseguito il 31 marzo 2009 e ha condannato la AUSL al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 214.683,65, oltre ad accessori, compensando per metà le spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello la AUSL di Pescara chiedendo la riduzione del risarcimento. Costituitasi in giudizio, […] proponeva appello incidentale censurando l’attribuzione di una quota di responsabilità alla madre.
La Corte d'appello di L’Aquila, con sentenza n. 384/2025, pubblicata il 24/3/2025 in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava in euro 54.468,54 il risarcimento riconosciuto iure hereditatis, rigettava le ulteriori domande proposte dalla […] e provvedeva sulle spese del giudizio e della C.T.U. svoltasi in primo grado.
La Corte territoriale riteneva che “fosse ormai irretrattabile la qualificazione della pretesa risarcitoria in termini di danno da perdita di chance di sopravvivenza, osservando che tale qualificazione non era stata contestata dalle parti; per l’effetto escludeva la configurabilità delle altre voci di danno, reputandole incompatibili con una fattispecie in cui l'errore
sanitario aveva cagionato una riduzione delle chance di sopravvivenza della vittima”.
Avverso tale sentenza […] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la AUSL di Pescara.
2. - L’ordinanza della Corte di Cassazione
Con ordinanza n. 26074 del 1° ottobre 2026 la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Con il primo motivo di ricorso la sig.ra […] ha censurato l’ordinanza della Corte d’appello per aver qualificato le domande risarcitorie come riferite alla sola perdita di chance di sopravvivenza.
Secondo la prospettazione della ricorrente, il giudice d'appello avrebbe illegittimamente trasformato la domanda originariamente proposta, fondata invece sull'assunto che il ritardo diagnostico avesse cagionato la morte anticipata della madre, tant’è che aveva allegato “che il ritardo diagnostico aveva comportato che la malattia, «da locale e potenzialmente eradicabile è divenuta sistemica e non più suscettibile di guarigione, evolvendo poi inesorabilmente verso l'exitus del 24 agosto 2016”.
Per la Cassazione il motivo è inammissibile avendo la Corte territoriale affermato espressamente, al § 5.3.1 della motivazione che «risultano incontestate tanto la qualificazione della domanda risarcitoria dell'attrice in termini di perdita di chance, del resto così la parte attrice l'ha prospettata anche nel giudizio di primo grado, quanto la sua fondatezza (cioè l'an della pretesa risarcitoria), profili che sono, di conseguenza, irretrattabili».
La decisione impugnata ha mosso pertanto dall'assunto che sulla qualificazione del pregiudizio come perdita di chance e sulla stessa configurabilità della relativa fattispecie risarcitoria si fosse formato un
giudicato interno. Per censurare utilmente tale affermazione, ha affermato la Cassazione, la ricorrente “avrebbe dovuto dedurre che la qualificazione del danno come perdita di chance fosse stata specificamente contestata con l'atto di appello oppure che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, nessun giudicato interno si fosse formato sul punto. La censura, invece, si limita a prospettare le ragioni per le quali la domanda avrebbe dovuto essere qualificata diversamente, senza confrontarsi con l'affermazione, logicamente preliminare e decisiva, secondo cui la questione non era più discutibile nel giudizio d’appello”.
Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione dei principi in tema di liquidazione dei danni iure hereditatis e iure proprio conseguenti alla morte anticipata della madre, per avere la Corte d'appello, “confermata la ricorrenza di una fattispecie riconducibile alla perdita di chance di sopravvivenza”, escluso il risarcimento del danno biologico terminale, del danno morale terminale e del danno da perdita del rapporto parentale, rideterminando il risarcimento nella sola misura corrispondente alla chance perduta.
La ricorrente ha ribadito che, sin dall'atto introduttivo, aveva chiesto il ristoro dei danni derivanti “dalla
morte anticipata della madre”, con domanda di condanna della AUSL al pagamento della somma di euro 1.436.491,50, comprensiva sia dei pregiudizi trasmissibili iure hereditatis sia di quelli patiti iure proprio.
Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe “omesso di considerare le risultanze della C.T.U. circa il nesso causale tra il ritardo diagnostico e il decesso della madre nonché il giudizio controfattuale secondo cui una tempestiva diagnosi avrebbe consentito probabilità di guarigione pari al 98%, così erroneamente ricostruendo la fattispecie come mera perdita di chance di sopravvivenza”.
Per la Corte di Cassazione anche tale secondo motivo è inammissibile in quanto la censura non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha affermato che “la qualificazione del danno in termini di perdita di chance e la fondatezza della relativa pretesa risarcitoria erano ormai coperte da giudicato interno. Non essendo stata utilmente censurata tale statuizione, resta precluso l'esame delle ulteriori doglianze, tutte fondate sulla diversa qualificazione della fattispecie sostenuta dalla ricorrente”.
Con il terzo motivo – nullità della sentenza per motivazione affetta da contrasto irriducibile e violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. – la ricorrente ha censurato la statuizione con cui la Corte d'appello, dopo avere indicato il percorso seguito per la liquidazione del danno da perdita di chance, ha quantificato il risarcimento nell'importo di euro 54.468,54.
Secondo la ricorrente, il risultato finale non sarebbe coerente con le operazioni aritmetiche esposte nella motivazione.
Anche tale terzo motivo è stato ritenuto inammissibile dalla Cassazione per difetto di interesse.
La Corte territoriale, dice la Cassazione, “ha liquidato in favore della ricorrente, iure hereditatis, l’importo di euro 54.468,54, qualificandolo come equivalente monetario della perdita della chance di sopravvivenza della vittima primaria. A tal fine ha assunto come base di calcolo il valore corrispondente ai tre anni compresi tra il decesso della … e il termine dell’aspettativa di vita considerata, determinandolo in euro 136.171,36, e vi ha applicato la percentuale del 40%, nella quale era stata individuata la misura della chance perduta. La ricorrente assume che tale percentuale avrebbe dovuto essere detratta dalla base di calcolo e pretende, pertanto, il residuo importo di euro 81.702,82, corrispondente al 60% del valore attribuito ai tre anni non vissuti dalla madre”.
La censura, continua la Cassazione, pur formalmente riferita alla quantificazione della perdita di chance di sopravvivenza, “mira così a conseguire iure hereditatis una quota del valore monetario attribuito al segmento di vita non vissuto dalla vittima primaria. Tale pregiudizio non è tuttavia acquisibile al patrimonio della vittima né trasmissibile agli eredi, poiché si risolve nel danno da perdita anticipata della vita, non risarcibile iure hereditatis. Questa Corte ha infatti chiarito che, quando la vittima sia già deceduta al momento dell’introduzione del giudizio da parte degli eredi, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da perdita anticipata della vita trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nel vigente sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico; il periodo di vita non vissuto può assumere rilievo soltanto quale pregiudizio subito iure proprio dai congiunti per il minor tempo trascorso con la vittima primaria”.
Nell’ordinanza la Cassazione – dopo aver ricordato che il danno da perdita di chance di sopravvivenza, pur trasmissibile iure hereditatis, ha invece a oggetto la perdita della possibilità seria, concreta e apprezzabile di vivere più a lungo e deve essere liquidato equitativamente in ragione delle caratteristiche proprie della possibilità perduta, senza essere parametrato, neppure mediante decurtazioni percentuali, al valore del segmento di vita non vissuto – ha affermato che “la ricorrente non ha pertanto interesse a ottenere l’incremento di una liquidazione che, secondo il criterio invocato nel motivo, si tradurrebbe nel riconoscimento iure hereditatis di una quota del valore attribuito agli anni non vissuti dalla […]. La relativa posta avrebbe potuto assumere rilievo soltanto quale danno iure proprio della figlia per la perdita anticipata del rapporto parentale o per la perdita della possibilità di una sua più lunga protrazione; la Corte territoriale ha tuttavia escluso il primo, in difetto della prova del nesso causale tra l’omissione sanitaria e il decesso, e ha rilevato che il secondo, ontologicamente distinto, non era stato domandato”.
Con la sentenza del 3 settembre 2026 causa C-60/25 (Livronsa), la Corte di Giustizia si è espressa sul rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte d’appello di Cagliari affermando che l'art. 101 TFUE e l'art. 16 del regolamento n. 1/2003 devono essere interpretati nel senso che la decisione della Commissione relativa alla manipolazione dell'Euribor non si propaga automaticamente ai contratti di mutuo che richiamano quel parametro.
1. - La questione oggetto del rinvio pregiudiziale
Con ordinanza del 24 gennaio 2025 (oggetto di un nostro precedente commento a cui si rinvia “Euribor manipolato e contratti di mutuo: la questione alla Corte di Giustizia UE”) la Corte d’appello di Cagliari ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia chiedendo in sostanza se “l’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 debbano essere interpretati nel senso che la decisione con la quale la Commissione ha accertato l’esistenza di un’intesa vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e ha constatato la manipolazione di un tasso di interesse di riferimento su un mercato specifico, da un lato, comporta la nullità di pieno diritto di qualsiasi clausola di un contratto che faccia riferimento a tale tasso di interesse, indipendentemente dal mercato interessato e dai soggetti coinvolti in tale intesa e, dall’altro, deve, quanto meno, essere presa in considerazione dai giudici nazionali chiamati a statuire sulla validità di una clausola siffatta”.
Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia ha stabilito i limiti di operatività della nullità prevista dall’art. 101, paragrafo 2, TFUE.
In forza di una consolidata giurisprudenza, ricorda la CGUE, la nullità prevista dall’articolo
101, paragrafo 2, TFUE, qualora i presupposti di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE siano soddisfatti e l’accordo di cui trattasi non possa giustificare la concessione di un’esenzione a norma dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, “la nullità prevista dal paragrafo 2 del medesimo articolo, che può essere invocata da tutti, deve obbligatoriamente essere dichiarata dal giudice… la nullità ha carattere assoluto, essa può incidere su tutti gli effetti, passati o futuri, dell’accordo in questione”.
