Il caso
Una casa di cura agisce in giudizio nei confronti dei genitori di un minore, deceduto in conseguenza di un linfoma ALCL e delle complicanze a seguito del trapianto allogenico da cellule staminali, per richiedere il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di “prestazioni medico-sanitarie eseguite a favore del minore”.
I genitori del minore, nel costituirsi in giudizio, formulano domanda riconvenzionale per il “risarcimento del danno per responsabilità medica e di annullamento per dolo e/o errore e/o di risoluzione per inadempimento dei contratti terapeutici conclusi tra i genitori e la clinica”. Secondo i genitori del minore, nonostante le ripetute richieste avanzate dai medesimi circa l’esistenza, nel mondo, di terapie alternative, i medici della struttura presso la quale il figlio era in cura avrebbero proposto, come unica terapia possibile, il protocollo ALCL Relapse ed il trapianto allogenico; mentre, come scoperto solo successivamente (in occasione della seconda recidiva), esistevano trattamenti con farmaci alternativi, sia pure in fase sperimentale, cui il minore avrebbe potuto accedere. Sostengono quindi che, se avessero avuto conoscenza di questi studi già al verificarsi della prima recidiva, non avrebbero prestato il loro consenso al trapianto allogenico da cellule staminali, altamente tossico e con elevato rischio di complicanze, come poi verificatesi, e che avevano determinato il decesso del minore.
Il Giudice di primo grado accoglie la domanda della clinica, rigettando quella riconvenzionale proposta dai genitori del minori sul presupposto, fra il resto, che “i medici curanti non erano obbligati ad informare i genitori di … sulla possibilità di trattamento con i farmaci “Crizotinib” o “Brentuximab Vedotin” in quanto si trattava di terapie assolutamente sperimentali, la cui efficacia non sarebbe stata ancora sufficientemente dimostrata e l’uso dei farmaci “Crizotinib” o “Brentuximab Vedotin” non era stato ancora autorizzato per curare i bambini affetti da ALCL” e comunque “i medici curanti non erano tenuti a conoscere, oltre alla terapia “standard” (individuata dal Giudice nel protocollo ALCL), la cui efficacia risultava sufficientemente provata, eventuali ulteriori terapie/cure altamente sperimentali; ovvero non erano tenuti a dare informazioni su terapie sperimentali..” .
La Corte di Appello di Trento conferma la decisione del Giudice di prime cure, ma sulla base di una diversa motivazione. La Corte, in particolare, pur riconoscendo che sui medici della struttura sanitaria gravasse l’obbligo informativo anche in merito alle eventuali terapie alternative con farmaci sperimentali, rigetta tuttavia l’appello sul presupposto che l’inadempimento all’obbligo di informazione non avrebbe causato alcun danno risarcibile. Facendo ricorso a massime d’esperienza, i giudici di secondo grado osservano che i genitori, di fronte ad una malattia potenzialmente letale per il figlio, avrebbero comunque preferito “una terapia comprovatamente efficace, anche se onerosa e altamente tossica per il paziente e comportante il rischio di gravissime complicanze, ad una terapia meramente sperimentale, la cui efficacia curante all’epoca dei fatti, non era ancora chiara”. Né, prosegue la Corte, da alcun altro elemento si sarebbe potuto desumere che i genitori, se correttamente informati, avrebbero preferito la terapia con “Crizotinib” o “Brentuximab Vedotin”. Non sarebbe quindi stato causato alcun danno risarcibile.
La decisione
La decisione della Corte di Cassazione, pur non intervenendo sul punto specifico se il dovere informativo gravante sui medici debba ritenersi esteso anche alle eventuali cure alternative con farmaci sperimentali, appare comunque interessante laddove segna i confini del controllo in sede di legittimità circa l’uso da parte del giudice del merito delle massime di esperienza.
In particolare, la Suprema Corte stabilisce che il controllo sul punto non può spingersi fino a sindacarne la scelta (che è compito del giudice di merito), dovendosi limitare a verificare che il giudice del merito non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture. Precisa quindi che “le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari. Costituisce, invece, una mera congettura (una mera ipotesi, come qui sostengono i ricorrenti) in quanto tale non idonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità”. Sennonché, prosegue la Corte, i ricorrenti non hanno lamentato l’uso di inesistenti massime di esperienza, ma si sono limitati a segnalare che la Corte di Appello avrebbe fatto ricorso ad un’unica “massima d’esperienza” per poi affermare che non vi sarebbero altri elementi istruttori da cui dedurre il contrario, con ciò di fatto ricadendo nella censura dell’omessa considerazione degli elementi raccolti, non sindacabile in Cassazione. Non può infatti il giudice di legittimità, essendo invece compito precipuo del giudice del merito, “prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa il dedotto cattivo governo delle risultanze istruttorie”.
L’occasione consente altresì alla Corte di ribadire l’ambito assegnato dalla giurisprudenza di legittimità al c.d. “travisamento della prova”. Sostengono i ricorrenti che i fatti emersi siano stati travisati perché da essi la Corte di appello avrebbe potuto desumere una volontà contraria dei genitori a quella manifestata. La Cassazione precisa al riguardo che “il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, e trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale”.
Sulla scorta di tale principio, la Corte rigetta il ricorso poiché la prospettazione svolta dai ricorrenti nell’illustrazione del motivo si riduce solo alla denuncia di una lettura erronea dei fatti emersi, finendo per tradursi in un’invocazione errata della violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., mentre risulta chiaro che quella della Corte di Appello è una valutazione logica dell’informazione probatoria tratta dalle risultanze istruttorie e dagli accertamenti tecnici esperiti, come tale non sindacabile in Cassazione.