La Corte d’appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado che aveva annullato il licenziamento disciplinare, aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro, riconoscendo al lavoratore un’indennità ex art. 3 co. 1 d.lgs. n. 23/2015.
La Corte, in sintesi, aveva rilevato che il fatto materiale oggetto di contestazione – avvenuto in un giorno in cui il lavoratore era in ferie e consistente nella simultanea sincronizzazione di centinaia file di importanza strategica per la Società (in quanto afferenti alla configurazione e al funzionamento degli impianti, ai programmi di produzione, al personale e ai contenuti formativi) – non poteva essere ritenuto insussistente. Secondo il giudice d’appello, tali fatti, che non erano stati specificamente contestati dal lavoratore, erano stati oggetto di una consulenza di parte ed avevano trovato riscontro nel contenuto di una richiesta di archiviazione presentata alla Procura della Repubblica di Treviso per il reato di accesso abusivo a sistema informatico.
Tuttavia, la Corte territoriale aveva giudicato la trasgressione non di gravità tale da integrare una giusta causa di licenziamento, tenuto conto del canone generale della proporzionalità, in assenza di prova, da parte del datore di lavoro, che lo scopo perseguito fosse la sottrazione, il furto e/o l’impossessamento di dati, così come del danno arrecato.
La Corte di Cassazione (ord. 26 febbraio 2026, n. 4371), nel respingere il ricorso principale del lavoratore e quello incidentale del datore, ha confermato la decisione.
La Suprema Corte ha ribadito, tra le altre cose, che il giudizio di proporzionalità tra il licenziamento disciplinare e l’addebito è devoluto al giudice di merito e che, dunque, la valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi ovvero manifestamente ed obiettivamente incomprensibili.
Nel rigettare la censura sollevata dal lavoratore, che aveva lamentato un’erronea applicazione dei criteri di riparto dell’onere della prova in materia di licenziamento, la Cassazione ha precisato che il giudice di appello aveva tratto il convincimento della sussistenza di un fatto disciplinarmente rilevante da una pluralità di elementi, quali la non contestazione dell'addebito, una consulenza di parte, il contenuto di una richiesta di archiviazione, oltre che da circostanze di contesto, quali la presenza del lavoratore in azienda in un giorno di ferie e in ora antelucana, senza che la presenza stessa fosse giustificata da ragioni lavorative.
Tale complessivo apprezzamento, attenendo al merito della vicenda, non è sindacabile in sede di legittimità con una denuncia di violazione di legge.