Ciò detto la Corte ha però precisato che tale nullità riguarda solo le clausole contrattuali dell’accordo in
questione che sono incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Le conseguenze di tale nullità per tutti gli altri elementi di tale accordo o per altri obblighi che ne derivano non rientrano nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione.
Spetta quindi, dice la Corte, ai giudici nazionali valutare, secondo il diritto del loro Stato membro di appartenenza, la portata e le conseguenze, per l’insieme dei rapporti contrattuali, di un eventuale divieto di talune clausole ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
Pertanto, afferma la CGUE, “la nullità di pieno diritto, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, di un accordo contrario all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e oggetto di una decisione della Commissione non può comportare la nullità delle clausole di un contratto che sia stato concluso da soggetti terzi rispetto alle imprese che hanno partecipato all’accordo suddetto e che riguardi un prodotto proprio di un mercato distinto da quello identificato dalla Commissione come pertinente”.
Secondo una giurisprudenza costante, ricorda la Corte, quando i giudici nazionali si pronunciano su
accordi che sono oggetto di una decisione della Commissione adottata in applicazione dell’articolo
101, paragrafo 1, TFUE, “essi non possono adottare decisioni che si pongano in contrasto con quest’ultima.
Tale giurisprudenza, ora codificata nell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, si basa sull’applicazione coerente delle regole di concorrenza e sul principio generale di certezza del diritto.
Ne consegue che: “pur risultando dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 che, quando un giudice nazionale è chiamato a statuire su accordi, decisioni o pratiche rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 102 TFUE che sono già oggetto o possono essere oggetto di una decisione della Commissione, esso deve astenersi dall’adottare o evitare di adottare decisioni in contrasto con tale decisione della Commissione, quest’ultima
decisione vincola però i giudici nazionali soltanto nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione che sono state constatate nella decisione stessa”.
Nel caso di specie, dalle informazioni di cui dispone la Corte, risulta che la clausola contrattuale
in discussione nel procedimento principale, la quale si limita a rinviare al tasso Euribor come
parametro pertinente nella determinazione del tasso d’interesse variabile applicabile a un mutuo
fondiario concesso a un consumatore, non è un elemento costitutivo delle violazioni dell’articolo 101,
paragrafo 1, TFUE constatate nelle decisioni EIRD.
Inoltre, afferma la Corte, non si può ritenere che il contratto di mutuo, di cui tale clausola fa parte, sia stato concluso al fine di attuare o di dare effetto agli accordi anticoncorrenziali constatati e vietati dalla Commissione in tali decisioni.
Ne consegue, secondo la CGUE, “che la manipolazione del tasso Euribor constatata dalla Commissione, nelle decisioni EIRD, deve ritenersi dimostrata, per quanto riguarda il mercato dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro e le banche coinvolte nell’intesa sanzionata. Per contro … poiché l’infrazione di cui trattasi in tali decisioni è stata qualificata come restrizione della concorrenza per oggetto, i comportamenti considerati dalla Commissione contrari all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non consentono, di per sé soli, di concludere che vi siano stati effetti precisi sul livello del tasso summenzionato. Inoltre, dette decisioni riguardano il solo mercato dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro, distinto da quello in cui rientra il contratto di cui trattasi nel procedimento principale”.
Date tali circostanze, conclude la Corte, non si può inferire dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 che, tenuto conto delle decisioni EIRD, il giudice investito di una domanda diretta a far dichiarare la nullità di una clausola di un contratto di mutuo come quella di cui al procedimento principale sia tenuto a concludere per l’invalidità di tale clausola sulla base della disposizione suddetta.
2. – Il principio di diritto espresso dalla Corte.
La Corte di Giustizia ha quindi espresso il seguente principio di diritto: “L’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE], devono essere interpretati nel senso che: la decisione mediante la quale la Commissione europea ha accertato l’esistenza di un’intesa vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ed ha constatato la manipolazione di un tasso d’interesse di riferimento su un mercato specifico, da un lato, non comporta la nullità di pieno diritto di qualsiasi clausola di un contratto facente riferimento a tale tasso di interesse qualora tale contratto rientri in un mercato distinto e le parti di detto contratto non abbiano partecipato all’intesa e, dall’altro, deve essere presa in considerazione da un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sulla validità di una clausola siffatta soltanto nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione constatate nella decisione di cui sopra, cosicché, qualora detta clausola non sia un elemento costitutivo di tale infrazione e il contratto in cui essa si inserisce non sia stato concluso per attuare o dare effetto al comportamento anticoncorrenziale oggetto di detta decisione, il quale afferisce ad un mercato distinto da quello in cui rientra tale contratto, la decisione in parola non può condurre all’invalidità di una clausola siffatta”.
Sullo stesso argomento leggi anche “Validità del mutuo indicizzato all’indice Euribor e intese restrittive della concorrenza”