Una recente pronuncia di merito ha affrontato un caso che prendeva le mosse da una vicenda che aveva a suo tempo occupato anche le prime pagine dei quotidiani nazionali.
Nel corso di un agguato di matrice camorristica, due soggetti avevano ferito con colpi di arma da fuoco una minore e la nonna materna, estranee ai contesti criminali, mentre si trovavano in una pubblica via.
La piccola, in particolare, aveva riportato lesioni di eccezionale gravità, con esiti permanenti di natura fisica e psichica, e vi erano state altresì rilevantissime ricadute sull’intero nucleo familiare. I genitori e la stessa nonna avevano così convenuto i due malviventi, già condannati in sede penale, ed il Ministero dell’Interno – Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali patiti.
All’esito del giudizio, il Giudice (Tribunale di Napoli, sentenza del 7 maggio 2026) ha accolto la domanda degli attori, ritenendo che la stessa trovasse ampio e plurimo riscontro nella documentazione versata in atti, nelle sentenze penali prodotte, nella consulenza tecnica d’ufficio espletata, nonché nella documentazione sanitaria e medico-legale acquisita.
La pronuncia ha affrontato in maniera dettagliata i vari danni riconosciuti alle vittime e ai familiari.
Con specifico riferimento alla bambina, anche a prescindere dagli effetti propri del giudicato penale – che aveva provato il fatto illecito, la sua riferibilità ai convenuti, e la sua idoneità causale a produrre le gravissimi lesioni riportate - la documentazione acquisita al fascicolo consentiva di ricostruire in modo univoco l’evento lesivo: la minore era stata attinta da colpi d’arma da fuoco ed aveva riportato un politrauma gravissimo, con lesioni toraciche, polmonari, vertebrali, scapolari e costali, tali da richiedere ricovero ospedaliero, interventi chirurgici urgenti, terapia intensiva, successivo percorso riabilitativo e prolungato utilizzo di presidi ortopedici.
Nel liquidare il danno non patrimoniale da lesione della salute, il Tribunale ha evidenziato che questo è “categoria unitaria, ma internamente articolata: comprende, da un lato, il pregiudizio dinamico-relazionale accertabile in base medico-legale (danno biologico), e dall’altro la sofferenza interiore (danno morale), ontologicamente distinta e risarcibile ove allegata e provata, anche per presunzioni. La necessaria unitarietà della categoria non consente duplicazioni, ma impone al giudice di verificare in concreto tanto l’incidenza sulle attività quotidiane e relazionali quanto l’eventuale sofferenza interiore, evitando automatismi”, ed ha aggiunto che, in mancanza di un criterio legale direttamente applicabile ratione temporis al caso di specie (essendo il sinistro avvenuto in data 3 maggio 2019), la liquidazione doveva essere compiuta in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., mediante applicazione di parametri tabellari idonei ad assicurare uniformità di trattamento.
La pronuncia ha poi ricordato che, con d.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12, è stata approvata la Tabella Unica Nazionale (TUN) quale strumento attuativo dell’art. 138 cod. ass. per le lesioni di non lieve entità (postumi superiori al 9%) nell’ambito dei sinistri da circolazione e – per rinvio – nell’area della responsabilità sanitaria. La medesima, per espressa disposizione transitoria, è applicabile in via diretta ai soli sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore del 5 marzo 2025.
Nondimeno, va rilevato – secondo il Giudice - che l’introduzione della TUN, quale parametro normativo, deve ritenersi destinata a incidere anche sulla “conformità” della liquidazione equitativa ai canoni di uniformità e prevedibilità: i limiti di applicazione diretta non impediscono un utilizzo indiretto della TUN quale riferimento nella ricerca di valori idonei ad assicurare uniformità di giudizio, quale indispensabile declinazione della regola equitativa ex art. 1226 c.c.
Pertanto, nel caso di specie, la liquidazione è stata effettuata secondo i parametri tabellari equitativi in uso, idonei a garantire uniformità e, in funzione di controllo di congruità, è stata valorizzata altresì la TUN come parametro di sistema, senza attribuirle efficacia retroattiva diretta, ma come criterio orientativo coerente con l’obiettivo di uniformazione perseguito dal legislatore.
In relazione a tale questione, la pronuncia applica, nella sostanza, il principio enunciato recentemente dalla Corte di Cassazione laddove ha affermato che la TUN trova, appunto, applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice (sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026; ne avevamo parlato in T.U.N. e danno alla salute per sinistri verificatisi prima del D.P.R. 12/2025: la pronuncia della Cassazione).
Quanto al danno morale – ha ricordato il Giudice - questo non è in re ipsa, ma può essere provato anche in via presuntiva, desumendosi, nel caso di specie, dalla gravità eccezionale delle lesioni, dalla sottoposizione a interventi chirurgici, dalla prolungata e invasiva attività terapeutica e dal complessivo decorso clinico, connotato da rilevante sofferenza fisica e psichica.
In particolare, la tenerissima età della vittima ha assunto rilievo centrale, anche sotto il profilo prognostico, atteso che la sofferenza morale si riflette sull’intero percorso evolutivo, compromettendo la possibilità di vivere esperienze tipiche dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché la costruzione della propria identità personale e relazionale.
Pertanto, il danno morale è stato riconosciuto quale componente del danno non patrimoniale, nella misura massima consentita dai parametri tabellari in ragione delle eccezionali peculiarità del caso concreto.
La pronuncia ha poi affermato che la lesione gravissima subita dalla minore non avesse inciso solo sulla sua sfera individuale, ma anche su quella dei genitori.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il danno da lesione del rapporto parentale è risarcibile non solo in caso di morte, ma anche in caso di lesione gravissima e irreversibile che comporti radicale alterazione della relazione familiare. Il Giudice ha ritenuto di dover liquidare tale danno “non come riflesso meramente emotivo o come sofferenza generica, ma come pregiudizio pieno e autonomo, incidente sul diritto inviolabile all’integrità del rapporto familiare”.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, è stato riconosciuto: