Il Tribunale di Roma, pronunciandosi in sede cautelare monocratica, con ordinanza del 23 febbraio 2026, ha sospeso il trasferimento a una sede aziendale, situata a notevole distanza, di un gruppo di lavoratori, disposto a seguito della perdita di una commessa presso la sede cui erano adibiti, in assenza di prova della sussistenza di esigenze organizzative presso la sede di destinazione.
Il caso
La vicenda trae origine dalla domanda, proposta da un gruppo di operatori di call center addetti alla sede di Roma, di accertamento della nullità e illegittimità del trasferimento a Lecce, in quanto non sorretto da esigenze tecnico, organizzative e produttive e motivato esclusivamente dalla perdita della commessa cui gli stessi erano addetti.
La datrice di lavoro, a quanto è dato desumere dal provvedimento in esame, si è difesa sottolineando la circostanza che i ricorrenti non avevano voluto proseguire il rapporto rimanendo a lavorare con il nuovo fornitore della commessa ed evidenziando la necessità del loro trasferimento su sede ove vi erano richieste di incremento lavorativo, in relazione a una commessa.
La decisione del Tribunale
Il Giudice ha innanzi tutto premesso che:
In punto di diritto, si rammenta che “il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell’impresa; conseguenza di ciò è che tale accertamento non può essere limitato alla situazione esistente nella sede di provenienza, ma deve estendersi anche alla sede di destinazione del lavoratore, restando a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza di dette ragioni” (è richiamata, Cass. 28.1.2016, n. 1608).
Applicando tali principi, e valorizzando gli argomenti di un provvedimento reso dal Tribunale di Milano su fattispecie di analogo contenuto, il Giudice monocratico rileva che la società convenuta non ha specificato “quali fossero “le condizioni organizzative” presenti a Lecce, utili per poter ricollocare il personale trasferito”.
In particolare, il provvedimento in commento non ha ritenuto a tal fine sufficiente la produzione di alcuni contratti di somministrazione a tempo determinato – in tesi destinati a coprire le carenze di organico presso la sede di destinazione – in quanto risalenti a epoca antecedente alla vicenda in controversia e comunque non facenti riferimento alla commessa assunta presso detta sede.
Ha quindi concluso che la società non ha dimostrato “la stabile, e non provvisoria, necessità di personale” su tale struttura e dunque non ha dimostrato la sussistenza di valide esigenze tecniche, organizzative e produttive alla base del trasferimento.
In punto periculum in mora, l’ordinanza in esame ha ritenuto che “il trasferimento disposto presso una sede molto distante dal luogo ove i ricorrenti vivono rende evidente, per l’elevato rilievo dei valori in questione (di salute, sociale, familiare e non ultimo economico), che attendere la definizione di un ordinario giudizio di cognizione esporrebbe i ricorrenti ad un danno grave ed irreparabile”.
Il Tribunale ha quindi sospeso l’efficacia dei trasferimenti.