A fronte della domanda del lavoratore che rivendichi il trattamento salariale garantito dal contratto collettivo proprio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, diverso da quello "innaturale" applicato al rapporto, il giudice deve verificare d'ufficio il rispetto dell'art. 36 Cost.
Ne discende che, sul piano degli oneri probatori, spetta al lavoratore la prova di quantità e qualità del lavoro svolto; incombe, invece, sul datore di lavoro dimostrare l'entità delle retribuzioni corrisposte. Il giudice, infine, deve verificare d'ufficio che tali retribuzioni siano conformi al dettato costituzionale.
Questi sono i principi richiamati dalla Corte di Cassazione in una recentissima pronuncia (sentenza n. 32123 del 10 dicembre 2025).
Nell’ambito di alcuni interessanti passaggi della motivazione, la Corte ha preso le mosse dalla sentenza delle Sezioni unite n. 2665 del 1997 che, nel respingere una nozione di categoria professionale, corrispondente all'attività economica "effettivamente esercitata" dall'imprenditore, quale elemento preesistente e prevalente rispetto alle scelte dell'autonomia privata, ha ribadito come dal principio della libertà sindacale, tutelato dall'art. 39 Cost. e anche dal precedente art. 2, derivi l'impossibilità di applicare un contratto collettivo di diritto privato a persone che non vi abbiano direttamente o indirettamente aderito e che vi sarebbero assoggettate in base a definizioni o delimitazioni autoritative delle categorie professionali.
La citata sentenza – ricorda la Corte - ha, tuttavia, prospettato il rischio che il rapporto individuale di lavoro possa essere regolato, proprio in nome dei vigenti principi di libertà contrattuale e di associazione sindacale, da un contratto del tutto "innaturale" rispetto alle oggettive caratteristiche dell'impresa. A questa obiezione ha però replicato rassicurando che “tale eventualità non comporta la lesione di diritti fondamentali del lavoratore poiché l'applicazione del contratto collettivo voluto dalle parti non priva completamente di rilievo il contratto di categoria (non voluto e perciò di per sé inapplicabile), quante volte il primo preveda una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità della prestazione lavorativa e perciò in contrasto con l'art. 36, primo comma, Cost.”. Il giudice può infatti adeguare la retribuzione ai principi costituzionali attraverso il riferimento parametrico a quella prevista dal contratto proprio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro.
Le Sezioni unite hanno poi avuto cura di precisare come, sul piano processuale, “nella domanda con la quale il lavoratore chiede il pagamento di quanto spettantegli sulla base di un contratto collettivo, deve ritenersi implicita, anche se questo si riveli inapplicabile alla fattispecie, la richiesta di adeguamento della retribuzione medesima alla stregua dell'art. 36 Cost.”.
Come ricorda la Suprema Corte, successive pronunce hanno ribadito che, ai fini dell'accoglimento della domanda di adeguamento della retribuzione, non è preclusiva la circostanza che il lavoratore abbia omesso uno specifico richiamo all'art. 36 Cost., “giacché il giudice ha il potere di applicare la suindicata norma costituzionale ancorché non espressamente invocata dal lavoratore, dovendosi la stessa ritenere implicita nella richiesta di adeguamento della retribuzione”.
Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur citando la pronuncia delle Sezioni Unite, non ne aveva colto la complessiva e decisiva portata nel momento in cui aveva escluso che la domanda del lavoratore, diretta ad ottenere il trattamento retributivo previsto dal contratto collettivo della categoria oggetto dell'appalto cui era addetto, rivendicasse una retribuzione adeguata, ai sensi dell'art. 36 Cost.
In argomento si veda anche Attività economiche diverse: quale CCNL deve applicarsi al rapporto di lavoro?